Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima :  Decisione n. 62/2019 del 29 luglio 2019

Decisione impugnata: C.U. del C.R. Emilia Romagna/FIGC-LND n. 6 dell’8 agosto 2018, che ha inserito, con riserva, nonostante la dichiarazione di fallimento, la società Giovane Cattolica 1923 s.r.l. tra i sodalizi partecipanti al girone B del Campionato di Eccellenza Emilia Romagna ed ha contestualmente inserito l’odierna ricorrente nel Campionato di Promozione, Girone C.

Parti: C.S.D. Faro/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Emilia Romagna FIGC-LND/curatore fallimentare della società Giovane Cattolica 1923 s.r.l.

Massima: Confermato il provvedimento del C.R. Emilia Romagna che ha inserito, con riserva, nonostante la dichiarazione di fallimento, la società Giovane Cattolica 1923 s.r.l. tra i sodalizi partecipanti al girone B del Campionato di Eccellenza Emilia Romagna ed ha contestualmente inserito l’odierna ricorrente nel Campionato di Promozione, Girone C, attesa la concessione dell’“esercizio provvisorio” a favore della Società fallita, disposto dal Giudice Delegato del Tribunale…In effetti, il punto nodale della questione che ci impegna in questa Sede è dato proprio dalla concessione dell’“esercizio provvisorio” a favore della Società fallita, disposto dal Giudice Delegato del Tribunale di Rimini con decreto del 6/7 agosto 2018: ecco perché il C.R.E.R.- L.N.D., il successivo 8 agosto,  aveva potuto  pubblicare  il C.U.  impugnato,  inserendo “con riserva” la s.r.l. Giovane Cattolica 1923 tra le partecipanti al girone B di Eccellenza Emilia- Romagna. Qual è il presupposto fondamentale del citato istituto, ex art. 104, comma 2, L.F.? Le prospettive di continuità aziendale dell’Impresa e la possibilità di salvaguardia del valore di avviamento per mezzo della prosecuzione della specifica attività imprenditoriale, costituente l’oggetto sociale. A corroborare tale scelta, vi è la perizia di stima “in continuità” disposta dal G.D. ed effettuata dal Consulente del Tribunale (Dott. F.), secondo cui la Società fallita non solo era titolare del “Titolo  sportivo”,  ma  anche  di  altri  assets,  come  proventi  di  sponsorizzazioni  e  proventi straordinari, che complessivamente costituivano un attivo patrimoniale pari a 330.000 € circa. Nulla quaestio anche per ciò che riguarda i poteri di vigilanza del Consiglio Federale, visto che l’esercizio provvisorio configura attività d’impresa gestita dagli Organi della Procedura, sotto la lente d’ingrandimento del G.D. e del Tribunale fallimentare. Del resto, i precedenti giurisprudenziali di merito citati dalla Ricorrente sembrano rilevare più a favore delle ragioni della Resistente che a quelle proprie, visto che in ipotesi di questo tipo l’unica opportunità d’impedire la disgregazione del valore d’avviamento e la risoluzione dei rapporti contrattuali con i calciatori per effetto del c.d. “svincolo” (cui sarebbero altrimenti legittimati) è proprio quella dell’esercizio provvisorio. Nella fattispecie in esame, non risulta svincolato alcun calciatore, tant’è che la F.I.G.C., in data 22 agosto 2018, confermava ufficialmente la regolarità dell’iscrizione al campionato, avvenuta anteriormente alla Sentenza di fallimento, precisando che la Società poteva partecipare regolarmente al Campionato 2018/2019. La “vexata quaestio”, ritiene questo Collegio, sta tutta nel discernere quale sia l’effettiva natura dell’esercizio provvisorio che non può certo essere una “misura cautelare”, o avere carattere liquidatorio, come erroneamente sostenuto dalla C.S.D. Faro, ma rappresenta, invece, lo strumento attraverso il quale, in presenza di determinati presupposti, il Tribunale fallimentare, con il supporto di tutti gli Organi della Procedura, riconosce che vi è la possibilità di un risanamento della Società fallita, nel senso che questa possa tornare “in bonis” ed essere nuovamente appetibile sul mercato, attraverso appunto la prosecuzione “in continuità” dell’attività sociale, anche e soprattutto nell’interesse dei creditori. I corollari che discendono da quanto sopra sono che l’esercizio provvisorio impedisce ex tunc (dalla pronuncia della sentenza di fallimento) 1) la decadenza della società interessata dalla affiliazione e 2) la perdita del titolo sportivo.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 05/2019 del 23 gennaio 2019

Decisione impugnata: Delibera pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 73 del 21 giugno 2018, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla partecipazione al campionato Allievi Regionale s.s. 2018/2019; il provvedimento assunto dal Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, dott. V. T., in data 11 luglio 2018, comunicato a mezzo e-mail il successivo 30 luglio 2018; la delibera pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 3 del 10 luglio 2018 nella parte in cui non si indica la ricorrente Monteriggioni tra le società ammesse al campionato Allievi Regionali s.s. 2018/2019; nonché avverso tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti alle predette delibere e provvedimenti, compreso il C.U. C.R.T. n. 30 del 14 dicembre 2017 ed il C.U. n. 28 Settore Giovanile e Scolastico del 1 dicembre 2017, limitatamente al punto 1 dei criteri di preclusione dai campionati regionali per la s.s. 2018/2019.

Parti: ASD Monteriggioni/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Toscana F.I.G.C.-L.N.D./Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C.-L.N.D.

Massima: La società ha diritto di essere ammessa alla partecipazione al campionato Allievi Regionale s.s. 2018/2019.. Orbene, sulla base di tali pacifiche circostanze è evidente che, quand’anche si voglia ritenere che la riserva di regolamentazione in favore dei Comitati Regionali, contenuta nel C.U. n. 28 del 1 dicembre 2018 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., legittimasse il Comitato Regionale Toscana a estendere la preclusione alla partecipazione ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi, nel caso in cui la compagine non avesse partecipato nella precedente stagione sportiva 2017/2018 ad entrambi i Campionati Provinciali Esordienti e Pulcini, è evidente che la mancata ammissione della ricorrente al Campionato Regionale Allievi decretata dal Comitato Regionale Toscana con il C.U. n. 3 del 10 luglio 2018 è illegittima, in quanto violativa del principio generale della irretroattività delle disposizioni normative e di cui all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Sotto altro profilo, la ulteriore preclusione prevista dalla normativa deliberata dal Comitato Regionale Toscana, pubblicata con il C.U. n. 30 del 14 dicembre 2017, è illegittima anche perché in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della P.A., dal momento che è stata adottata in un momento in cui era già noto il quadro dei partecipanti alla sessione autunnale ed era imminente (il giorno successivo) il termine ultimo per lo svincolo dei tesserati che, come nel caso della ricorrente, avevano partecipato al campionato Pulcini nella sessione autunnale nelle fila della G.S. Alberino 1949 A.S.D.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 66 del 02/10/2018

Decisione impugnata: Delibera del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti pubblicata, in data 20 luglio 2018, con C.U. nn. 5 - 6 Dipartimento Interregionale, nella parte in cui esclude dalla graduatoria dell'eventuale ripescaggio l'U.S.D. Alto Tavoliere San Severo, nonché del C.U. n. 59 Consiglio Direttivo LND del 2 agosto 2018 nella parte in cui non contempla la società ricorrente tra quelle ammesse al ripescaggio, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anche endoprocedimentali ai suddetti provvedimenti impugnati.

Parti: U.S.D. Alto Tavoiere San Severo/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Dipartimento Interregionale FIGC-LND

Massima: Il ricorso è inammissibile. Non sono state, invero, neppure prodotte le decisioni dalle quali rilevare gli illeciti disciplinari comminati, in relazione ai quali poter verificare, sia la stagione sportiva di riferimento, sia le circostanze dedotte per sostenere, sia pure inammissibilmente in questa sede giurisdizionale, la pretesa (con il terzo motivo di gravame) disapplicazione di provvedimenti già adottati. Anche a prescindere da ciò, non può farsi a meno, …di costatare, ….che il C.U. oggetto di impugnazione costituisce una mera attuazione di quanto già stabilito in ambito federale con il C.U. n. 71 del 18 dicembre 2017, non, all’epoca, impugnato. Con detto C.U., invero, venivano fissati quei criteri che oggi si censurano, deducendone contenuti discriminatori a mezzo di ingiustificate disparità di trattamento tra le società militanti in diverse categorie.  Si tratta, però, di criteri di portata generale, in relazione ai quali qualsivoglia delle società federate era legittimata alla loro impugnazione nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti federali, in quanto immediatamente lesivi di tutte e di ciascuna delle società stesse. Senonché l’apprezzamento del Collegio di Garanzia non può estendersi ad atti che trovano la loro ragione di validità ed efficacia in atti presupposti divenuti inoppugnabili (cfr. Collegio di Garanzia, SS.UU., n. 45/2018).

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 54 del 05/09/2018

Decisione impugnata: Classifica definitiva del Campionato di Eccellenza - Girone B - del Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 74 del 29 giugno 2018, che ha posizionato la Badesse Calcio S.D. al 15° posto, e della nuova Classifica definitiva del medesimo Campionato di Eccellenza, pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 1 del 2 luglio 2018, nella parte in cui, collocando la Sestese Calcio SSD ARL all’ultimo posto in classifica (a seguito della retrocessione disposta dal TFN con decisione n. 72 del 19 giugno 2018), ha posizionato la Badesse Calcio S.D. al 14° posto, disponendone la retrocessione attraverso un semplice scorrimento della classifica, senza disporre la nuova disputa della gara di play-out tra le società legittimate Badesse e Bucinese, nonché di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti, ivi compresi i dinieghi espressi dal Presidente del Comitato Regionale Toscana, con provvedimenti del 10 e 13 luglio 2018, sull’istanza avanzata dalla società Badesse, in data 6 luglio 2018, di ammissione, anche in sovrannumero, al Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2018/2019, ovvero di disputa della gara di spareggio play-out tra Badesse e Bucinese.

Parti: Badesse Calcio S.D./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Toscana  FIGC-LND/Polisportiva Bucinese A.S.D.

Massima: Il Collegio rigetta la domanda di ripetizione della gara e accoglie il ricorso per quanto attiene alla richiesta di ammissione in sovrannumero al Campionato di Eccellenza per la s.s. 2018/2019. Il Collegio osserva che la ricorrente ha sicuramente subito un “vulnus” concretizzatosi con la disputa della gara dei play-out contro la USD Antella 99, anziché contro la Pol. Bucinese ASD, il quale non si sarebbe configurato se il C.R. Toscana avesse atteso, per la fissazione della data dell’incontro, la definizione del processo sportivo avanti al Tribunale Federale Nazionale a carico della Sestese Calcio SSD ARL, avente ad oggetto la responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., in ordine alla pluralità di addebiti contestati a quest’ultima (illecito sportivo ed altro); infatti, il suddetto procedimento, conclusosi poco dopo la disputa dell’incontro valido per i play-out, terminava con la decisione della retrocessione della Sestese Calcio all’ultimo posto in classifica del Campionato di Eccellenza Girone “B”. Il C.R. Toscana, dato atto della decisione del TFN pubblicata sul C.U. n. 72/TFN del 19 giugno 2018, retrocedeva all’ultimo posto la suddetta compagine e, conseguentemente, la ricorrente avrebbe dovuto disputare l’incontro di play-out contro la Pol. Bucinese ASD e non contro la USD Antella 99. La richiesta ripetizione dello spareggio per i play-out comporterebbe l’effetto retroattivo del risultato, non ammissibile e con organici diversi da quelli della stagione conclusa. Tutto ciò sarebbe contrario ai valori sportivi e, pertanto, il motivo deve essere rigettato. Nell’interesse di favorire lo svolgimento dell’attività sportiva e nell’assenza di indicazioni contrarie da parte della contumace FIGC nonché del comportamento del C.R. Toscana, costituitosi in giudizio dichiarando di volersi rimettere alla volontà del Collegio, senza preclusioni in merito all’ammissione della ricorrente al Campionato di Eccellenza, in sovrannumero, il Collegio ritiene che possa essere ammessa allo stesso anche la Badesse Calcio S.D., salvo la verifica dell’esistenza di tutti i requisiti richiesti per l’iscrizione al Campionato di Eccellenza da parte degli organi preposti. 

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Prima: Decisione n. 34 del 04/06/2018 – www.coni.it

Decisione impugnata: Comunicato Ufficiale n.122/TB, pubblicato dalla Lega Pro in data 22 maggio 2018, e ogni atto presupposto e connesso, e quindi anche eventualmente il C.U. n. 107/TB del 13 aprile 2018 ed il C.U. n. 49/TB del 29 dicembre 2017, nonché ogni atto successivo connesso quale l’eventuale comunicato che fisserà l’orario delle partite dei quarti di finale Campionato Berretti

Parti: SS Racing Club Fondi S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico/ Associazione Sportiva Gubbio 1910 S.r.l./ Calcio Catania S.p.a.

Massima: Il Collegio di Garanzia è competente a decidere sulla materia avente ad oggetto l’impugnazione da parte della società del C.U. n. 122/TB, pubblicato dalla Lega Pro in data 22 maggio 2018, di ogni atto presupposto e connesso, quindi anche eventualmente del C.U. n. 107/TB del 13 aprile 2018 e del C.U. n. 49/TB del 29 dicembre 2017, nonché di ogni atto successivo e connesso quale l’eventuale comunicato che fisserà l’orario delle partite dei quarti di finale Campionato Berretti 2017/2018. La Lega Pro sostiene che il ricorso a Questo Collegio non poteva essere proposto alla luce dell’articolo 30 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, per il quale “per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale...(omissis) è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale”. Il rilievo non ha pregio. Infatti, non v’è chi non veda come la norma richiamata dalla Lega Pro sia una clausola generale che, però, non può prescindere dalla individuazione di una espressa competenza a decidere del Tribunale Federale. Apertis verbis, se è vero, come è vero, che il Collegio di Garanzia è Organo di Giustizia di ultimo grado e che ad esso può ricorrersi solo dopo aver esperito i gradi della Giustizia federale, è anche vero che esiste una clausola di salvaguardia prevista nel Codice della Giustizia Sportiva del CONI che attribuisce al Collegio di Garanzia anche la competenza a decidere laddove le fattispecie dedotte non trovino cittadinanza nelle attribuzioni di competenza che gli Statuti delle Federazioni conferiscono agli Organi di Giustizia endo-federali. Sul punto è molto chiaro l’articolo 54 CGS CONI, rubricato “Competenza”, laddove stabilisce che “Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. Quest’ultima norma necessita unicamente di una preliminare verifica e cioè quella di individuare se la fattispecie sottoposta allo scrutinio del Collegio di Garanzia sia o meno collocabile nel perimetro della locuzione di “tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale”. Orbene, lo Statuto della FIGC, all’art. 30, comma terzo, consente il ricorso al Collegio di Garanzia ogni qual volta “le controversie tra i soggetti indicati… non siano previste” come regolabili o proponibili dinanzi agli Organi di Giustizia federale. Ad adiuvandum, laddove vi fosse ancora qualche dubbio, il titolo III del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC (decreto del Commissario ad acta del 30 luglio 2014, approvato con deliberazione del Presidente del CONI n. 112/52 del 31 luglio 2014), nell’elencare gli organi della Giustizia Sportiva e decretarne le relative competenze nel gruppo di norme dall’art. 28 all’art. 32 novies, non menziona mai la casistica oggetto di odierna delibazione, sebbene le competenze dei vari organi siano dettagliatamente descritte ed è, pertanto, evidente che soccorra il rimedio residuale del ricorso al Collegio di Garanzia, come sancito dall’art. 54 CGS CONI. Da ciò deriva che l’intestato Collegio è competente a decidere la vicenda in esame e che l’eccezione è totalmente sfornita di pregio giuridico e va, pertanto, respinta.

