DECISIONE C.F.A. –  SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 71CFA DEL  01/02/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 067 SEZ. UNITE DEL 23.01.2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37/TFN del 29.11.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. G.C. (ASSOCIATO AIA - SEZIONE LATINA) AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ E INFONDATEZZA DEL RICORSO EX ARTT. 25, 30 CGS CONI E 43BIS CGS FIGC RELATIVO ALLA PROPRIA DISMISSIONE DALL’ORGANICO CAN A PROPOSTO NEI CONFRONTI

DELL’AIA E DELLA FIGC

Massima: Sotto questo profilo è, forse, opportuno, anzitutto, precisare che il riferimento dell’AIA alla pretesa inammissibilità delle «prove testimoniali ex adverso richieste», appare inconferente ed è, comunque, privo di pregio, atteso che l’art. 34, comma 4, CGS, dispone che, «Fermo restando quanto previsto dall’art. 35, agli Organi della giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d’indagine. Le eventuali testimonianze devono essere rese previo ammonimento che falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza […]». Ciò osservato, sul piano generale, il Sig. G.ha chiesto in ricorso sia la prova testimoniale del Sig. N. R., responsabile CAN A, sia di tutti gli A.E. della Stagione Sportiva 2017/2018 CAN A. La prova testimoniale di questi ultimi appare inammissibile, attesa la successiva integrazione del contraddittorio e la costituzione degli stessi nel presente procedimento. Pertanto, quali Parti del giudizio, gli stessi non possono riferire quali testi. La prova testimoniale offerta con riferimento al Sig. R.è, da un lato, inammissibile, poiché volta a far esprimere giudizi o valutazioni al teste, dall’altro, irrilevante, anche in funzione di quanto meglio potrà evincersi nella parte motiva che segue. Analoghe considerazioni valgono per la richiesta di prova testimoniale avanzata dall’AIA, peraltro, in sostanziale via “condizionata” («solo per mero scrupolo di patrocinio, in denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari»).

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