Massima: Il Collegio di Garanzia accoglie il ricorso proposto dalla società con il quale ha impugnato il C.U. n. 122/TB, pubblicato dalla Lega Pro in data 22 maggio 2018, di ogni atto presupposto e connesso, quindi anche eventualmente del C.U. n. 107/TB del 13 aprile 2018 e del C.U. n. 49/TB del 29 dicembre 2017, nonché di ogni atto successivo e connesso quale l’eventuale comunicato che fisserà l’orario delle partite dei quarti di finale Campionato Berretti 2017/2018 e, per l’effetto, ordina l’ammissione della ricorrente alla fase dei quarti di finale del “Campionato Berretti” 2017/2018.  Nella vicenda che ci occupa la ricorrente è risultata, a fine girone, prima in classifica unitamente al Calcio …. non solo per punteggio in classifica, ma anche per differenza reti e, pertanto, in ossequio ai criteri innanzi descritti, si è proceduto al sorteggio che ha decretato prima in classifica il Calcio Catania. A seguito di ciò, la resistente Lega Pro ha ritenuto che l’essere stata sorteggiata come non “prima” abbia di fatto classificato la ricorrente …. come “seconda” e ha comparato questa posizione, così determinata, con le altre seconde degli altri gironi, onde individuare le migliori due seconde classificate ai fini dell’accesso diretto ai quarti di finale, così da comporre il quadro delle 8 squadre aventi diritto alla partecipazione ai quarti di finale. Sicchè, fatta questa comparazione, la ricorrente …. è stata esclusa perché nella sua “nuova” posizione di seconda classificata non è risultata tra le migliori due, come previsto dalla regola endofederale. Il Collegio di Garanzia è organo cui compete la verifica della legittimità delle decisioni degli organi federali sia giustiziali che non e, in questo generale quadro di riferimento, deve avere ben presente quali siano i principi generali che governano l’ordinamento sportivo e, in tale perimetro, contenere le proprie valutazioni. Non v’è dubbio che uno dei principi generali dell’ordinamento sportivo attiene alla salvaguardia del merito sportivo e alla tutela del medesimo ove questo sia “messo in pericolo” da situazioni ambigue o da regole lacunose o poco chiare. Questi principi sono già stati espressi in precedenti occasioni con un orientamento che è, pertanto, da considerarsi jus receptum (cfr., da ultimo, Collegio di Garanzia, decisione n. 19/18). In linea con tale orientamento, analizzando la vicenda in esame, non può non affermarsi che la regola stabilita dal C.U. n. 107/TB del 13 aprile 2017 (che ha portato poi alla decisione impugnata e contenuta nel C.U. n. 122 TB della Lega Pro del 22 maggio 2018) si presenta lacunosa e non in linea con il principio generale della valorizzazione del merito sportivo che ha ispirato il Movimento Olimpico e che trova cittadinanza nella Carta Olimpica, fonte sovranazionale a cui far riferimento nell’ambito dell’Ordinamento sportivo. E valga il vero. La ricorrente …. ha acquisito sul campo lo stesso punteggio del Calcio ….., terminando il proprio girone a pari punti con quest’ultima. Orbene, se è vero, come è vero, che per poter accedere in via diretta ai quarti di finale bisogna giocoforza stabilire qual è la prima classificata utilizzando i criteri innanzi richiamati, è altrettanto vero che l’uscire soccombente da un sorteggio non implica automaticamente l’attribuzione di “seconda classificata” e ciò per due ordini di motivazioni: la prima è che non v’è alcuna regola federale che stabilisce in modo chiaro che, a seguito di sorteggio di squadre che si classificano a pari punti e che pareggiano anche sugli altri criteri di selezione, quella che tra le due “perde” sia da ritenersi seconda classificata; il secondo motivo è che l’attribuzione di seconda classificata nei campionati è tipizzata come qualificazione nei confronti della squadra che conquisti minori punti sul campo rispetto a quella che la precede e che arriva prima classificata. Più chiaramente, se nell’ambito dello sport il primato viene tributato a seguito delle risultanze dei campionati o delle singole gare, non si può dichiarare seconda classificata una squadra che, sul campo, abbia conseguito il primato. Ed allora, quid juris, ci si potrebbe chiedere, ove sia necessario avere comunque un primo posto da assegnare. La vicenda nella sua complessità può avere una via di fuga interpretativa che funga anche da stimolo de jure condendo al legislatore sportivo. Invero, bisogna distinguere due campi di applicazione: uno di tipo formale ed amministrativo ed uno di tipo sportivo-competitivo. Il primo tende a regolare gli aspetti formali che rendano agevole l’individuazione di regole e criteri da seguire in presenza di una necessità organizzativa al fine dello svolgimento di una competizione; il secondo deve tener presente ciò che accade sul campo di gara e prediligere il risultato rispetto a vicende “altre”, in forza del valore fondante dell’Ordinamento sportivo, che è, appunto, il “merito sportivo”. Come conciliare i due piani di valutazione appena descritti è compito dell’interprete, laddove le regole si presentino lacunose o, peggio, vi sia proprio un vulnus normativo. Nel caso che ci occupa, la ricorrente è arrivata prima in condominio di vetta con il Calcio …. e, ironia della sorte, ogni parametro previsto ha sancito il co-primato delle due squadre. Ed allora, se ai fini della individuazione della prima classificata soccorre il sorteggio, quest’ultimo non attribuisce alla squadra che non esce prima dal sorteggio la qualità di seconda, perché, si ripete, sul campo essa non lo è stata e non si può autorizzare il paradosso giuridico, prima ancora che fattuale, consistente nel fatto che, dopo aver avuto una indebita qualificazione formale di seconda classificata in forza di una norma non prevista, si subisca anche l’esclusione dalla gara, perché, nei parametri di valutazione comparativa delle migliori seconde, la squadra che arriva comunque prima sia soccombente tra le seconde, per via delle regole di comparazione. L’Ordinamento sportivo non può avallare una simile situazione che è violativa dei principi ispiratori del Movimento Olimpico. Non può, per contro e per completezza di indagine, comunque darsi credito alla tesi della ricorrente in relazione al c.d. ex aequo previsto in materia olimpica per le premiazioni e ciò tanto per la stessa motivazione per la quale non può dichiararsi seconda una squadra che, arrivata prima, venga non sorteggiata, cioè perché non vi è norma che a livello federale stabilisca sia l’una che l’altra attribuzione, in ossequio al canone generale del quod lex voluit dixit, quod noluit tacuit. Il ricorso va allora accolto, non perché la ricorrente è arrivata prima ex aequo, ma perché essa non può considerarsi seconda classificata per inesistenza di una noma che preveda in automatico questa qualificazione formale e, quindi, non può essere comparata con le altre seconde. Va, pertanto, ordinata l’ammissione diretta della ricorrente alla fase dei quarti di finale, insieme alle prime sei classificate ed alla migliore seconda classificata dei gironi.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Prima: Decisione n. 35 del 13/06/2018 – www.coni.it

Decisione impugnata: C.U. n. 91 del 15 maggio 2018 del Dipartimento Calcio Femminile presso la Lega Nazionale Dilettanti, con il quale veniva disposta la disputa della gara di spareggio tra le società penultime classificate nel campionato di Serie “A” femminile USD San Zaccaria e ASD Pink Sport Time per il 19 maggio 2018

Parti: Sportiva Dilettantistica San Zaccaria/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Dipartimento Calcio Femminile c/o la Lega Nazionale Dilettanti/Lega Nazionale Dilettanti/Associazione Sportiva Dilettantistica Pink Sport Time

Massima: Il Collegio di Garanzia rigetta il ricorso proposto dalla società con la quale è stato impugnato il C.U. n. 91 del 15 maggio 2018 del Dipartimento Calcio Femminile presso la Lega Nazionale Dilettanti, con il quale veniva disposta la disputa della gara di spareggio tra le società penultime classificate nel campionato di Serie “A” femminile che terminavano il campionato a parità di punteggio al penultimo posto in classifica (11^ posizione). Le due società, in applicazione del combinato disposto dell’art. 51, comma 6, delle NOIF e del C.U. n. 91 del 15 maggio 2018, nonché del Comunicato 1 - Unico del 3 luglio 2017, disputavano lo spareggio per determinare quale squadra sarebbe retrocessa direttamente sulla base di un sistema di selezione diversificato. La norma prevede che lo spareggio si effettua in caso di sopravvenienza di due squadre (come per l’odierna fattispecie), mentre nel caso di tre o più squadre si applica il criterio della c.d. “classifica avulsa”. Pertanto, le norme prevedono un sistema di selezione diversificato in relazione al numero di squadre che si trovano all’ultimo posto in classifica; e la corretta applicazione dei suddetti criteri comportava lo spareggio tra le due società. Il Collegio osserva che l’unico atto impugnato è stato il C.U. n. 91 del 15 maggio 2018 e che l’odierna ricorrente ha accettato di disputare lo spareggio senza alcuna riserva.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Prima: Decisione n. 91 del 05/12/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 2 agosto 2017 (con la quale veniva ammessa al Campionato di Eccellenza 2017/2018 la A.S.D. Luzzese Calcio 1965)

Parti: A.S.D. Corigliano Calabro/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Calabria FIGC-LND/ Luzzese Calcio 1965

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport dichiara inammissibile il ricorso della società avverso la delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 2 agosto 2017 (con la quale veniva ammessa al Campionato di Eccellenza 2017/2018 la A.S.D. Luzzese Calcio 1965). Il Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti, con il Comunicato Ufficiale n. 2 del 4 luglio 2017, ha testualmente disposto “Per l’iscrizione al Campionato di Eccellenza necessita depositare o fare pervenire a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, entro giovedì 13 luglio 2017, la documentazione e l’importo totale di versamento sotto specificati:….”. Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 20 luglio 2017, ha deliberato di ”…..valutate le difficoltà economiche continuamente evidenziate dalle società affiliate nel reperire le somme necessarie……consentendo il pagamento con qualsiasi efficace forma o modalità di pagamento” disponendo, conseguentemente, che la composizione degli organici fosse determinata in data 2 agosto 2017. Quindi, gli atti potenzialmente lesivi dell’interesse della ricorrente non possono che individuarsi nella delibera del Consiglio Direttivo del 20 luglio 2017, che ha disposto di consentire il pagamento con qualsiasi efficace forma o modalità di pagamento ed ha differito il termine per la regolarizzazione delle domande comunque presentate nel termine del 13 luglio 2017, e nel precedente Comunicato Ufficiale n. 2 del 4 luglio 2017, con il quale il Comitato Regionale, pur stabilendo il termine del 13 luglio 2017 per far pervenire la documentazione e l’importo del versamento nelle forme del bonifico bancario o dell’assegno circolare, ha fatto salve le eventuali diverse determinazioni da parte del Consiglio Direttivo; diverse determinazioni che, appunto, sono state assunte con il deliberato del 20 luglio 2017. In sostanza, la delibera del Consiglio Direttivo pubblicata con Comunicato n. 13 del 2 agosto 2017 è meramente confermativa della precedente delibera del 20 luglio 2017, rispetto alla quale in questa sede non viene sollevato alcun profilo di illegittimità. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che non è autonomamente impugnabile un atto amministrativo meramente confermativo che sia stato adottato senza una nuova ponderazione degli interessi (Cons. St., sez. VI, 30 giugo 2017, n. 3207). Nel caso che ci occupa, con la delibera del 2 agosto 2017, il Consiglio Direttivo non ha fatto altro che disporre le ammissioni secondo le nuove regole deliberate nella precedente seduta del 20 luglio 2017.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Prima: Decisione n. 89 del 29/11/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: delibera del Consiglio Direttivo del C.R. Marche FIGC-L.N.D., pubblicata nel C.U. n. 9 dell'11 agosto 2017, con la quale è stata respinta la domanda, spiegata dalla società ricorrente, di riammissione, anche in sovrannumero, al Campionato di Eccellenza, per la stagione sportiva 2017/2018

Parti: Civitanovese Calcio s.s.d a r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Marche FIGC-LND

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport rigetta il ricorso della società avverso la delibera del Consiglio Direttivo del C.R. Marche FIGC-L.N.D., pubblicata nel C.U. n. 9 dell'11 agosto 2017, con la quale è stata respinta la domanda, spiegata dalla società ricorrente, di riammissione, anche in sovrannumero, al Campionato di Eccellenza, per la stagione sportiva 2017/2018. Il Collegio osserva che il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento. Deve preliminarmente rammentarsi quanto stabilito dall’art. 52 delle Norme Organizzative Interne Federali della FIGC, disciplinante il “Titolo Sportivo”, le quali trovano piena applicazione erga omnes nell’ambito delle società sportive affiliate alla FIGC: «1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato. 2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione. 3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l’affiliazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza: 1)          di avere acquisito l’intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza; 2) di avere ottenuto l’affiliazione alla F.I.G.C.; 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l’affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta; 4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza; 5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l’impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti […]». A tale stregua, il Collegio osserva immediatamente che, in forza della citata disposizione, risulta vietata qualsiasi ipotesi di trasferimento del titolo sportivo di una società calcistica, anche ove inserito nell’ambito di una procedura fallimentare. L’impossibilità di considerare il titolo sportivo come un asset patrimoniale dell’azienda liberamente trasferibile a titolo oneroso, anche nel contesto di una procedura concorsuale, discende quindi dalla peculiarità dello stesso e dalla valenza al medesimo attribuita dall’ordinamento sportivo nell’ambito della propria autonomia. Il dettato normativo per cui “in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione” deve essere inteso nel senso di considerare il valore intrinseco del titolo sportivo non già come assoluto, bensì come relativo, ovvero come partecipativo, che trova il proprio riconoscimento nel contesto normativo, quello sportivo, in cui viene a maturare e ad esprimersi. Da tale incontestabile presupposto discende, quale ovvio corollario, la impossibilità di rivendicare la libera disponibilità del citato titolo alla stregua di un qualsivoglia diritto assoluto e, coerentemente, l’impossibilità di considerare il titolo sportivo come un asset patrimoniale del quale la Curatela di una società fallita possa disporre in favore di terzi. A mente delle regole sportive, e segnatamente del citato art. 52 NOIF della FIGC, allorquando una società risulta incorrere nella perdita del titolo sportivo, non viene meno una propria componente aziendale, bensì viene meno, in maniera definitiva, un proprio profilo soggettivo, di natura relativa, intrinseco alla qualità di associata che le consenta di partecipare, in conformità con quanto prescrive l’art. 24, comma 1, c.c., alle attività federali. “Il titolo sportivo è, dunque, una qualità, il complesso delle condizioni di natura tecnico-sportiva, uno status che la società sportiva titolare dello stesso riveste nei confronti dell’organizzazione calcistica della FIGC e, più in generale, dell’ordinamento sportivo. In altri termini, il titolo sportivo «inerisce al soggetto affiliato in sé, perché non solo ne descrive il merito e le capacità sportive, ma soprattutto la sua partecipazione all’organizzazione e, quindi, è una delle qualità del rapporto associativo dell’affiliato con la FIGC» (TAR Lazio n. 9668/2004). In breve, si tratta dell’insieme delle condizioni tecnico-sportive che si concretizza in una sorta di diritto/bene immateriale appartenente, in modo personale ed esclusivo, alla società che acquisisce lo stesso in forza dei risultati sportivi” (M. Sferrazza – Società di Calcio e divieto di cessione del titolo sportivo – in Giustizia Sportiva.it – Padova 2012) Ma tale divieto - da intendersi alla stregua di una norma di sbarramento - non costituisce una peculiarità dell’ordinamento della FIGC e trova generale collocazione nell’ordinamento sportivo, come, ad esempio, fatto proprio dalla Federazione Italiana Pallacanestro, che, all’art. 140, 2° comma, del proprio Regolamento Organico, prevede espressamente che “il titolo sportivo non può essere in nessun caso oggetto di cessione o di valutazione economica”, ovvero dalla Federazione Italiana Rugby, che, all’art. 4, 5° comma, lett. a), del Regolamento Organico, riserva al Consiglio Federale l’autorizzazione alla cessione del titolo sportivo a condizione, fra l’altro, “che la cessione sia a titolo totalmente gratuito”. Dalla oggettiva applicazione del riferito principio - al quale si collega il netto contenuto dell’art. 16, 4° comma, lett. a), delle NOIF, “Costituiscono gravi infrazioni all’ordinamento sportivo, a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi a ledere il divieto di cessione del titolo sportivo” - il Collegio ritiene, pertanto, escluso che la Civitanovese abbia maturato la legittimazione a far valere, nei confronti della LND – Comitato Regionale Marche, il titolo sportivo di Eccellenza che asserisce di aver acquistato dalla curatela della società fallita, attesa l’intrasferibilità dello stesso, poiché venuto meno con il fallimento e la conseguente acclarata perdita della affiliazione della fallita U.S. Civitanovese SS Dilettantistica a.r.l. Rileva, altresì, il Collegio che l’atto di cessione (all. 6 del ricorso) non contiene alcun esplicito riferimento al titolo sportivo, il cui richiamo è stato infatti eliminato, contrariamente alle premesse della precedente ordinanza di vendita del Giudice delegato, sicché nessuno specifico atto di trasferimento, sebbene illegittimo per i dedotti motivi, è stato posto in essere fra le parti contraenti. Deve, pertanto, affermarsi che l’odierna ricorrente, in data 24 luglio 2017, all’epoca dell’istanza, era in possesso solo del titolo sportivo per la Terza Categoria e deve, ancora, segnalarsi che il Consiglio Direttivo del Comitato Marche, tenendo conto della tradizione sportiva della città di Civitanova ed al fine di agevolarne la posizione, ne ha comunque disposto l’ammissione direttamente al Campionato di Prima Categoria. Solo per completezza di trattazione, ritenuta la oggettiva assorbenza della negativa soluzione attribuita dal Collegio alla questione relativa al profilo della asserita trasmissibilità del titolo sportivo, osserva, infine, il Decidente, sulla scorta della piena applicabilità dell’art. 52, comma 3, delle NOIF, che la richiesta di iscrizione non è stata presentata nei due giorni antecedenti alla scadenza del termine (il 4 agosto era solo un termine per l’integrazione della documentazione per le società aventi diritto) e che sussistono anche numerose posizioni debitorie nei confronti di tesserati della società fallita. Dette posizioni sono emerse nel corso del giudizio a seguito della produzione documentale offerta dalla LND e delle quali l’odierna ricorrente - che pure ha taciuto detta circostanza - non risulta essersi fatta carico, rendendo ininfluente la dichiarazione del Dipartimento Interregionale del 12 luglio 2017 – versata in atti all’all. 7 del ricorso – giacchè afferente alle vertenze deliberate alla data del 30 giugno, nonché rendendo ulteriormente palese la violazione del requisito di cui al numero 3 del comma 3 dell’art. 52 NOIF. Quanto, infine, alla censura avanzata in merito alla carenza di motivazione, il Collegio ritiene che il contenuto del C.U. n. 9 dell’11 agosto 2017 deve essere considerato in stretta correlazione con l’istanza presentata dalla Civitanovese che, di fatto, risultava priva di  ogni  riferimento normativo e si limitava a formalizzare una richiesta quanto meno irrituale. A fronte di una istanza di carattere assolutamente autoreferenziale quanto improprio, e non sostenuta da alcun riferimento normativo, il Comitato Regionale non poteva far altro che disattenderla senza obbligo di fornire particolari, e superflue, motivazioni.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Prima: Decisione n. 64 del 06/09/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera del Presidente della LND del 20 luglio 2017, pubblicata con Dipartimento Interregionale n. 5, nella parte in cui esclude dalla graduatoria di eventuale ripescaggio la società ricorrente; della comunicazione della LND - Dipartimento Interregionale del 28 luglio 2017, ricevuta in data 31 luglio 2017, nella parte in cui conferma, a carico della stessa società ricorrente, la preclusione prevista dal C.U. n. 183 del 21 dicembre 2016; del C.U. LND n. 51 del 1 agosto u.s., nella parte in cui non contempla la società ricorrente tra quelle ripescate.

Parti: A.S.D. Calcio Romanese/Lega Nazionale Dilettanti/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport accoglie il ricorso proposto dalla società avverso la delibera del Presidente della LND del 20 luglio 2017, pubblicata con Dipartimento Interregionale n. 5 - nella parte in cui esclude dalla graduatoria di eventuale ripescaggio la società ricorrente; della comunicazione della LND - Dipartimento Interregionale del 28 luglio 2017, ricevuta in data 31 luglio 2017, nella parte in cui conferma, a carico della stessa società ricorrente, la preclusione prevista dal C.U. n. 183 del 21 dicembre 2016; del C.U. LND n. 51 del 1 agosto u.s., nella parte in cui non contempla la società ricorrente tra quelle ripescate - e, per l’effetto, le annulla, per quel che riguarda la posizione della A.S.D. Calcio Romanese, rimettendo alla Lega medesima la verifica della sussistenza dei requisiti per il ripescaggio della A.S.D. Calcio Romanese, senza tener conto della precedente goduta sostituzione. In realtà, la normativa applicabile nella fattispecie non sembra chiara e puntuale. L’ordinamento federale, infatti, prevede il “ripescaggio” di squadre nei campionati della Lega, ma la normativa fa riferimento, sempre per ottenere il medesimo risultato, anche alla “ammissione in sostituzione”. Trattasi, in definitiva, di due istituti che hanno presupposti diversi (di fatto e di diritto) e per i quali è previsto un differente procedimento, ma sembrerebbe potrebbero dar luogo ad effetti diversi. Insomma, sembra verosimile una sostanziale differenza che supporterebbe le due ipotesi e quindi le eventuali differenti conseguenze cui dovessero dar luogo le ipotesi richiamate (si richiama in argomento anche l’intervento del TAR Lazio, Sez. I ter, 24/05/2017, n. 6121). Per il ripescaggio la conseguenza è individuabile, ma non è così per la ammissione con riserva, certamente istituto che ha presupposti diversi dal ripescaggio. Ne discende che in questa prospettiva, sempre auspicando un illuminato e decisivo intervento chiarificatore del legislatore sportivo, sul punto merita accoglimento il primo motivo di appello con il quale la ricorrente si duole di una errata applicazione della normativa (e comunque denuncia la omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia), assumendo che la U.S.D. Calcio non sarebbe stata destinataria di un ripescaggio, nel qual caso sarebbe inevitabile la esclusione della ricorrente, bensì di una ammissione in sostituzione che sarebbe istituto diverso e per il quale la normativa non prevedrebbe alcun effetto pregiudizievole per la squadra. L’incertezza delle disposizioni sull’argomento non può riverberarsi in senso negativo sulla posizione delle squadre, che conseguentemente possono a ragione dolersi nel caso la Federazione applicasse l’uno e l’altro dei due istituti, senza rendere consapevole la squadra beneficiaria delle eventuali diverse conseguenze che si potrebbero verificare nei suoi confronti. L’accoglimento del motivo dedotto dalla ricorrente non consente, peraltro, che il Collegio si dia carico di valutare la sussistenza dei requisiti per la ammissione al campionato, così come esonera il Collegio dal doversi pronunciare sul secondo motivo di ricorso perché assorbito. Di qui, appunto, la rimessione degli atti alla Lega per la prosecuzione e definizione del procedimento avente per oggetto la iscrizione al campionato 2015/2016.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Prima Sezione : Decisione n. 4 del 09/01/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera di non ammissione dell’Associazione ricorrente al Campionato Regionale di Seconda Categoria, Stagione sportiva 2016/2017, emanata dalla Figc – LND – Comitato Regionale Marche, e resa nota con C.U. n. 10 del 17 agosto 2016

Parti: S.V./A.V./ A.S.D. Olimpia Juventu Falconara/C.R. Marche Lega Nazionale Dilettanti/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport rigetta il ricorso avverso la delibera di non ammissione dell’Associazione ricorrente al Campionato Regionale di Seconda Categoria, Stagione sportiva 2016/2017, emanata dalla Figc – LND – Comitato Regionale Marche, e resa nota con C.U. n. 10 del 17 agosto 2016. Il Codice di Giustizia Sportiva – CONI, all’art 54, comma 3, dispone che: “ Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica, altresì, le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d’intesa con il Coni. In tali casi il giudizio può essere anche di merito e in un unico grado”. Sulla base di tale norma è corretta la tesi di parte ricorrente, secondo cui il mancato adeguamento degli Statuti e Regolamenti specifici della LND alle normative federali nazionali (che prevede, all’art 43bis, comma 1, che “i ricorsi per l’annullamento delle delibere della Federazione sono proposti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare”, e al comma 5, che: “Il presente procedimento si applica anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti”) ha fatto emergere, come del resto ritenuto nella specie dal Tribunale Federale, che il C.U. n. 10 del 2016, LND - Comitato Regionale Marche - non potesse che essere impugnato se non con il rimedio previsto dall’art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva – CONI, cioè direttamente innanzi a questo Collegio di Garanzia. Ciò detto, non può tuttavia sottacersi il fatto che l’aver proposto il ricorso innanzi al Tribunale Federale “incompetente” ha determinato la consumazione del termine di impugnazione previsto dall’art 30, comma 2, Codice Giustizia Sportiva – CONI, di 30 giorni previsto dalla pubblicazione della decisione con Comunicato Ufficiale. Né può sostenersi che la decisione adottata dal Tribunale abbia comportato (ancorché sarebbe stato comunque discutibile) un effetto devolutivo/conservativo del ricorso proposto innanzi a quel Giudice, cosicché lo stesso potesse essere suscettibile di una, se pur irrituale, forma di riassunzione innanzi a questo Collegio. Ne consegue che il ricorso proposto innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, in data 26/10/2016, risulta tardivo rispetto ai termini di cui all’art. 30, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. D’altra parte, tutti i procedimenti di giustizia sportiva sono precisamente cadenzati con la previsione di termini molto ristretti e perentori, soprattutto quando, dalla risoluzione della controversia, dipenda il regolare svolgimento dei campionati (ed infatti, quello di Seconda Categoria, è attualmente già molto avanzato). Né, e conclusivamente sul punto, la ricorrente ASD Olimpia ha impugnato innanzi al Giudice federale di secondo grado la sentenza del Tribunale che non ha previsto di rimetterlo in termini al fine della proposizione del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport (ferme restando le ulteriori libere determinazioni di quest’ultimo giudice). 8) In ogni caso il ricorso della ASD non sarebbe stato meritevole di accoglimento anche in punto di merito. La parte ricorrente sostiene, in modo anche non sufficiente a soddisfare i criteri di specificità prescritti per la formulazione dei motivi di gravame, l’invalidità formale della delibera di esclusione, perché non attribuibile, in termini di certa provenienza, all’organo deputato, e cioè al Consiglio Direttivo Regionale. La questione non ha pregio, in quanto la delibera risulta promanata dai massimi organi della federazione, cioè, nello specifico, dal Comitato Regionale Marche, che l’ha sottoscritta nella persona del presidente, che ha, a tutti gli effetti, potere di rappresentanza del Comitato Regionale, ed è controfirmata dal segretario. La fase di esternazione del Comunicato Ufficiale non poteva che avvenire a mezzo di detti organi e ciò non esclude che il controllo in fatto sia stato effettuato dal Consiglio Direttivo (che non ha alcuna rappresentanza esterna e la cui attività istruttoria non poteva certo risultare dal Comunicato Ufficiale). 9) Ancora, la A.S.D. Olimpia si duole di essere stata illegittimamente esclusa dal Campionato di Seconda Categoria LND della FIGC, per l’anno 2016/2017, nonostante la regolarità dei pagamenti dovuti all’atto dell’iscrizione al campionato. Ciò, tuttavia, non risulta confermato dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente. In data 17/06/2016, il Comitato Regionale Marche, con C.U. n. 195, rendeva note le date di scadenza per l’iscrizione ai campionati 2016/2017, precisando il termine del 29/07/2016 quale termine ultimo per presentare domanda di iscrizione al campionato di Seconda Categoria. Contestualmente alla domanda di iscrizione, la società ricorrente avrebbe dovuto versare gli importi minimi indicati nello stesso Comunicato Ufficiale, le spese di assicurazione calciatori, l’eventuale saldo passivo al 30/06/2015, nonché le eventuali pendenze debitorie di cui in precedenza. Dall’analisi dell’estratto conto al 30/06/2016, prodotto dalla ASD Olimpia, si riscontra, tuttavia, che la società ha provveduto al versamento del solo acconto relativo alle spese di assicurazione calciatori, di fatto non rispettando i termini perentori previsti per il versamento, entro il 29 luglio 2016, del saldo definitivo. Non è chiaro poi - anche se ciò dovrebbe contestarsi anche al Comitato Regionale Marche - quale fosse l’esposizione debitoria della ASD Olimpia ai soli fini della iscrizione al Campionato, ma non si può trascurare il fatto che, con comunicazione dell’11/08/2016, la LND - Comitato Regionale Marche - informava la società ricorrente della sussistenza di pendenze economiche e contestualmente concedeva un ulteriore termine perentorio, al 12/08/2016, entro il quale la società avrebbe potuto saldare quanto dovuto, per non incorrere nella sanzione della non ammissione al campionato. Tuttavia, la società ha provveduto a versare gli importi richiesti soltanto in data 24/08/2016, ben oltre i termini assegnati, contestandone, benvero, la effettiva debenza, ma sempre senza la specifica imputazione alle prescrizioni di cui al C.U. ed in particolare all’intero dovuto per l’assicurazione calciatori.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I  - Terza Sezione : Decisione n. 15 del 25/03/2016 www.coni.it

Decisione impugnata: delibera del Presidente Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C. del 7 agosto 2015 (di cui al C.U. n. 89/A) con la quale è stato fissato il termine entro il quale: “le società interessate all’eventuale sostituzione, ai sensi dell’art. 49, lett. c) – Lega Nazionale Dilettanti – delle NOIF, della società F.C. Castiglione s.r.l., rinunciataria al Campionato di Divisione Unica-Lega Pro 2015/2016

Parti: Taranto F.C. 1927 s.r.l./Fondi Calcio s.r.l./S.S. Sambenedettese a.r.l./A.S. Viterbese – Castrense s.r.l./A.S. Gubbio 1910 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport, previa riunione per connessione oggettiva, rigetta i ricorsi proposti dalle società avverso delibera del Presidente Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C. del 7 agosto 2015 (di cui al C.U. n. 89/A) con la quale è stato fissato il termine entro il quale: “le società interessate all’eventuale sostituzione, ai sensi dell’art. 49, lett. c) – Lega Nazionale Dilettanti – delle NOIF, della società F.C. Castiglione s.r.l., rinunciataria al Campionato di Divisione Unica-Lega Pro 2015/2016. Tutti i ricorsi, proposti avverso la medesima delibera del Presidente Federale, vanno riuniti e quindi valutati con le argomentazioni che seguono: 1. Le società ricorrenti hanno tutte impugnato la deliberazione del Presidente Federale del 7 agosto 2015, di cui al C.U. FIGC n. 89/A. I motivi articolati avverso la citata decisione possono essere così riassunti: la violazione degli artt. 49 e 50 delle citate NOIF, il primo dei quali prevede che “il Campionato di Lega Pro è articolato in un’unica Divisione formata da tre gironi di 20 squadre ciascuno” (art.49, lett. b) (prevedendo così un organico di 60 squadre); mentre il secondo stabilisce che “l’ordinamento dei Campionati e i loro collegamenti possono essere modificati solo con delibera del Consiglio Federale” (art. 50, 1° comma), e che “la delibera con la quale viene modificato l’ordinamento dei Campionati entra in vigore a partire dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore”. In buona sostanza, secondo le società ricorrenti, la delibera impugnata avrebbe disposto una illegittima modifica dell’organico del Campionato di Lega PRO, previsto dall’art. 49 NOIF, riducendo il numero delle squadre ammesse al Campionato da 60 a 54, senza rispettare i criteri stabiliti dall’art. 50 NOIF per le modifiche dell’ordinamento dei Campionati, sia per quanto attiene all’organo legittimato a provvedere alla modifica (il Consiglio Federale e non il Presidente), sia per quanto attiene al termine di efficacia della modifica. Il motivo di ricorso sub 1) è infondato sotto ogni profilo. Le Società ricorrenti muovono dalla indimostrata premessa che la delibera impugnata avesse quale scopo una riduzione del numero di squadre ammesse al Campionato di Lega Pro e si dolgono che tale modifica sia stata attuata da un soggetto non legittimato e senza rispettare i criteri dell’art. 50 NOIF. La premessa sulla quale la censura si fonda tuttavia è errata, ponendosi in contrasto con la finalità propria della delibera, ivi espressamente enunciata; e soprattutto trascurando di considerare le reali ragioni che hanno portato alla riduzione del numero di squadre ammesse al Campionato di Lega Pro, nella stagione sportiva 2015/2016. Tale riduzione, infatti, non è derivata da una preordinata scelta degli Organi della F.I.G.C., attuata attraverso la delibera impugnata, ma dall’insuccesso della procedura di ripescaggio, che era stata tempestivamente avviata dalla Federazione proprio allo scopo di provvedere ad una integrazione dell’organico del detto Campionato, consentendo che allo stesso potesse partecipare il numero di 60 squadre astrattamente previsto, in via generale, dall’art. 49, lett. b, NOIF. Tale procedura non ha consentito di colmare tutte le carenze di organico (in misura tale da permettere lo svolgimento del Campionato con il numero di 60 squadre programmato nell’art. 49, lett. b, NOIF) per mancanza dei necessari requisiti di ammissione al Campionato in capo alle Società aspiranti al ripescaggio. La riduzione del numero di squadre non è dunque il risultato di una modifica organizzativa, disposta attraverso la delibera impugnata, ma la naturale ed oggettiva conseguenza di una procedura di ripescaggio all’esito della quale si è constatata la possibilità di coprire soltanto due delle vacanze di organico, prendendosi atto del difetto dei prescritti requisiti di ammissione in capo alle altre Società aspiranti al beneficio. Correttamente espletata (ancorché con esito solo parzialmente fruttuoso) la procedura di ripescaggio, proprio al fine di raggiungere il numero di 60 squadre programmato dall’art. 49, lett. b, NOIF, la delibera impugnata, senza introdurre alcuna modifica organizzativa all’Ordinamento del Campionato, si è limitata ad avviare esclusivamente il procedimento diretto alla sostituzione della Società F.C. Castiglione s.r.l., la quale, pur avendo titolo per partecipare al Campionato di Lega Pro, vi aveva rinunciato lasciando spazio ad un’altra società proveniente dalla LND, da individuarsi secondo i criteri stabiliti dall’art. 49, lett c), NOIF e, naturalmente, purché in possesso dei requisiti di ammissione al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro. In breve, l’esigenza di raggiungere il numero di 60 squadre era già stato correttamente (ancorché infruttuosamente) perseguita attraverso la procedura di ripescaggio; eseguita quella fase, la delibera in esame doveva soltanto provvedere alla integrazione di un solo posto in organico, per sostituire la F.C. Castiglione secondo i criteri dell’art. 49, lett. c), NOIF. Né si può ragionevolmente ritenere – come a torto sostengono le società ricorrenti – che l’art. 49, lett b, NOIF imponga necessariamente di raggiungere il numero di 60 squadre per comporre l’organico del Campionato di Lega Pro anche prescindendo dai requisiti di ammissione al Campionato medesimo, onde la Federazione sarebbe costretta a reiterare senza limiti la procedura di ripescaggio anche in caso di esito infruttuoso di quella già regolarmente espletata. Effettuata la procedura di ripescaggio (per raggiungere, se possibile, il numero programmato di 60 squadre), e preso atto della mancanza di un numero di squadre, aventi i requisiti prescritti ai fini della iscrizione al Campionato, sufficiente per colmare le carenze di organico, non si può che prendere atto di una conseguente riduzione dell’organico stesso, dovendosi escludere la possibilità di ripetere la procedura di ripescaggio, ammettendo squadre che siano già risultate prive dei requisiti di ammissione. Una diversa soluzione non soltanto risulterebbe irragionevole, ma violerebbe ingiustificatamente il principio di parità di trattamento rispetto alle altre squadre già iscritte al Campionato e in possesso dei necessari requisiti. Del resto, due delle società ricorrenti, il Taranto e la Viterbese avevano presentato domanda di ripescaggio che è stata respinta per entrambe. Il Taranto ha quindi presentato impugnativa davanti a codesto Collegio di Garanzia il quale, con decisione pubblicata con dispositivo in data 11 agosto 2015, ne ha dichiarato l’inammissibilità, mentre la Viterbese non ha proposto alcuna impugnativa. Per entrambe le società il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto il C.U. n. 89/A ha riguardo alla procedura di sostituzione di società rinunciataria indetta ai sensi dell’art. 49, lett.c ), delle NOIF. Ad ogni modo il ricorso è infondato nel merito per le ragioni già esposte, che rendono superfluo l’esame delle eccezioni pregiudiziali e preliminari avanzate dalla F.I.G.C. Ciò in quanto, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (in tal senso si è espressa la S.C. con recenti pronunce – cfr. Cass., SS.UU., n. 9936/14 e Cass., n. 12002/14 – secondo cui “Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”. Per quanto riguarda le società Fondi, Sambenedettese e Gubbio, è bene precisare che le stesse non hanno presentato domanda di ripescaggio e, di conseguenza, si sono precluse qualsivoglia possibilità di sostituire le società non ammesse al campionato. In ogni caso, per completezza, giova ricordare che nella Decisione n. 1/2016, in ricorso analogo della Unione Sportiva Dilettantistica 1913 Seregno Calcio s.r.l., contro la delibera del Presidente Federale, di cui al C.U. n. 89/A del 7 agosto 2015, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, dichiarando inammissibile l’atto di intervento del Gubbio citato in epigrafe, erano comunque entrate nel merito della richiesta, sostenendo che “entrambi gli interventi in esame (Gubbio e Forlì) sono sostenuti dagli stessi motivi già svolti dalla ricorrente società Seregno; onde, per tutte le ragioni già illustrate in motivazione, entrambi gli interventi – delle Società Forlì e Gubbio – devono reputarsi infondati nel merito”. Nell’udienza pubblica del 1 ottobre 2015, il prof. Avv. – omissis -, difensore delle società Fondi e Sambenedettese, depositava il C.U. n. 131/A, pubblicato dalla FIGC il 4 settembre 2015, nonché un comunicato stampa, pubblicato dalla medesima Federazione in data 26 giugno 2015, sottolineando come, “per effetto dei due suddetti documenti, risulterebbe evidente come la riduzione dell’organico della Lega PRO a 54, sia stata disposta non più solamente e semplicemente in fatto, quale necessitata presa d’atto che il numero delle squadre iscrivibili al Campionato di Lega Pro stagione sportiva 2015/2016, in quanto dotate dei requisiti, non raggiunge le sessanta unità, bensì in diritto, mediante un provvedimento federale ad hoc”. I documenti depositati dal difensore delle ricorrenti Fondi e Sambenedettese e, nello specifico, la deliberazione del Presidente Federale FIGC, pubblicata con C.U. n. 131/A in data 4 settembre 2015, con la quale sono stati individuati i criteri di retrocessione per il Campionato di Lega Pro – Divisione Unica 2015/2016, non ha riguardo alle vicende oggetto della presente controversia e pertanto questo Collegio non ritiene di doverlo esaminare in questa sede. Del resto, la Deliberazione di cui al C.U. n. 131/A già nell’intestazione si riferisce al “Campionato di Lega Pro – Divisione unica 2015/2016”, pertanto non può avere alcun effetto rispetto alla vicenda in oggetto che attiene alla corrente stagione sportiva.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite : Decisione n. 66 del 09/12/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: decisione del Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento nel C.U. n. 7 del 23 luglio 2015

Parti: A.C. Trento S.C.S.D. /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Comitato Provinciale Autonomo di Trento/Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano

Massima: Il Collegio di Garanzia dello sport, rigetta il ricorso promosso dalle società avverso la delibera del Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento nel C.U. n. 7 del 23 luglio 2015 con il quale il Comitato Provinciale Autonomo di Trento ha definito gli organici dei campionati 2015/2016 e l’ha esclusa dalla graduatoria dall’organico del Campionato di Eccellenza, ammettendo la società A.C. Mezzocorona, alla quale è stata concessa l’autorizzazione in via eccezionale a disputare  le gare interne di campionato presso un impianto sportivo sito al di fuori del comune di appartenenza e molto distante dal medesimo.  L’autorizzazione concessa dal Comitato Provinciale in ordine alla valutazione dell’istanza proposta dal Mezzocorona, ai sensi dell’art. 19, comma 1, N.O.I.F., è del tutto corretta. La norma prevede, infatti, la concessione della deroga in via eccezionale se ricorrono fondati motivi. L’iter logico seguito dal Comitato riunitosi il 23 luglio 2015 appare esente da vizi, tenuto conto che sono esattamente indicate le ragioni che giustificano l’accoglimento dell’istanza. Al di là delle motivazioni addotte dal Comitato Provinciale, è opportuno ribadire che il Collegio non può sindacare le ragioni addotte da un organo federale ai fini della concessione di un’autorizzazione se non vengono individuati precisi vizi logico-giuridici relativi alla motivazione. Poiché, nella specie, nessun vizio di legittimità è stato sollevato in ordine alla motivazione addotta, il ricorso va rigettato.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite : Decisione n. 65 del 09/12/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: decisione del Comitato Regionale Emilia Romagna F.I.G.C.- L.N.D., pubblicata, con C.U. n. 05 del 29 luglio 2015, di non ammissione della S.S.D. Crociati Noceto al Campionato regionale di Promozione e al Campionato regionale Juniores

Parti: Crociati Noceto s.r.l. /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/ASD San Secondo

Massima: Il Collegio di Garanzia dello sport, rigetta il ricorso promosso dalle società avverso la delibera del Comitato Regionale Emilia Romagna F.I.G.C.- L.N.D., pubblicata, con C.U. n. 05 del 29 luglio 2015, di non ammissione della S.S.D. Crociati Noceto al Campionato regionale di Promozione e al Campionato regionale Juniores per non aver inviato entro il termine fissato dal medesimo Comitato (27 luglio 2015, ore 17.00) la dichiarazione di disponibilità dell’impianto di Rivarolo Torrile. Risulta dunque per tabulas che il termine non è stato rispettato. Anche ove si volesse far riferimento al momento dell’invio del documento, e non a quello della ricezione da parte del CERC, la conclusione sarebbe la medesima. Infatti, il Crociati Noceto non è stato in grado di provare l’ora di trasmissione del fax risultando nel documento prodotto la impossibile data del 16 Febbraio 2000. Poiché è onere del Crociati Noceto offrire la prova del tempestivo invio e quest’onere non è stato assolto, anche per questo verso la domanda va disattesa. Né è meritevole di accoglimento la domanda subordinata proposta dal Crociati Noceto che invoca la sussistenza di un errore scusabile. Osserva al riguardo il Collegio che la condotta del Crociati Noceto non trova invece effettiva giustificazione: il Comitato Regionale Emilia Romagna F.I.G.C. – L.N.D., infatti, dopo aver fissato un primo termine, ha concesso un secondo termine per l’integrazione della documentazione mancante. Il Crociati Noceto non ha rispettato né il primo né il secondo. In questo contesto non può essere invocata la figura dell’errore scusabile con riguardo all’invio del documento di autorizzazione dell’impianto di gioco di Rivarolo Torrile. Infatti, anche ove si volesse considerare quale esatto adempimento il momento dell’invio del documento e non anche quello della ricezione del medesimo, la data indicata nel fax di trasmissione sarebbe del tutto inattendibile. E le irregolarità della trasmissione non possono che essere imputate alla medesima Crociati Noceto sulla quale gravava l’onere della corretta trasmissione del documento. Non è, pertanto, invocabile la figura dell’errore scusabile quando la condotta pretesamente erronea è invece essa stessa imputabile al soggetto che la invoca.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite: Decisione n. 60 del 30/11/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: delibera del Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti, di cui al C.U. n. 67 del 5 agosto 2015, con la quale è stato reso noto il mancato accoglimento del ricorso avverso il diniego della domanda di iscrizione al campionato di serie D per la stagione sportiva 2015/2016 presentato dalla società ricorrente alla Co.vi.so.d il 21 luglio 2015 “per la mancata presentazione della fidejussione, come previsto al punto 5 del comunicato ufficiale n. 167, pubblicato dal Dipartimento interregionale in data 18 giugno 2015

Parti: Asti Calcio F.C. s.r.l./Lega Nazionale Dilettanti/Dipartimento Interregionale LND

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport rigetta il ricorso proposto dalla società avverso la delibera del Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti, di cui al C.U. n. 67 del 5 agosto 2015, con la quale è stato reso noto il mancato accoglimento del ricorso avverso il diniego della domanda di iscrizione al campionato di serie D per la stagione sportiva 2015/2016 presentato dalla società ricorrente alla Co.vi.so.D. il 21 luglio 2015 “per la mancata presentazione della fidejussione, come previsto al punto 5 del comunicato ufficiale n. 167, pubblicato dal Dipartimento interregionale in data 18 giugno 2015. Il Comunicato Ufficiale n. 167 del 18.6.2015 (di seguito, per brevità, designato come il Comunicato n. 167) prevede la procedura per la iscrizione al campionato nazionale di serie D per la stagione sportiva 2015/2016 stabilendo una serie di adempimenti a carico delle Società richiedenti e stabilendo i termini entro i quali detti adempimenti devono essere assolti. Il particolare, il detto Comunicato prevede (al punto sub A, avente ad oggetto: ‘adempimenti per l’ammissione al campionato nazionale serie D’) che le Società devono “a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 6 luglio 2015 al 10 luglio 2015 ore 18.00, formalizzare l’iscrizione al campionato provvedendo, secondo le modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D e della modulistica allegata. Il termine ultimo per tale operazione è il 10.7.2015 ore 18.00, decorso il quale il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione”. Il Comunicato n. 167 precisa che la richiesta di iscrizione deve essere corredata dalla documentazione analiticamente elencata nello stesso punto sub A), prevedendo al n. 5) una “Fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all’11.7.2015 di importo pari a € 31.000,00” (della quale vengono anche indicate le modalità e le possibili alternative). Il Comunicato n. 167 (al punto 11) stabilisce espressamente che la compilazione definitiva della richiesta di iscrizione secondo la modalità on line deve essere inderogabilmente effettuata entro il “termine perentorio del 10 luglio 2015”, precisando che l’inosservanza di tale termine “comporterà l’esclusione della Società dal Campionato di Serie D 2015/2016”. Ed inoltre aggiunge che l’inosservanza di quello stesso termine per l’invio telematico della prescritta documentazione da allegare “costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata …. dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”. Il Comunicato n. 167 prevede che la COVISOD, entro il 20 luglio 2015, esamini la documentazione prodotta dalle Società e comunichi loro l’esito dell’istruttoria; consentendo poi alle Società che non sono risultate in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione ai campionati di proporre ricorso avverso la decisione negativa della COVISOD “entro il termine perentorio del 22 luglio 2015”. Infine, il Comunicato n. 167 stabilisce che “Ferma l’applicazione delle sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto stabilito ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), entro il termine perentorio del 22 luglio 2015 ore 17.00, potranno essere integrati tutti gli adempimenti indicati nei medesimi titoli, eccezion fatta per la richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2015/2016 secondo la modalità on-line. La documentazione allegata successivamente al termine perentorio del 22 luglio 2015 ore 17.00, non potrà essere presa in considerazione né dalla Co.Vi.So.D. né dalla L.N.D. nell’esame dei ricorsi” (sottolineatura aggiunta). Da questo breve riepilogo della procedura prevista dal Comunicato n. 167 risulta evidente che il termine ultimo ed inderogabile per l’eventuale integrazione della documentazione prescritta ai fini della iscrizione al Campionato di Serie D (documentazione elencata nel Comunicato, nella quale rientra la fideiussione di cui al punto 5) è il 22 luglio 2015, termine che è espressamente qualificato come perentorio. La mancata produzione della documentazione prescritta (e, nel caso di specie, della fideiussione), per un verso, ove la documentazione non sia prodotta entro il 10 luglio 2015, costituisce un illecito disciplinare e comporta l’applicazione di una ammenda; per altro verso, ove la documentazione non sia prodotta neppure entro il 22 luglio 2015, comporta la mancata ammissione al campionato. Dunque, la mancata presentazione della documentazione prescritta – diversamente da quanto sostenuto dalla Società ricorrente – non rileva soltanto “come illecito disciplinare”, ma presenta una duplice rilevanza: sul piano disciplinare e sul piano della (mancata) ammissione al campionato. Due piani distinti che sono chiaramente evidenziati nel Comunicato, dove si consente alle Società di integrare la documentazione carente purché “entro il termine perentorio del 22 luglio 2015”, ma si chiarisce espressamente che tale consentita integrazione lascia “Ferma l’applicazione delle sanzioni previste …”. Ne consegue che la presentazione della fideiussione da parte della Società ricorrente in data 24 luglio 2015 è certamente tardiva, essendo avvenuta oltre il termine perentorio del 22 luglio 2015; e che tale inadempimento non soltanto costituisce un illecito disciplinare, ma anche esclude l’ammissione al Campionato di Serie D………Innanzitutto, con riferimento ai profili di fatto evidenziati dalla Società ricorrente conviene osservare che le difficoltà amministrative, economiche o finanziarie della Società non giustificano il ritardo nella presentazione della fideiussione e non consentono di superare l’inderogabilità del termine entro il quale la fideiussione avrebbe dovuto essere prestata. In particolare, nessun rilievo, ai fini della invocata scusabilità del ritardo, può essere attribuito alla asserita responsabilità personale dell’amministratore della società: gli atti compiuti dall’amministratore sono immediatamente riconducibili alla società, che agisce attraverso i suoi organi; onde se quegli atti sono compiuti in ritardo, gli effetti di tale ritardo si riflettono automaticamente e necessariamente sulla società, salva la responsabilità dell’amministratore nei confronti di essa. Ma l’esistenza di una responsabilità dell’amministratore nei confronti della società non consente di giustificare il ritardo della società nell’adempimento dei suoi obblighi (nel caso di specie, nel tempestivo adempimento delle prescrizioni stabilite dal Comunicato n. 167 ai fini della iscrizione al Campionato di Serie D). Peraltro, indipendentemente dalla irrilevanza dei fatti dedotti dalla Società ricorrente per sostenere la scusabilità del ritardo, occorre rilevare che la procedura di iscrizione delle squadre delle società calcistiche al Campionato di Serie D è regolata da una disciplina speciale che prevede rigorosi requisiti formali e non consente alcuna valutazione di scusabilità di eventuali errori o ritardi nei quali possano essere incorse le società richiedenti l’iscrizione. La disciplina prevista nel Comunicato Ufficiale n. 167 costituisce la lex specialis di una procedura di ammissione ad un Campionato a numero chiuso. Come la giurisprudenza sportiva ha ripetutamente affermato (v. Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 34 dell’11.9/1.10.2014), il carattere concorsuale di tale procedura esclude la possibilità di deroghe individuali e impone un assoluto rispetto del principio della par condicio tra tutte le società aventi diritto, poiché l’ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per le altre società interessate. Ne segue la necessità che la disciplina dettata dal Comunicato Ufficiale n. 167 del 2015 per la iscrizione al Campionato nazionale di Serie D venga interpretata ed applicata in modo rigoroso ed uniforme, senza consentire alcuna deroga nell’accertamento della sussistenza e della tempestività dei requisiti formali e sostanziali ivi prescritti. Tali principi sono conformi a quelli enunciati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale “l’esigenza di rispettare la par condicio nell’ambito di una procedura concorsuale come quella che regola l’ammissione delle società calcistiche ai campionati rende ancora più evidente tale lettura tassativa della disposizione in oggetto, atteso che la partecipazione indebita di una squadra finisce inevitabilmente per penalizzare un’altra società” (Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031). Ne consegue che anche il secondo motivo di ricorso, fondato su una asserita scusabilità del ritardo nel quale certamente è incorsa la Società ricorrente, deve essere rigettato.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite: Decisione n. 44 del 17/09/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera del Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti del 05/08/15, con la quale non è stata accolta la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D, stagione sportiva 2015-2016

Parti: ASD Gelbison – Vallo della Lucania/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Dipartimento Interregionale LND

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport accoglie il ricorso proposto dalla società tendente all’annullamento della delibera del Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti del 05/08/15, con la quale non è stata accolta la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D, stagione sportiva 2015-2016 e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, fatto comunque salvo il potere della LND di verificare l’effettivo possesso, da parte della ricorrente, di tutti gli ulteriori requisiti richiesti per l’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D. In proposito il Collegio deve rilevare che il Comunicato Ufficiale n. 167, pubblicato dal Dipartimento Interregionale in data 18 giugno 2015, prevedeva (alla pagina 1) che l’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D doveva essere realizzata con la modalità on line, attraverso la modulistica inserita nell’apposito link dell’area Società del Dipartimento Interregionale, e precisava che tale procedura era «l’unica consentita». Nel punto A) del Comunicato la LND aveva quindi stabilito che le Società dovevano «a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 6 luglio al 10 luglio 2015, ore 18.00, formalizzare l’iscrizione al campionato provvedendo, secondo le modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D e della modulistica allegata», con l’ulteriore precisazione che il termine ultimo per tale operazione era «il 10.7.2015, ore 18.00, decorso il quale il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione». Al punto 11 (a pagina 4) la LND aveva ulteriormente stabilito che «l’inosservanza del termine perentorio del 10 luglio 2015, ore 18.00, con riferimento all’adempimento previsto al punto A) (compilazione definitiva della richiesta di iscrizione secondo la modalità on-line a pena di decadenza) comporterà l’esclusione della società dal campionato di Serie D 2015/2016». Facendo applicazione di tali (inequivoche) disposizioni la LND ha quindi negato l’iscrizione della società Gelbison al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D, posto che la stessa non aveva (incontestabilmente) trasmesso la domanda di iscrizione al campionato utilizzando la prescritta modalità telematica. Il Collegio ritiene, tuttavia che, vista la particolarità della vicenda in esame, la rigorosa applicazione delle disposizioni in questione non possa essere condivisa. In proposito il Collegio deve osservare che: - vi è prova in atti (fornita dalla stessa LND, con la comunicazione in data 10 luglio 2015, trasmessa all’interessata il 13 luglio) di possibili impedimenti alla trasmissione in via telematica della domanda di iscrizione al campionato e della relativa documentazione determinata da ragioni strettamente tecniche che rendevano necessarie una «serie di azioni che correggono il problema»; - la LND, nel prevedere, con il Comunicato Ufficiale n. 167 del 18 giugno 2015, l’uso obbligatorio del mezzo telematico per la presentazione delle domande di iscrizione al campionato, non risulta abbia indicato anche quali caratteristiche tecniche e quali configurazioni minime dovevano avere gli strumenti informatici delle richiedenti, in modo da scongiurare possibili impedimenti alla trasmissione della domanda e della documentazione con l’apposizione della firma digitale; - vi è prova dell’accesso della Gelbison al sistema informatico, in data 9 luglio 2015, al presumibile fine di procedere agli adempimenti necessari per l’iscrizione al campionato; - la domanda di iscrizione al campionato era stata comunque trasmessa dalla Gelbison con modalità alternativa all’invio telematico e tale trasmissione doveva ritenersi effettuata entro il termine perentorio ultimo (delle ore 18 del 10 luglio): Gelbison aveva, infatti, inviato la documentazione in questione a mezzo posta, con raccomandata inviata alle 16,23 del 10 luglio (e secondo principi pacifici, una domanda deve ritenersi trasmessa nell’ora e nel giorno della consegna all’ufficio postale) ed aveva inviato la domanda di iscrizione al campionato anche a mezzo fax (ad un numero telefonico della LND), sebbene vi sia contestazione fra le parti sull’effettiva ricezione del fax e sull’orario di effettiva trasmissione. Ritiene pertanto il Collegio che, alla luce delle indicate circostanze, non possa ritenersi legittimo il diniego di iscrizione al campionato opposto dalla LND alla società Gelbison. Peraltro le disposizioni che prevedevano l’esclusione delle domande di iscrizione al campionato presentate con modalità diversa da quella on line possono essere interpretate in modo non rigoroso tenuto conto anche che, nella fattispecie, non risulta vi siano possibili contro interessati e che appare, in tale quadro prevalente l’interesse di favorire lo svolgimento dell’attività sportiva. Risulta, infatti, che sono state ammesse al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D 170 squadre che sono state suddivise in quattro gironi da 20 club (A, B, C e D) e in cinque gironi da 18 club. In conseguenza l’ammissione al campionato della Gelbison può essere disposta anche in soprannumero senza lesione delle posizioni delle altre società che hanno trasmesso la loro domanda di iscrizione al campionato nel rispetto delle prescritte modalità telematiche.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezione Prima: Decisione n. 29 del 30/07/2015www.coni.it

Decisione impugnata: provvedimento del Comitato Regionale Lombardia LND - Comunicato Ufficiale n. 61 del 28 aprile 2015 

Parti: F.C.D. Olmi Cesano /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti 

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport, rigetta il ricorso proposto dalle società avverso il provvedimento del Comitato Regionale Lombardia LND pubblicato sul  Comunicato Ufficiale n. 61 del 28 aprile 2015, che ha disposto lo spareggio per la retrocessione tra le sole squadre Albacrema e Centro Schuster, di cui si richiede l’accertamento e la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o l’annullamento. Occorre sottolineare che la distinzione tra le disposizioni contenute, rispettivamente, nella lett. “b” comma 4 e nella lett. “c” dello stesso comma dell’art. 51 NOIF, consiste nella possibilità che vi siano competizioni in cui si assegnino più titoli sportivi (caso previsto dalla lett. c), rispetto al caso in cui si assegna un solo titolo. Sul punto la decisione adottata dalla Commissione Regionale Lombardia della Lega Dilettanti risulta corretta in quanto, a mente dell’art. 52 NOIF, comma 1, si intende titolo sportivo : “ …il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato”, con la conseguenza che vi sono tanti titoli quante sono le squadre che hanno diritto ad essere promosse, al pari di quante sono le squadre che hanno diritto a non retrocedere; è chiaro pertanto che, in relazione al “Campionato Giovanissimi Regionale A”, i titoli sportivi da assegnare erano più di uno, a cominciare da quello spettante al team vincitore del Campionato fino a quello spettante alla squadra che manteneva il diritto all’iscrizione, a dispetto di chi avrebbe dovuto retrocedere. Pertanto, la distinzione basata sul numero di titoli da assegnare per ogni competizione depone per l’applicazione della lett. “c” comma 4 art. 51 NOIF, con conseguente infondatezza nel merito del proposto ricorso. Per quanto riguarda, poi, l’esatta applicazione in concreto di tale disposizione (in realtà neppure oggetto di specifica censura), questo Collegio non ritiene che vi sia margine cognitivo, trattandosi di questione in punto di fatto.

 

Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 28 del 03/10/2013 www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione del Comitato Regionale Umbro di escludere il Valfabbrica dal Campionato di Eccellenza (Umbria) pubblicata sul C.U. n. 3/bis del 18.07.2013, decisione ribadita dal medesimo Comitato Regionale con delibera del 06.08.2013, pubblicata sul C.U. n. 08 del 06.08.2013

Parti: A.S.D. Valfabbrica/ Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti- Comitato Regionale Umbro/A.S.D. Gm10

Massima: L’Alta Corte rigetta il ricorso della società avverso la delibera del Comitato Regionale Umbro di esclusione dal Campionato di Eccellenza per aver riportato una condanna per illecito sportivo nelle ultime stagioni sportive. Ai fini della decisione appare pregiudiziale anzitutto definire gli ambiti di applicazione della previsione relativa alla esclusione da c.d. ripescaggio, prevista nel C.U. n. 88 del 2 febbraio 2013, che testualmente dispone: “sono escluse dal concorso le società che nelle ultime tre stagioni sportive siano state condannate per illecito sportivo”. Per quanto riguarda la condanna per “illecito sportivo” deve ritenersi, proprio in mancanza di una specifica distinzione normativa, che la esclusione dal concorso- ripescaggio sia riferita ad ogni tipo di responsabilità da illecito sportivo, sia c.d. diretta a carico dell’autore materiale, sia oggettiva (art. 4 Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.), a carico della società avente un collegamento (salva la speciale ipotesi di fatto di terzi) su base associativa con l’autore dell’illecito, nell’ambito di attività agonistica o connessa con questa, commesso nelle ultime tre stagioni, compresa, logicamente, quella in corso. D’altro canto come ulteriori ragioni, tutte - si noti - autonome e indipendenti, anche in relazione allo specifico caso, deve ritenersi che: - in ipotesi di accertato illecito sportivo (sia esso diretto o per responsabilità oggettiva), la preclusione al ripescaggio per la società avvantaggiata (o avvantaggiabile in caso di mero tentativo non accolto) costituisce un efficace deterrente e strumento contro il deprecabile fenomeno, che rischia di compromettere proprio le invocate - sia pure ad altri fini - lealtà, correttezza e trasparenza, ledendo principi fondamentali per lo sport. Infatti, detta misura afflittiva (successiva in ogni caso all’accertamento disciplinare di illecito sportivo e separata dalla condanna relativa) colpisce ragionevolmente il soggetto associativo, nel cui interesse e/o vantaggio sostanziale si era consumata o tentata l’alterazione della genuinità di gara. Detta esclusione dal “ripescaggio” prende in considerazione la precedente condanna come circostanza fattuale, la cui presenza attuale costituisce impedimento assoluto alla possibilità di avvalersi del ripescaggio. - Occorre ricordare che il ripescaggio, in via generale nell’ambito sportivo, si risolve in un “beneficio” a favore di chi era destinato ad un livello inferiore di campionato (non essendo rientrato nei promossi o nei selezionati direttamente, normalmente per il primo posto conseguito) o non era stato ricompreso in una prima forma di selezione. Tuttavia, il soggetto ripescato, inizialmente escluso, trae vantaggio - in base a una varietà di sistemi selettivi, tra cui alcuni collegati con i risultati di ulteriori competizioni agonistiche - in conseguenza (eventuale) di una o più vacanze di posti a livello superiore o altra causa incerta, quanto meno nel numero delle applicazioni (secondo il numero di retrocessioni: v. C.U. n. 59/1344 E 1346 del 3 dicembre 2012; C.U. n. 88 del 2 febbraio 2013, per la parte relativa al Campionato di cui si discute). - Per il concorso di ripescaggio assume, in genere, rilevanza, quando previsto secondo la tipologia di sport e il livello competitivo, una ulteriore fase agonistica (play-off e successivo spareggio) che, tuttavia, non è finalizzata esclusivamente a ”graduatoria di ripescaggio” ripescaggio, ma costituisce una competizione supplementare nell’agonismo sportivo, che viene prevista sia come modulo di gare per continuare il concorso competitivo (talora allargato ad altri gironi o ambiti territoriali), sia per poterne utilizzare successivamente i risultati previsti tra i criteri di un eventuale passaggio o ritorno alla categoria superiore. Pertanto l’ulteriore competizione (play-off e spareggio) nel caso in esame non può fare assumere, per il solo fatto dell’ammissione o della partecipazione, alcuna posizione di diritto comunque consolidato al passaggio alla categoria superiore, dovendosi, alla fine della competizione e sulla base dei risultati conseguiti, verificare il possesso di tutti i requisiti o il difetto di quelli ostativi alla promozione-ripescaggio, anche sopravvenuti, riferentisi alle ”ultime tre stagioni sportive” previste, compresa quella in corso e quindi anche alle gare di play-off e spareggio da completare. - Nel caso di responsabilità oggettiva della società sportiva vi è sempre un soggetto che effettivamente abbia operato o tentato l’illecito (accertato), prendendone l’iniziativa o aderendovi, e che, seppure non agisca per conto ed incarico (accertato) della associazione sportiva o non la rappresenti (altrimenti si potrebbe configurare anche una responsabilità c.d. diretta della società), tuttavia opera a vantaggio della compagine associativa cui appartiene, ed in maniera tutt’altro che secondaria, come nel caso di tesserato o altro soggetto ulteriormente qualificato come attore dello sport o giocatore, nella specie considerata come allenatore, costituente la guida tecnica della squadra e, per una compagine di dilettanti e giovani atleti, anche con una preminente funzione formativa. - Le “ultime tre stagioni sportive”, in cui deve rientrare la condanna per illecito sportivo (considerata come fatto ostativo al c.d. ripescaggio), non possono non ricomprendere anche quella in corso al momento della condanna (nella specie coincidente con la stagione di perpetrazione dell’illecito accertato). Infatti, sarebbe macroscopicamente irragionevole e manifestamente arbitraria una interpretazione che escludesse la stagione sportiva in corso, in quanto i meccanismi di tutela contro i comportamenti illeciti sportivi devono essere, per quanto consentito dalle garanzie procedimentali, immediati e applicati - fin quando ciò sia possibile - con effetti anche sulle operazioni selettive nella stagione in corso o nella fase di chiusura. - Il sistema sportivo esige, nei confronti di tutti coloro che operano in un’associazione sportiva - nella qualità di giocatori tesserati, di preposti a settori anche circoscritti o di soggetti rivestiti di funzioni organizzative o tecniche di allenamento e formazione - un’elevata sensibilità ai principi di lealtà e correttezza nelle loro attività; ciò a maggior ragione nello sport dilettantistico, in cui sono prevalenti gli interessi dei giovani e della loro formazione. Occorre tenere conto della generale funzione educativa, sociale e culturale dello sport, in ragione anche di esigenze maggiori e preponderanti rispetto alle altre attività ordinarie sia professionali, sia imprenditoriali, nelle quali vi è un prevalente od esclusivo scopo di lucro e di profitto. Di qui la piena giustificazione, sul piano logico e interpretativo conforme ai principi fondamentali, di puntuale e completa applicazione, che: - rifiuti esclusioni (con carattere di eccezione) non puntualmente disposte, in presenza di previsione idonea a comprendere una intera categoria di illeciti sportivi e un ambito temporale individuato; - applichi la previsione afflittiva dell’esclusione dal “ripescaggio” anche a carico della società sportiva condannata per illecito sportivo in base a responsabilità oggettiva, (in quanto avvantaggiata o da avvantaggiare in base a tentativo non accolto) come strumento deterrente rispetto a condotte (di tesserato della stessa società, e salva la speciale ipotesi di fatto commesso da terzi: cfr. Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., art. 4) in spregio dei suddetti principi fondamentali dello sport.  Non è configurabile una qualsiasi forma di duplicazione o nuova valutazione retroattiva di illecito, né tantomeno di reiterazione sanzionatoria, se vi sia stata una precedente condanna, per illecito sportivo in sede disciplinare a carico di società sportiva (con irrogazione di pena consistente in perdita di punteggio e ammenda pecuniaria), quando successivamente la condanna venga presa in considerazione, con ascrizione di conseguenze - perfino se prima non previste (quindi a maggior ragione se vi era una previsione anteriore) - ad un fatto (la condanna) in essere al momento della nuova misura (esclusione da ripescaggio). Si tratta solo di una successiva applicazione di una diversa misura preclusiva o di esclusione, in base a fatti, o a “status”, o a situazioni esistenti al momento della valutazione dei requisiti soggettivi del medesimo soggetto sportivo e che escludono il possesso attuale di un requisito previsto (assenza di condanna per illecito sportivo) . In altri termini, non vi è stata una riqualificazione di un illecito già addebitato alla società sportiva attuale ricorrente, ma la sua precedente condanna è stata assunta come mero fatto, nella sua pura oggettività, applicando a tale fatto conseguenze nuove (perché oggettivamente diverse e nella sede differente di valutazione di requisiti soggettivi di accesso a competizione), pur sempre rivolte al presente e al futuro e non al passato (per riferimenti v. i principi ricavabili da decisione Alta Corte n. 4 del 2012).  In ordine all’invocato legittimo affidamento della ricorrente per la semplice circostanza dell’ammissione ai play-off, spareggio e relativa disputa delle gare (con vittoria) è sufficiente rilevare, ai fini della valutazione negativa della relativa pretesa, l’esistenza di plurime ed autonome ragioni di non fondatezza: - play-off e successivo spareggio, come sopra rilevato, sono previsti ed organizzati per finalità di completamento delle attività competitive agonistiche, i cui risultati sono poi utilizzabili solo dopo la loro conclusione e in modo variabile nel “ripescaggio”, ove si verifichino determinate e attuali situazioni e precise condizioni (nella specie, assenza di condanna ostativa al ripescaggio). - Il problema dell’applicazione del punto 5, lettera c), del C.U. n. 88 del 2 febbraio 2013 si poteva porre solo al momento in cui si doveva concretamente procedere al ripescaggio, che non era certo perlomeno nel quantum da ripescare. - la condanna disciplinare della ricorrente non era ancora definitiva, per non essere ancora scaduti i termini per eventuale impugnazione dinanzi agli organi di giustizia sportiva di ultimo grado presso il Coni. Nessun effetto poteva e può produrre l’impugnazione avanti al TNAS da parte di soggetto diverso dalla società sportiva, anche se coimputato, salvo un profilo di eventuale revocazione o revisione, ove ne ricorreranno gli estremi attualmente puramente aleatori. - Nessuna ambiguità od incertezza poteva derivare dal comportamento degli Organi sportivi, sia per il tenore e la portata tassativa della norma da applicare, sia per la piena consapevolezza da parte della attuale ricorrente dell’esito del procedimento disciplinare e della pendenza dei termini, sia ancora per le surricordate funzioni dei play-off e successivo spareggio, circostanze tutte che escludono in radice uno stato di buona fede e una possibilità di configurare un affidamento (in particolare, meritevole di tutela). Tenendo conto anche delle precedenti argomentazioni, deve ritenersi non sussistente alcuna possibilità o esigenza di “interpretazione adeguatrice”, in quanto la scelta normativa, adottata ed applicata (non oggetto, peraltro, di impugnazione), rispondeva, come interpretata, sia ai principi fondamentali dell’ordinamento sportivo e di quello superiore statuale, sia alle esigenze da salvaguardare, prese in considerazione in sede di formulazione della norma, avente significato e portata tutt’altro che equivoca o in contrasto interpretativo con detti principi o con effetti di ingiustificata discriminazione o di illogicità.

 

Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 27 del 30/09/2013 www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione del Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti, del 16 luglio 2013, con la quale è stata dichiarata l’irricevibilità della domanda di iscrizione della società ricorrente al Campionato Nazionale di Serie D 2013/2014

Parti: U.S.D. Audace Cerignola/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale

Massima: L’Alta Corte rigetta il ricorso della società avverso la delibera del Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti, del 16 luglio 2013, con la quale è stata dichiarata l’irricevibilità della domanda di iscrizione della società ricorrente al Campionato Nazionale di Serie D 2013/2014 atteso che l’istanza, essendo presentata da società non avente diritto, è pervenuta oltre il termine previsto del 4 luglio 2013. Anzitutto è necessario precisare che le due istanze del 4 e del 10-11 luglio 2013, invocate dalla ricorrente, sono molto ambigue e mancanti di elementi essenziali, in quanto dirette principalmente al riconoscimento del titolo sportivo come finalista della Coppa Italia Dilettanti per richiedere l’ammissione al campionato. Anzi, la prima domanda (nel testo completo presentato dalle resistenti risulta proposta quale società appartenente ai “non aventi diritto”) è accompagnata da richiesta “di poter acquisire il titolo sportivo al fine di richiedere l’ammissione al campionato di Serie D 2013/2014 “nel caso in cui la società U.S. Fermana dovesse rinunciarvi”. Detta società Fermana era stata la vincitrice di Coppa Italia Dilettanti, mentre l’attuale ricorrente era stata solo finalista (perdente) della stessa Coppa. Tuttavia non vi è la prova della esistenza degli essenziali adempimenti richiesti per la iscrizione al Campionato Serie D, per cui detta prima domanda non può essere considerata come espressione di valida istanza di ammissione al Campionato. La seconda domanda (10/11 luglio 2013), invece, risulta accompagnata da contestuale invio di numerosi documenti ed adempimenti richiesti per l’iscrizione e quindi, conformemente al suo “oggetto” - malgrado l’ambiguità di quello che in effetti chiede - può valere come espressione della volontà attuale di iscriversi al Campionato di Serie D, “come avente titolo”. Resta da verificare se la domanda fosse conforme alle norme della qualificazione come “avente diritto”, condizione necessaria per consentire di utilizzare il termine più lungo (11 luglio 2013) previsto per la presentazione di specifica domanda di iscrizione (C.U. 168 del 21 maggio 2013 per le Società “aventi diritto”, a differenza dell’antecedente termine del 4 luglio 2013 previsto dal contestuale C.U. 167 dello stesso 21 maggio 2013 per le Società “non aventi diritto”). In realtà l’elemento decisivo ed essenziale per la definizione della controversia è dato dalla valutazione se la società ricorrente, perdente nella finale di Coppa Italia Dilettanti, possa subentrare, sulla base delle norme invocate (si noti non oggetto di impugnativa, ma solo di una richiesta di interpretazione estensiva o adeguatrice), alla vincitrice, ai fini della iscrizione al Campionato superiore, qualora la stessa vincitrice della Coppa (e quindi detentrice del titolo) abbia presentato volontariamente rinuncia alla iscrizione al Campionato Serie D. La risposta deve essere negativa, in quanto il caso non è preso in considerazione dalla normativa vigente (art. 49 N.O.I.F.; C.U. n. 4 del 1 luglio 2012, per la stagione sportiva 2012-2013, art. 5; e C.U. 168 del 21 maggio 2013 per gli “aventi diritto”) in sede di disciplina dell’accesso alla promozione per il tramite dei risultati della Coppa Italia Dilettanti. Detta normativa prevede il subentro nella sola ipotesi che il possessore del titolo di Coppa Italia Dilettanti abbia conseguito altrimenti il titolo per l’accesso al Campionato superiore, ovviamente sulla base del primo posto nel Campionato di provenienza, con possibilità di ulteriore sostituzione in subentro nell’ordine della Coppa Italia, qualora ricorra la stessa circostanza del conseguimento, per altra via, del titolo alla promozione. Tale sostituzione, tuttavia, è sempre prevista come ancorata alla precisa circostanza relativa alla posizione di merito sportivo del soggetto sostituito, che deve avere acquisito per altra via il titolo di partecipazione al Campionato superiore, e precisamente attraverso la collocazione nei primi posti nella classifica di Campionato di appartenenza. Diversamente, in sede di determinazione degli effetti sulle promozioni delle differenti posizioni preminenti nella classifica finale del Campionato, viene espressamente contemplata la sostituzione (come scorrimento di graduatoria) nel caso di rinuncia alla iscrizione al Campionato superiore. Alle risultanze del Campionato e procedure conseguenti e al relativo scorrimento in casi di rinuncia alla iscrizione a quello superiore fanno riferimento i precedenti casi (peraltro non vincolanti in questa sede) invocati dalla ricorrente, non coincidenti con la fattispecie in esame relativa agli effetti della vittoria della Coppa Italia Dilettanti, oggetto invece di specifiche distinte disposizioni, quindi non utilizzabili ai fini del presente giudizio. Appare evidente, dal complesso delle prescrizioni normative (non oggetto - si noti - di alcuna impugnativa, ma solo di pretesa di interpretazione estensiva o adeguatrice, peraltro infondata, come appresso viene chiarito) la volontà, precisa ed inequivocabile, delle norme in esame, di voler dettare una disciplina differente con previsione di non coincidenti ipotesi di sostituzione in relazione a situazioni considerate non identiche. La predetta interpretazione delle norme (contenenti ipotesi tassative) risulta anche dalla testuale disposizione dell’invocato art. 49 NOIF che specificamente prevede l’ “esclusione di diverse ed ulteriori assegnazioni”. Del resto la pretesa esigenza di premiare, comunque ed ad ogni costo, la promozione di una società di Eccellenza, partecipante alla Coppa Italia, viene smentita dalla negazione del “diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti”, “in tutte le ipotesi sopra previste”, se la società di Eccellenza interessata, al termine della stagione sportiva, viene retrocessa nel Campionato di promozione. Infine, tenendo conto anche delle precedenti argomentazioni, non esiste alcuna possibilità o esigenza di interpretazione adeguatrice, in quanto le singole scelte adottate rispondono, come interpretate, sia ai principi fondamentali dell’ordinamento sportivo e a quello superiore statuale, sia a differenze di esigenze e di situazioni, come prese in considerazione in sede di formulazione delle norme, aventi ciascuna significato e portata tutt’altro che equivoci o in contrasto interpretativo con detti principi o con effetti di ingiustificata discriminazione. Sulla base delle predette considerazioni risulta la infondatezza dei motivi di impugnazione con la conseguenza che il ricorso deve essere respinto, posto che la U.S.D. Audace Cerignola, che non poteva qualificarsi come “avente diritto”, ha proposto la domanda dell’11 luglio 2013 oltre il termine previsto per la domanda, risultando qualificabile solo quale società “non avente diritto”. A parte la circostanza richiamata dalla Federazione e dalla Lega che, anche in base a questa diversa procedura (C.U. 167 del 21 maggio 2013 “per gli “non aventi diritto”), la ricorrente Cerignola non avrebbe avuto possibilità di ottenere l’iscrizione richiesta, per l’esistenza in sede di ripescaggio di altre società in posizione migliore.

 

Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 26 del 30/09/2013 www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione del Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul C.U. n. 39 del 31 luglio 2013, relativo a iscrizione della società ricorrente al Campionato Nazionale di Serie D 2013/2014

Parti: A.S. Casale Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale - A.S.D. Giorgione Calcio 2000

Massima: L’Alta Corte rigetta il ricorso della società avverso la delibera del Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul C.U. n. 39 del 31 luglio 2013, relativo al non accoglimento del reclamo presentato dalla società (avente diritto) per iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2013/2014, attesa la mancata ottemperanza alla prescrizione di cui all'art. 28, comma 2, lett. b), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti” (assenza di situazioni debitorie verso tesserati). Anzitutto è necessario precisare che le norme del Regolamento della L.N.D. hanno un’efficacia di carattere generale ed un valore preminente, salva diversa previsione espressa, rispetto alle prescrizioni (termini e adempimenti e altre disposizioni contenute nei C.U. della stessa Lega o dei suoi Comitati anche regionali) costituenti disposizioni di attuazione ed organizzative per l’ammissione ai Campionati, nell’ambito dei compiti demandati dallo stesso Regolamento agli organi della medesima Lega e, nella specie considerata, al Dipartimento interregionale della Lega. Di conseguenza deve ritenersi, in linea di principio, che un C.U. di organo della Lega non è idoneo a introdurre modifiche o a paralizzare una disposizione contenuta nel Regolamento della L.N.D. Ciò tanto più - proprio con riferimento, tra le altre ipotesi, alla “inesistenza di situazioni debitorie nei confronti degli Enti federali, società e (specificatamente anche) tesserati”- con previsioni, come definite dallo stesso Regolamento, costituenti “comunque, condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati” (art. 28 comma 2, lett. b), Regolamento L.N.D., nel testo esibito dalla ricorrente e richiamato dalla difesa delle resistenti, corrispondente per questa parte al testo anteriore. Giova, altresì, porre in rilievo che i regolamenti e/o gli statuti delle Leghe sono sottoposti ad un regime di controllo ed approvazione da parte della F.I.G.C. (art. 9, comma 2, Statuto F.I.G.C.), non previsto, invece, per le differenti disposizioni contenute nei C.U., tendenzialmente annuali, né tantomeno per le disposizioni provenienti dai Comitati locali (Regionali e Interregionali). L’asserita “insussistenza di qualunque situazione debitoria, tale da precludere alla ricorrente l’ammissione al torneo dilettantistico”, è in punto di diritto smentita dalla previsione, espressa ed inderogabile, contenuta nel Regolamento L.N.D, delle situazioni debitorie nei confronti dei “tesserati”. Del resto, l’esigenza di osservanza di questo requisito discende da una valutazione tutt’altro che manifestamente illogica o contraria ai princìpi sportivi, effettuata discrezionalmente dalla Lega in sede di formulazione della previsione normativa. Questa appare diretta ad assicurare un’idonea tutela dei “tesserati”, tra i quali, in primo piano, in una disciplina come quella del Calcio, devono essere posti i giocatori, in quanto il non adempimento alle legittime aspettative di rimborsi, di compensi e prestazioni varie può costituire un grave sacrificio ed un ostacolo ingiustamente dissuasivo alla partecipazione attiva come giocatore allo sport calcistico. Inoltre, l’esistenza di situazioni debitorie (non garantite adeguatamente) costituisce un’alterazione della par condicio tra le diverse società, che programmano invece l’attività in quanto compatibile con le risorse disponibili e gli oneri previsti per le stesse attività.  In punto di fatto risulta non smentita dagli elementi acquisiti (e la ricorrente avrebbe anche potuto, in questa sede, dare le prove dei pagamenti ai tesserati-giocatori e non lo ha fatto) la sussistenza della situazione debitoria per un importo intorno a euro 1.100.000 (tutt’altro che irrilevante in una società sportiva del genere di cui si tratta). Deve ritenersi che l’anzidetta situazione debitoria verso i tesserati (nella specie giocatori) comprende non solo gli importi dei compensi e rimborsi da corrispondere direttamente al singolo giocatore, ma si estende ad ogni prestazione pecuniaria di qualsiasi genere che deve essere prelevata come ritenuta ex lege (come quelle tributarie e, per la quota a carico del giocatore, in parte quelle contributive) sui compensi lordi dovuti. Infatti, deve riguardare ogni inadempimento di prestazioni (assicurative o contributive o simili) che comporti il rischio di sottrazione delle protezioni relative al giocatore, costituenti una pretesa riconosciuta a favore del giocatore per le sua attività nella società sportiva. Inoltre, la posizione debitoria, anche se in ipotesi fosse depurata da alcuni accessori, certamente permaneva, non essendo suscettibile di essere coperta dalle fideiussioni ed altre garanzie in possesso della L.N.D. di importo assai limitato (31.000 euro per la stagione sportiva in corso; 300.000 euro per la stagione 2012/2013, peraltro destinata a coprire altre pendenze tutt’altro che irrilevanti). D’altro canto, la società ricorrente non aveva neppure adempiuto alla previsione del punto 6 del summenzionato C.U. n. 168/2013 del Comitato interregionale che prescriveva, per i debiti a carattere sportivo esistenti al 30 giugno 2013, il deposito a copertura di un assegno circolare o bonifico bancario intestato F.I.G.C. - L.N.D. Del resto, non si può porre in dubbio la consapevolezza degli organi responsabili del Casale Calcio di non avere adempiuto ai pagamenti a favore dei giocatori dal dicembre 2012 (nel periodo in cui rientrava in Lega Pro) e quindi di essere in posizione debitoria, anche se non conosciuta al momento della domanda e dell’esame di prima verifica, limitata alla documentazione esibita, compiuta dagli organi della Lega Nazionale Dilettanti e della Co.Vi.So.D. (si noti, nell’ambito dilettantistico e diverso da quello in cui erano maturate le pendenze debitorie della stagione precedente). Non può valere ad escludere l’esistenza di posizione debitoria verso i tesserati-giocatori l’esibita comunicazione-certificazione della Lega Pro, in quanto, secondo il testo del punto 9 del C.U. n. 168, doveva limitarsi alle posizioni nei confronti degli organi sportivi (“Federazioni, Leghe e società affiliate”) e non concerneva certamente alle esposizioni nei confronti dei giocatori, rispetto alle quali la Lega Pro non aveva diretti strumenti o incombenze di verifica e di accertamento. Del resto, l’esistenza di posizioni debitorie non era affatto smentita nell’attestazione, in data 11 luglio 2013, con menzione, appunto, di un saldo negativo, non precisato, ma indicato provvisorio, precisando l’esistenza di registrazioni contabili ancora in corso per la stagione 2012/2013. La Lega Pro aggiungeva di essere in possesso di garanzia bancaria per la somma di euro 300.000, “in corso di escussione, allo stato sufficiente alla copertura della esposizione”. D’altro canto, con nota 9 settembre 2013 della Lega Pro, acquisita agli atti, risulta specificata la copertura, attraverso il ricavato della predetta fideiussione, di una serie dettagliata di debiti per restituzione importi minutaggio, conto campionato, pignoramenti debiti professionali verso avvocati e vertenze varie, con espressa indicazione di esclusione dei debiti verso i tesserati. Destituite di fondamento sono anche le argomentazioni della ricorrente in ordine al controllo e al rilievo in occasione del primo esame Co.Vi.So.D. rimasto limitato alla fideiussione irregolare per la stagione 2013/2014 di euro 31.000 (successivamente sanata). In realtà, la predetta Commissione per il settore Dilettanti e la Lega Dilettanti non avevano elementi sui rapporti tra società e tesserati-giocatori per un periodo riferentesi ad appartenenza al settore professionistico. Nel contempo, per quanto riguarda le pendenze debitorie, l’esame di prima verifica (in sede di ammissione a Campionato Dilettanti e da organi del relativo settore) riguardava principalmente la documentazione esibita, verifica compiuta dagli organi della Lega Nazionale Dilettanti e della Co.Vi.So.D. (si noti, nell’ambito dilettantistico e diverso da quello in cui erano maturate le pendenze debitorie della stagione precedente). Inoltre, nessuna rilevanza, ai fini della denunciata illegittimità del provvedimento impugnato, può avere la circostanza che la verifica, compiuta tramite la Co.Vi.So.C. (organo specificamente previsto come organismo tecnico di controllo delle società professionistiche, in base all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C.), della sussistenza di pendenze debitorie sia stata effettuata solo nei confronti dell’attuale ricorrente e non nei confronti delle altre squadre retrocesse dal settore professionistico. Ciò per un duplice ordine di considerazioni; uno relativo alla specifica situazione della società Casale Calcio, che risulta essere stata oggetto di segnalazione da parte dell’Associazione Italiana Calciatori, che è soggetto qualificato nell’ordinamento sportivo ed agisce nell’interesse di appartenenti alla categoria giocatori, secondo compiti propri dell’associazione, ed era stata sottoposta a procedimento disciplinare conclusosi il 22 luglio 2013 con la condanna della stessa società Casale Calcio, a differenza delle altre società retrocesse. Il secondo profilo è che non può essere invocata la disparità di trattamento quando l’atto contestato sia al di fuori di un ambito di discrezionalità, in quanto l’organo che deve decidere sulla sussistenza di un preciso requisito - normativamente previsto in modo tassativo -, di fronte ad una circostanziata denuncia di soggetto titolare di posizione di interesse qualificato, sia tenuto ad effettuare accertamenti per il caso portato a sua conoscenza e, in caso di verificata insussistenza del requisito, debba, senza alcun margine di discrezionalità, emettere il conseguente provvedimento negativo. Ugualmente irrilevante, ai fini dei profili denunciati nel ricorso, è la circostanza che la società Casale Calcio non sia stata posta in grado di interloquire sull’esistenza della specifica situazione debitoria verso i propri giocatori, in quanto in ogni caso la soluzione adottata sarebbe stata la stessa con contenuto di rifiuto di ammissione. In realtà, la sussistenza della predetta pendenza debitoria era comprovata e non poteva essere smentita, come è risultata confermata, come sopra specificato, anche in questa sede.  Sulla base delle predette considerazioni risulta l’infondatezza dei motivi contenuti nel ricorso, che deve definire l’ambito del presente giudizio, non potendosi prendere in considerazione taluni profili, peraltro marginali, dedotti solo in memoria, al di fuori di procedura di motivi aggiunti, anche perché concernenti aspetti e profili già in conoscenza della ricorrente al momento del ricorso.  Giova, infine, notare che non esiste nell’ordinamento federale del calcio e, in particolare, in quello della Lega Nazionale Dilettanti, per quanto riguarda l’iscrizione a Campionato per cui si discute, quanto meno in caso di retrocessione, un’esclusività della verifica da parte della Lega stessa o della certificazione della Lega Pro, o uno specifico meccanismo procedurale in ordine a dichiarazione (e verifica) di assenza di situazioni debitorie delle società verso i tesserati. Infatti, la certificazione richiesta alla Lega Pro (in caso di retrocessione) non comprende tali posizioni debitorie, a parte il difetto in via generale della disponibilità di elementi per il controllo da parte delle Leghe, come confermato dalle competenze per il controllo affidate ad appositi organismi tecnici di origine federale distinti per le società professionistiche e per quelle dilettantistiche (art. 19 dello Statuto F.I.G.C.). Di qui una notevole, eccessiva carenza di previsioni che determina una occasionalità di verifica delle posizioni debitorie nei confronti dei tesserati, nonostante la norma tassativa sull’insussistenza di tali debiti, contenuta nel richiamato Regolamento della L.N.D. Pertanto, è opportuno segnalare tale situazione alla Giunta Nazionale del Coni, ai sensi dell’art.1, comma 5, lett. d), del Codice dell’Alta Corte, ai fini di una eventuale integrazione della disciplina.

 

Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 24 del 26/07/2013 www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione del Consiglio Federale F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 22/A del 19 luglio 2013 con la quale non è stata concessa alla società istante la Licenza Nazionale 2013/2014

Parti: U.S. Sambenedettese 1923 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: L’Alta Corte rigetta il ricorso della società avverso la delibera del Consiglio Federale F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 22/A del 19 luglio 2013 con la quale non è stata concessa alla società istante la Licenza Nazionale 2013/2014 per non aver assolto entro il termine perentorio del 16 luglio 2013, ore 13.00, l’onere – sanzionato dall’irrimediabile decadenza dalla procedura – del possesso dei requisiti richiesti in particolare della fideiussione bancaria di euro 400.000 domandata alla società.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 3 novembre 2011 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Provvedimento del CR Calabria di non ammissione al Campionato di Seconda Categoria 2011/2012 per rinuncia al Campionato di Promozione a cui aveva diritto.

Parti: S.S.D. COMPRENSORIO ALTO TIRRENO E A.S.D. G.S. BIANCO/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e LND

Massima TNAS:  (2) Deve essere attribuita fede privilegiata al verbale dell’Assemblea, recante in calce le sottoscrizioni del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 3 novembre 2011 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Provvedimento del CR Calabria di non ammissione al Campionato di Seconda Categoria 2011/2012 per rinuncia al Campionato di Promozione a cui aveva diritto.

Parti: S.S.D. COMPRENSORIO ALTO TIRRENO E A.S.D. G.S. BIANCO/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e LND

Massima TNAS:  (1) La domanda di ammissione non aziona un diritto giuridicamente apprezzabile ma una mera aspettativa non qualificata.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 14 Settembre 2011  –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Provvedimento del Consiglio direttivo del Comitato regionale Marche della “LND”, contenuto nel Comunicato Ufficiale n. 8 del 9 agosto 2011, con il quale detto Consiglio direttivo ha individuato le squadre destinate a completare l’organico del campionato di promozione per la stagione calcistica dilettanti 2011-2012.

Parti: OSTRA VETERE S.S. OLIMPIA 1949/LND, FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, A.S.D. PASSATEMPESE e S.S. SIROLO NUMANA

Massima TNAS:  (1) I criteri di utilizzazione, a fini di selezione delle squadre destinate a completare l’organico del campionato di promozione tramite “ripescaggio” o “riammissione” per la stagione calcistica 2011-2012, sono solo quelli dettati dal C.U. n. 129 del 9 febbraio 2011; tra tali criteri quello della suddivisione in fasce, in relazione alla posizione in classifica finale di ciascuna di dette squadre all’esito della stagione sportiva, si applica con specifico ed esclusivo riferimento alle associazioni partecipanti ai campionati regionali di “calcio a cinque” e non già anche a quelle partecipanti ai campionati di “calcio a undici”.

Massima TNAS:  (2) Il criterio cosiddetto dell’alternanza (preso a riferimento, nella specie, dal Consiglio direttivo del Comitato regionale Marche) non trova legittimazione nel C.U. n. 2 dell’11 luglio 2011, ma soltanto nel C.U. n. 129 del 9 febbraio 2011, del quale il primo non può ritenersi innovativo; ne consegue che anche quel criterio si applica soltanto alle associazioni partecipanti ai campionati regionali di “calcio a cinque”, e non nella specie.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 14 Settembre 2011 . –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Provvedimento del Consiglio direttivo del Comitato regionale Marche della “LND”, contenuto nel Comunicato Ufficiale n. 8 del 9 agosto 2011, con il quale detto Consiglio direttivo ha individuato le squadre destinate a completare l’organico del campionato di promozione per la stagione calcistica dilettanti 2011-2012.

Parti: A.P.D. AVIS RIPATRANSONE/LND, FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e U.S.D. MONTELUPONESE

Massima TNAS:  (1) I criteri di utilizzazione, a fini di selezione delle squadre destinate a completare l’organico del campionato di promozione tramite “ripescaggio” o “riammissione” per la stagione calcistica 2011-2012, sono solo quelli dettati dal C.U. n. 129 del 9 febbraio 2011; tra tali criteri quello della suddivisione in fasce, in relazione alla posizione in classifica finale di ciascuna di dette squadre all’esito della stagione sportiva, si applica con specifico ed esclusivo riferimento alle associazioni partecipanti ai campionati regionali di “calcio a cinque” e non già anche a quelle partecipanti ai campionati di “calcio a undici”.

Massima TNAS:  (2) Il criterio cosiddetto dell’alternanza (preso a riferimento, nella specie, dal Consiglio direttivo del Comitato regionale Marche) non trova legittimazione nel C.U. n. 2 dell’11 luglio 2011, ma soltanto nel C.U. n. 129 del 9 febbraio 2011, del quale il primo non può ritenersi innovativo; ne consegue che anche quel criterio si applica soltanto alle associazioni partecipanti ai campionati regionali di “calcio a cinque”, e non nella specie.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 01 Settembre 2009 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Provvedimenti assunti dal Comitato Interregionale della F.I.G.C. – L.N.D. (e pubblicati rispettivamente sui Comunicati Ufficiali n. 13 del 21.7.2009, n. 14 del 30.7.2009 e 23 dell’11.8.2009), ed aventi ad oggetto le graduatorie per i ripescaggi e la conseguente determinazione dell’organico del campionato di calcio di Serie D 2009/2010

Parti: A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE/FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO, LEGA NAZIONALE DILETTANTI, / COMITATO INTERREGIONALE, A.S.D. ELPIDIENSE CASCINARE e A.S.D PONTEVECCHIO

Massima TNAS:  (1) La natura perentoria degli adempimenti richiesti e dei termini stabiliti per l’iscrizione ai campionati è infatti connaturata a tale genere di procedimenti e risponde all’esigenza di stabilire, con criteri e termini certi, gli aventi diritto alla partecipazione al campionato di riferimento. Ai sensi dell’art. 1184 c.c., i termini di cui trattasi sono stabiliti non solo nell’interesse della Società tenuta agli adempimenti ma anche nell’interesse della FIGC, al fine di garantire un corretto, concentrato e rapido svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio dei campionati.

Massima TNAS: (2) Il ricorso all’autocertificazione per sostituire documenti espressamente previsti dalla lex specialis è ritenuto illegittimo.

Massima TNAS: (3) L’attribuzione del punteggio all’impianto sportivo è frutto di una valutazione di tipo discrezionale dell’organo competente, come tale, quindi, non sindacabile in sede arbitrale del TNAS istituito presso il CONI.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 12 Agosto 2009  –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Provvedimenti del Comitato Regionale Marche della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicati con Comunicati Ufficiali n. 3 dell’8 luglio 2009 e n. 6 del 30 luglio 2009, con i quali erano state determinate le graduatorie per il completamento degli organici del campionato di Eccellenza organizzato dallo stesso Comitato per la stagione 2009/2010

Parti: A.S.D. VIGOR SENIGALLIA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA NAZIONALE DILETTANTI e A.C.D. VIS MACERATA

Massima TNAS:  (1) La determinazione delle graduatorie utilizzate per colmare le carenze di organico venutesi a creare nel campionato di prima categoria risulta del tutto conforme alle NOIF, che rimettono ai vari Comitati Regionali l’organizzazione dei singoli campionati e la determinazione delle modalità di svolgimento dell’eventuale fase di play-off.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 12 Agosto 2009 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Provvedimento, con il quale il Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. - L.N.D. ha stilato la graduatoria finale dei play-off del campionato di seconda categoria, assegnando alla società posizione N° 21.

Parti: A.C. SUPERGA W.M./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA NAZIONALE DILETTANTI,/COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, A.S.D. BARZAGO, NUOVA A.C. SANPAOLO,F.C. LONATESE e A.S. BUGUGGIATE

Massima TNAS: (1) La determinazione delle graduatorie utilizzate per colmare le carenze di organico venutesi a creare nel campionato di prima categoria risulta del tutto conforme alle NOIF, che rimettono ai vari Comitati Regionali l’organizzazione dei singoli campionati e la determinazione delle modalità di svolgimento dell’eventuale fase di play-off.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 11 Agosto 2009–  www.coni.it   

Decisione impugnata: C.U. n. 4°/LND del 15 luglio 2009, del Comitato Regionale per il Lazio della LND che non ha ammesso detta Società al Campionato di eccellenza per l’a.s. 2009/2010

Parti: S.S. FORMIA CALCIO A.S.D./  FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA NAZIONALE DILETTANTI, A.S.D./COMITATO REGIONALE LAZIO e POLISPORTIVA TORRENOVA A.S.D.

Massima TNAS:  (1) Le domande d’ammissione ai campionati sportivi servono alle Società interessate per prender parte ad un procedimento non discrezionale di tipo ammissivo, connotato dalla concorsualità in relazione al numerus clausus di soggetti iscrivibili e che, a sua volta ed oltre ad esser regolato da una specifica (ed inderogabile, anche per la Federazione ed i suoi organi) lex specialis di regola contenuta nei regolamenti e nei comunicati ufficiali, s’ inserisce in un complesso di procedimenti coordinati, scaturenti appunto dalla posizione delle norme generali e di dettaglio e che continuano, ben oltre la fase di valutazione delle domande di partecipazione, nell’organizzazione materiale dei calendari degli incontri e dei connessi adempimenti, il tutto secondo precise ed inderogabili scansioni temporali.

Massima TNAS:  (2) I termini suindicati volti a garantire, al contempo, la ragionevole certezza e la rapidità nell’organizzazione dei campionati, l’effettiva parità d’accesso degli aspiranti all’ ammissione ed ogni possibile arbitrio da parte dell’ente organizzatore del campionato.

Massima TNAS: (3) Non potendosi configurare, in capo alle società, un ragionevole e legittimo affidamento sulla qualificazione non perentoria del termine de quo, soprattutto a fronte d’una prassi da sempre orientata in senso contrario, le Società non hanno un “diritto” soggettivo all’ammissione al campionato per il quale hanno il titolo sportivo d’accesso.

Massima TNAS: (4) La perentorietà sussiste quando, come nella specie, si tratti della violazione d’un termine posto non già nell’esclusivo interesse del soggetto chiamato ad adempiere, bensì per rispondere ad un interesse generale e/o dell'ente organizzatore del campionato, nonché a garanzia della par condicio.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 14 Maggio 2009 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC resa il 24 ottobre 2008 – www.figc.it

Parti: GEOM. ETTORE SETTEN e TREVISO F.B.C. 1993 Srl  /FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) Il termine per il deposto della motivazione da parte degli organi di Giustizia Federale non ha natura perentoria e il suo decorso non implica decadenza in capo all’autorità decidente. E’ utilizzabile la decisione tardivamente depositata.

Massima TNAS: (2) I termini per gli adempimenti federali posti per l’iscrizione ai campionati, in quanto posti sia nell’interesse della società ma anche delle Federazioni, sono perentori ed essenziali.

Massima TNAS: (3) La documentazione richiesta per la prova dell’assolvimento dei debiti tributari non ammette equipollenti.

Massima TNAS: (4) L’errore scusabile rispetto alla prescrizione normativa richiede che le norme siano equivoche e tali da giustificare comportamenti incoerenti e contraddittori da parte dei tesserati.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 09 Aprile 2009 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale del 10 febbraio 2009 – www.figc.it

Parti: ROBERTO BENIGNI/ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:(1) I termini per gli adempimenti federali, ai sensi dell’art. 1184 c.c., sono posti non nell’esclusivo interesse della società ma anche della Federazione all’evidente scopo di un corretto, concentrato e rapido svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio dei campionati.

Massima TNAS: (2) Il concorso di terzi (estranei all’ordinamento sportivo) all’inadempimento del soggetto o società tesserato/a non rileva ai fini dell’inadempimento dei termini perentori posti a sanzione delle regolarità del campionato.

Massima TNAS: (3) Il termine federale per depositare la documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento dei crediti verso terzi (es. dipendenti), ai fini dell’iscrizione al campionato, attesa la sua funzione di garanzia, ha natura essenziale ma non decadenziale

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 04 Maggio 2009 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Decisione della CGF pubblicata sul C.U. n. 77/CGF del 10 dicembre 2008 – www.figc.it

Parti: S.S. JUVE STABIA SpA/ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:(1) Il decorso del lasso temporale della CO.VI.SO.C per l’istruttoria delle pratiche sui requisiti di ammissione ai campionati non sana eventuali irregolarità delle società che non abbiano rispettato i tempi loro imposti per adempimenti federali, che sono sanzionabili.

Massima TNAS: (2) Le concessioni di dilazioni costituiscono atti federali di accettazione di proposte negoziali sottoposte alla disciplina contrattualistica del Codice Civile (artt. 1321 e ss. c.c.). Esse hanno efficacia ex nunc (dall’accettazione da parte ella Federazione) e non ex tunc (dalla proposizione dell’istanza).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 09 Aprile 2009 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale del 10 febbraio 2009 – www.figc.it

Parti: ASCOLI CALCIO 1989 SpA /FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) I termini per gli adempimenti federali, ai sensi dell’art. 1184 c.c., sono posti non nell’esclusivo interesse della società ma anche della Federazione all’evidente scopo di un corretto, concentrato e rapido svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio dei campionati.

Massima TNAS: (2) Il concorso di terzi (estranei all’ordinamento sportivo) all’inadempimento del soggetto o società tesserato/a non rileva ai fini dell’inadempimento dei termini perentori posti a sanzione delle regolarità del campionato.

Massima TNAS: (3) Il termine federale per depositare la documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento dei crediti verso terzi (es. dipendenti), ai fini dell’iscrizione al campionato, attesa la sua funzione di garanzia, ha natura essenziale ma non decadenziale.

 

Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 19 del 21/09/10 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti del 29 luglio 2010 con la quale è stata ritenuta non valida la domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2010/2011, in caso di ulteriore disponibilità di posti

Parti: A.S.D. Real Nocera Superiore (già A.S.D. Baronissi Calcio) contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Interregionale FIGC / LND

Massima: La società proveniente dal campionato di eccellenza che presenta domanda di ripescaggio viene ammessa al Campionato di Serie D, poiché dimostra che prima del termine delle ore 12 del 9 luglio 2010 per la presentazione delle domande ha provveduto invano ad inviare il fax con la relativa documentazione alla Lega, presso la quale si è comunque presentata anche se con 39 minuti di ritardo atteso anche lo sciopero dei mezzi pubblici nella capitale in quel giorno ed ha provveduto il primo giorno lavorativo a regolarizzare il bonifico bancario non andato in precedenza a buon fine. In tema di ammissione al campionato il termine delle ore 12 del 9 luglio 2010 per la presentazione delle domande vale sia per le società “aventi diritto” che per le società “non aventi diritto e ciò dicasi anche per le modalità di invio delle stesse (fax /deposito). Va annullata, pertanto, la delibera del Consiglio Direttivo LND 29 luglio 2010 relativa alla non validità (per non tempestività) della domanda di ammissione della società, proveniente dal campionato di eccellenza, in caso di ulteriore disponibilità di posti, al Campionato Nazionale di serie D per la stagione sportiva 2010 – 2011, nonché va annullata la successiva delibera del Commissario Straordinario del Comitato Interregionale di cui al C.U. n. 12 del 5 agosto 2010 recante integrazione degli organici del Campionato di serie D 2010 – 2011 per la parte in cui non prende in considerazione la domanda della società, salva la valutazione da parte della Lega della persistenza di tutti gli altri requisiti per la partecipazione al suddetto Campionato e la consequenziale integrazione dei successivi provvedimenti relativi allo stesso Campionato. Nell’esame del merito della impugnazione è preliminare, sia sotto il profilo logico sia di economia processuale, l’esame dell’aspetto attinente al diverso trattamento usato sotto il profilo della accettazione di domande e documentazione oltre il termine delle ore 12 del 9 luglio 2010, a nulla rilevando che per alcune delle società sportive si trattava di società “aventi diritto”. Infatti la contestualità del termine e di regolamentazione (anche se con regole  e disciplina differenti per molti aspetti, stante la peculiarità delle situazioni) conferma la suaccennata unitarietà della ammissione-iscrizione a Campionato di calcio dilettanti per la massima serie della categoria D. Di conseguenza  non appare sotto il profilo logico giuridico giustificato, sul piano dell’eguaglianza di trattamento, l’accoglimento di domande con documentazioni similari, presentate con giorni di ritardo, rispetto ad un ritardo della attuale ricorrente al massimo di soli 39 minuti. Con ciò non si mette minimamente in dubbio la legittimità della valutazione discrezionale positiva da parte della Lega Dilettanti sulle giustificazioni per il superamento del ritardo, perfino di giorni, di presentazione o documentazione dei requisiti per le anzidette società (v. ad esempio i casi A.S.D. Boiano, A.S.D. Sporting Peloro Messina, Polisportiva Gaeta). Tuttavia erano sul piano logico e giuridico altrettanto meritevoli di valutazione positiva – ad evitare un trattamento irragionevolmente differenziato e discriminatorio - le ragioni della ricorrente fondate sui comprovati ripetuti tentativi di invio a mezzo fax (essendo ingiustificato che in relazione ad adempimenti omogenei, per un certo tipo di domande di iscrizione regolate contestualmente, potesse essere ammessa, solo per alcuni tipi di domande, una interpretazione restrittiva nel senso che il deposito fosse ammesso solo con consegna a mano; ciò, a maggiore ragione, in una situazione di emergenza derivante da uno sciopero coincidente dei trasporti pubblici. D’altro canto è stata fornita la prova che da parte della ricorrente il primo ordine di bonifico (senz’altro di maggiore garanzia rispetto a fideiussione) era stato tempestivamente dato e non eseguito per un disguido di trascrizione di un codice, mentre, appena accortasi del problema, la stessa ricorrente, nel primo giorno lavorativo successivo alla scadenza, aveva completato l’adempimento, si noti semplicemente di garanzia per una mera e successiva eventualità di posti liberi e possibilità di successivo ripescaggio. Il caso di specie: La società, proveniente da Campionato di Eccellenza, ha presentato domanda di partecipazione al Campionato nazionale di serie D con richiesta di iscrizione ai fini del ripescaggio con registrazione elettronica della richiesta con trentanove minuti di ritardo rispetto al termine stabilito delle ore 12, malgrado asserito tempestivo arrivo negli uffici, e la mancata effettuazione dell’incarico alla banca di un bonifico tempestivamente disposto e la successiva ripetizione ed effettuazione del bonifico appena scoperto l’errore di trascrizione dell’ IBAN da parte della banca incaricata. La domanda veniva rigettata con determinazione del Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti in data 29 luglio 2010 in quanto, con la relativa documentazione, era pervenuta oltre il termine perentorio delle ore 12, essendo stata depositata alle ore 12.39 del 9 luglio 2010, mentre il bonifico bancario relativo alla quota di iscrizione e quello della garanzia erano stati effettuati il 12 luglio 2010. Massima: I termini di presentazione delle domande di ammissione al campionato/ripescaggio e della documentazione non possono essere considerati meramente ordinatori.  Massima: La procedura istruttoria e di eventuali ricorsi per le domande delle società “aventi diritto” all’iscrizione a campionato, per forza propria della classificazione nel medesimo Campionato, non deve essere necessariamente identica rispetto a quella per domande, sia pure similari per gli effetti finali di partecipazione a Campionato, di società “non aventi diritto”, ma semplicemente aspiranti ad essere “ripescate” in categoria superiore, solo per esistenti vuoti di organico nella stessa categoria. Ne deriva pertanto, sia in punto di fatto che di diritto, la legittimità di esclusione di intervento della Co.Vi.so.D. e di non previsione di specifico ricorso-riesame alla stessa commissione nei casi di ripescaggio, salvo il potere di diversa regolamentazione con ulteriori garanzie.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 01 settembre 2009 - www.coni.it Decisione impugnata: Provvedimenti assunti dal Comitato Interregionale della F.I.G.C. – L.N.D. (e pubblicati rispettivamente sui Comunicati Ufficiali n. 13 del 21.7.2009, n. 14 del 30.7.2009 e 23 dell’11.8.2009), ed aventi ad oggetto le graduatorie per i ripescaggi e la conseguente determinazione dell’organico del campionato di calcio di Serie D 2009/2010 Parti: A.D.C. Ars Et Labor Grottaglie contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti – A.S.D. Elpidiense Cascinare - F.I.G.C. – L.N.D. – Comitato Interregionale - A.S.D. Pontevecchio S.r.l. Massima: E’ illegittima la delibera del Commissario Straordinario del Comitato Interregionale della F.I.G.C. – L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 13 del 21 luglio 2009, con cui veniva attribuito alla società, nella graduatoria delle società aspiranti al ripescaggio per il completamento dell’organico del campionato di serie D 2009/2010, due punti in relazione all’impianto di gioco, atteso che il C.U. n. 187 del 23 giugno 2009, prevede che non può essere assegnato alcun punteggio «a quelle società che abbiano giocato, in deroga, su impianti aventi sede in comuni diversi e che non rispettano le disposizioni previste dal Regolamento Impianti Sportivi». Contrariamente, infatti, a quanto sostenuto dalla F.I.G.C., la norma va interpretata nel senso che dal beneficio del punteggio sono escluse sia le società che abbiano giocato in deroga su campi ubicati nei comuni diversi, sia le società che non rispettano i regolamenti sugli impianti sportivi.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 01 settembre 2009 - www.coni.it Decisione impugnata: Provvedimenti assunti dal Comitato Interregionale della F.I.G.C. – L.N.D. (e pubblicati rispettivamente sui Comunicati Ufficiali n. 13 del 21.7.2009, n. 14 del 30.7.2009 e 23 dell’11.8.2009), ed aventi ad oggetto le graduatorie per i ripescaggi e la conseguente determinazione dell’organico del campionato di calcio di Serie D 2009/2010 Parti: A.D.C. Ars Et Labor Grottaglie contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti – A.S.D. Elpidiense Cascinare - F.I.G.C. – L.N.D. – Comitato Interregionale - A.S.D. Pontevecchio S.r.l. Massima: Il TNAS con la declaratoria di illegittimità delle delibere di cui ai CC.UU. n. 13 del 21 luglio 2009 e 14 del 30 luglio 2009, con le quali, rispettivamente venivano attribuiti ad una società 2 punti per l’impianto di gioco e 4 punti per lo svolgimento dell’attività giovanile, dichiara, per conseguenza, l’illegittimità delle successive delibere di ripescaggio, di cui al C.U. n. 21 dell’11 agosto 2009, e di determinazione dell’organico del Campionato, di cui al C.U. n. 23 dell’11 agosto 2009.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 01 settembre 2009 - www.coni.it Decisione impugnata: Provvedimenti assunti dal Comitato Interregionale della F.I.G.C. – L.N.D. (e pubblicati rispettivamente sui Comunicati Ufficiali n. 13 del 21.7.2009, n. 14 del 30.7.2009 e 23 dell’11.8.2009), ed aventi ad oggetto le graduatorie per i ripescaggi e la conseguente determinazione dell’organico del campionato di calcio di Serie D 2009/2010 Parti: A.D.C. Ars Et Labor Grottaglie contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti – A.S.D. Elpidiense Cascinare - F.I.G.C. – L.N.D. – Comitato Interregionale - A.S.D. Pontevecchio S.r.l. Massima: E’ illegittima la delibera del Commissario Straordinario del Comitato Interregionale della F.I.G.C. – L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 14 del 30 luglio 2009, con cui, a parziale rettifica della graduatoria delle società aspiranti al ripescaggio per il completamento dell’organico del campionato di Serie D 2009/2010, venivano attribuiti ad una società quattro punti per l’attività giovanile svolta nella stagione 2008/2009, di cui non era stata prodotta la certificazione nei termini.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 01 settembre 2009 - www.coni.it

Decisione impugnata: Provvedimenti assunti dal Comitato Interregionale della F.I.G.C. – L.N.D. (e pubblicati rispettivamente sui Comunicati Ufficiali n. 13 del 21.7.2009, n. 14 del 30.7.2009 e 23 dell’11.8.2009), ed aventi ad oggetto le graduatorie per i ripescaggi e la conseguente determinazione dell’organico del campionato di calcio di Serie D 2009/2010

Parti: A.D.C. Ars Et Labor Grottaglie contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti – A.S.D. Elpidiense Cascinare - F.I.G.C. – L.N.D. – Comitato Interregionale - A.S.D. Pontevecchio S.r.l.

Massima: La Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si è più volte espressa ritenendo che i termini stabiliti dalla F.I.G.C. e dai relativi Organi Competenti, nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale per l’espletamento degli adempimenti prescritti, sono sempre perentori (cfr. Lodo del 5.6.2007 – U.S. Triestina Calcio S.p.A./F.I.G.C.; Lodo del 26.07/2007 – U.S. Tempio S.r.l./F.I.G.C.). Anche recentemente questo Tribunale di Arbitrato per lo Sport, con il Lodo Ascoli Calcio 1989 S.p.A./F.I.G.C. del 14.5.2009, ha ribadito che, ai sensi dell’art. 1184 c.c., i termini di cui trattasi sono stabiliti non solo nell’interesse della Società tenuta agli adempimenti ma anche nell’interesse della F.I.G.C., al fine di garantire un corretto, concentrato e rapido svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio dei campionati. Deriva da ciò che la società avrebbe dovuto provvedere al deposito della documentazione attestante l’attività giovanile svolta entro il termine perentorio del 6 luglio 2009. Né, ad avviso del Collegio, rileva la circostanza che detta documentazione sarebbe stata rilasciata dall’organo competente successivamente alla scadenza del predetto termine, dovendo tale ritardo imputarsi esclusivamente alla società, la quale ben avrebbe potuto richiederla per tempo, come è dimostrato dal fatto che essa è stata prontamente ottenuta allorquando, il 7.7.2009, ci si è rivolti al Comitato Regionale Marche. Né, infine, può considerarsi valida l’autocertificazione presentata in sostituzione della richiesta attestazione. Al riguardo, anche a voler ritenere che la Federazione Gioco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti possano essere ricomprese nel novero delle Amministrazioni cui si applicano le disposizioni in tema di trasparenza e semplificazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000 — del che pare lecito dubitare atteso che a seguito della entrata in vigore dell'art. 15 del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, le Federazioni sportive hanno personalità di giuridica di diritto privato e la giurisprudenza amministrativa ritiene applicabili ad esse talune norme previste per le pubbliche amministrazioni solo negli ambiti in cui le stesse operano in qualità di organi del CONI per la realizzazione dei fini istituzionali propri di quest’ultimo —, va rilevato che il C.U. n. 187 del 23 giugno 2009 emesso dal Comitato Interregionale della F.I.G.C. L.N.D. non consentiva altra forma di certificazione dell’attività giovanile svolta se non quella rilasciata dai competenti enti sportivi. Tale comunicato, quale lex specialis regolante la graduatoria, non poteva essere derogato - una volta scaduti i termini perentori di presentazione delle domande – né dalle Società, né dallo stesso Comitato Interregionale, pena la violazione della par condicio tra i partecipanti alla graduatoria stessa. Si aggiunga inoltre che il ricorso all’autocertificazione per sostituire documenti espressamente previsti dalla lex specialis è ritenuto illegittimo dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr., in materia di autocertificazione nelle gare d’appalto, Cons. Stato Sez. IV, 06/09/2005, n. 4560: “Allorché un bando di gara prescriva che la dimostrazione del possesso di taluni requisiti sia fornita attraverso una determinata documentazione, non è consentito al partecipante alla gara di avvalersi di differente documentazione, ancorché utile in ambiti amministrativi diversi”, cfr, anche T.A.R. Calabria  Catanzaro Sez. II Sent., 11/12/2007, n. 2000, in materia di autocertificazione dei carichi penali pendenti; T.A.R. Liguria Sez. II, 05/12/2001, n. 1282, in tema di documentazione dei requisiti di capacità produttiva).

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 01 settembre 2009 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Provvedimenti assunti dal Comitato Interregionale della F.I.G.C. – L.N.D. (e pubblicati rispettivamente sui Comunicati Ufficiali n. 13 del 21.7.2009, n. 14 del 30.7.2009 e 23 dell’11.8.2009), ed aventi ad oggetto le graduatorie per i ripescaggi e la conseguente determinazione dell’organico del campionato di calcio di Serie D 2009/2010

Parti: A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE/FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO, LEGA NAZIONALE DILETTANTI, / COMITATO INTERREGIONALE, A.S.D. ELPIDIENSE CASCINARE e A.S.D PONTEVECCHIO

Massima TNAS: (1) La natura perentoria degli adempimenti richiesti e dei termini stabiliti per l’iscrizione ai campionati è infatti connaturata a tale genere di procedimenti e risponde all’esigenza di stabilire, con criteri e termini certi, gli aventi diritto alla partecipazione al campionato di riferimento. Ai sensi dell’art. 1184 c.c., i termini di cui trattasi sono stabiliti non solo nell’interesse della Società tenuta agli adempimenti ma anche nell’interesse della FIGC, al fine di garantire un corretto, concentrato e rapido svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio dei campionati.

Massima TNAS: (2) Il ricorso all’autocertificazione per sostituire documenti espressamente previsti dalla lex specialis è ritenuto illegittimo.

Massima TNAS: (3) L’attribuzione del punteggio all’impianto sportivo è frutto di una valutazione di tipo discrezionale dell’organo competente, come tale, quindi, non sindacabile in sede arbitrale del TNAS istituito presso il CONI.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 12 agosto 2009 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Provvedimenti del Comitato Regionale Marche della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicati con Comunicati Ufficiali n. 3 dell’8 luglio 2009 e n. 6 del 30 luglio 2009, con i quali erano state determinate le graduatorie per il completamento degli organici del campionato di Eccellenza organizzato dallo stesso Comitato per la stagione 2009/2010

Parti: A.S.D. VIGOR SENIGALLIA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA NAZIONALE DILETTANTI e A.C.D. VIS MACERATA

Massima TNAS: (1) La determinazione delle graduatorie utilizzate per colmare le carenze di organico venutesi a creare nel campionato di prima categoria risulta del tutto conforme alle NOIF, che rimettono ai vari Comitati Regionali l’organizzazione dei singoli campionati e la determinazione delle modalità di svolgimento dell’eventuale fase di play-off.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: :  Lodo Arbitrale del 12 agosto 2009 - www.coni.it Decisione impugnata: Provvedimento con il quale il Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. - L.N.D. ha stilato la graduatoria finale dei play-off del campionato di seconda categoria, assegnando alla A.S. Buguggiate la posizione N° 20

Parti: A.S. Buguggiate contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. - F.C. Lonatese

Massima: L’art. 49, lett. c) N.O.I.F., relativamente al Campionato di seconda categoria, stabilisce che lo stesso “è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite i Comitati Provinciali, sulla base di uno o più gironi” Il richiamato art. 49 N.O.I.F. stabilisce, poi, che: “Per i campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti, è prevista la facoltà di effettuazione di gare di play-off e di play-out per la determinazione di promozioni e retrocessioni”. Inoltre, è espressamente stabilito che: “le modalità ed i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e play-out sono demandate ai singoli Comitati e Divisioni, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.” Da quanto riportato discende che le N.O.I.F. attribuiscono espressamente ai singoli Comitati Regionali il potere di organizzare i vari Campionati Regionali (Eccellenza, Promozione, I Categoria, II Categoria e Campionato Regionale Juniores), attribuendo altresì agli stessi la facoltà di prevedere fasi di play-off e di play-out. Queste ultime, previa approvazione della Lega Nazionale Dilettanti, dovranno svolgersi secondo le modalità stabilite dai medesimi Comitati. Nel caso di specie, il Comitato Regionale Lombardia ha esercitato la facoltà espressamente attribuita dalle N.O.I.F. e con il comunicato n. 35 del 19.03.2009 ha previsto, a conclusione del campionato di II categoria, una fase di play-off alla quale  sono state ammesse a partecipare le squadre che, nei vari gironi, si sono posizionate dal secondo al quinto posto della classifica. Tale fase di play-off, come più volte ribadito e come espressamente indicato nel comunicato ufficiale, è stata prevista al fine di comporre una graduatoria, che sarebbe stata utilizzata per individuare le squadre che avrebbero avuto diritto a colmare le eventuali carenze di organico venutesi a creare nel campionato di prima categoria. Il Comitato Regionale ha quindi regolato la fase di play-off, prevedendo due turni preliminari, superati i quali si ha diritto ad accedere al terzo turno, costituito da un triangolare. Con specifico riguardo alle regole relative al terzo turno dei play-off, il comunicato del 19.03.2009 ha previsto che: “Se al termine dei triangolari…più di una squadra si sarà classificata al primo posto, per determinare la vincente, si terrà conto nell’ordine: - dei punti conseguiti negli incontri diretti; a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; - della miglior differenza reti dell’intero triangolare/quadrangolare; - del maggior numero di reti segnate in tutti gli incontri del triangolare/quadrangolare; - del miglior piazzamento conseguito al termine del Campionato 2008/2009 indipendentemente dal girone di appartenenza”. Nel caso di specie, al termine del triangolare al quale ha partecipato la società, tutte le squadre hanno ottenuto lo stesso punteggio (2 punti), avendo concluso in parità tutte le partite disputate. La posizione finale delle tre squadre è stata quindi individuata attraverso il citato meccanismo previsto dal comunicato del 19.03.2009, che, come detto, non prevedeva lo svolgimento di alcuna gara di spareggio tra le squadre aventi il medesimo punteggio, ma adottava il c.d. sistema della classifica avulsa. La possibilità di effettuare una gara di spareggio, a norma dell’art. 51 N.O.I.F., (più volte richiamato dall’istante) era stata, infatti, espressamente prevista nel solo caso in cui si fosse verificata una parità di punteggio tra due squadre e bisognasse decidere quale delle due avesse diritto ad accedere alla fase di play-off.In base ai richiamati parametri, dunque, la società, che, pur godendo della  medesima differenza reti delle altre partecipanti al triangolare, aveva realizzato il minor numero di reti, è stata classificata al terzo posto ed è stata inserita pertanto alla posizione n. 20 della graduatoria C. In conclusione, la determinazione delle graduatorie utilizzate per colmare le carenze di organico venutesi a creare nel campionato di prima categoria, risulta del tutto conforme sia alle N.O.I.F., che rimettono ai vari Comitati Regionali l’organizzazione dei singoli campionati e la determinazione delle modalità di svolgimento dell’eventuale fase di play-off, sia alle regole stabilite nel comunicato ufficiale del 19.03.2009, che prevede lo svolgimento di una gara di spareggio esclusivamente per l’individuazione delle squadre ammesse a partecipare ai play-off.

 

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Decisione impugnata: Provvedimenti del Comitato Regionale Marche della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicati con Comunicati Ufficiali n. 3 dell’8 luglio 2009 e n. 6 del 30 luglio 2009, con i quali erano state determinate le graduatorie per il completamento degli organici del campionato di Eccellenza organizzato dallo stesso Comitato per la stagione 2009/2010

Parti: A.S.D. Vigor Senigallia contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - A.C.D. Vis Macerata

Massima: Il TNAS annulla i Comunicati Ufficiali n. 3 dell’8 luglio 2009 e n. 6 del 30 luglio 2009 del Comitato Regionale Marche, nella parte in cui prevedono al primo posto delle graduatorie per il completamento degli organici per la stagione sportiva 2009 / 2010 l’altra società e, ai posti successivi, la società istante. Conseguentemente ordina al Comitato Regionale Marche, tramite la Lega Nazionale Dilettanti, l’inserimento della società istante al primo posto delle graduatorie per il completamento degli organici per la stagione sportiva 2009 / 2010 e, segnatamente, nel campionato di Eccellenza Marche in luogo dell’altra società. Nel caso in esame, in ragione delle quattro retrocessioni di club marchigiani dal torneo di Serie D, veniva decretata la retrocessione della società istante e di altre società nel campionato di Promozione. Con Comunicato Ufficiale n. 3 del 08/07/2009 (stagione sportiva 2009/2010), al punto 3.1, il Comitato Regionale Marche statuiva che "... limitatamente all'Eccellenza, penalizzata più delle altre Categorie con un numero di retrocessioni superiore alle minime previste, per eventuali posti che, a qualsiasi titolo, si dovessero rendere disponibili nell'organico' si applichi il criterio dell'alternanza, ad iniziare dalle graduatorie delle Società retrocesse ... ". A parere del Collegio tale statuizione è in evidente contrasto con i criteri per la predisposizione delle "graduatorie per completamento organici stag. sport. 2009/2010", chiaramente indicati sul C.U. n. 93 del 19/12/2008, in base ai quali l’organo federale doveva procedere "nel rispetto dei seguenti criteri di priorità….. società retrocesse….. raggruppate in relazione alla posizione di classifica finale conseguita nella stagione sportiva 2008/2009, tenendo conto nella definizione delle fasce della classifica maturata nella stagione regolare". In proposito, si legge nel predetto C.U. che "il Comitato Regionale Marche provvederà alla compilazione delle speciali graduatorie delle società non aventi diritto a seguito delle domande che le società avranno inoltrato allo stesso comitato entro il termine che verrà successivamente comunicato. In caso di parità di punteggio, per ogni graduatoria, con riferimento alla stagione regolare, varranno, nell'ordine, i seguenti criteri: differenza tra le reti segnate e subite; maggior numero di reti segnate; minor numero di reti subite; maggior numero di vittorie ottenute; minor numero di sconfitte subite; maggior numero di vittorie esterne ottenute; minor numero di sconfitte interne subite". E’ agevole rilevare che il C.U. n. 93 del 2008 non contiene alcun riferimento all’esito dei play out - salvezza, anzi, il computo di detto parametro viene espressamente escluso dalla previsione di criteri residuali validi "in caso di parità di punteggio". Sicché, alla luce dei criteri sopra esposti, va riconosciuto alla società (classificatosi nella stagione regolare al 13° posto) il diritto, come prima squadra tra le non aventi diritto, a beneficiare dell'ammissione al campionato di Eccellenza in caso di vacanze di organico, per "qualsiasi titolo". Al contrario, con C.U. n. 3 dell'8 luglio 2009, il Comitato Regionale Marche ha inserito, quale prima società tra le retrocesse, nella "graduatoria per completamento organici", altra società, che, nella stagione regolare, aveva totalizzato tre punti in meno della società istante, oltre a godere di peggiore differenza reti (-5 contro -9). Osserva il Collegio che l’applicazione dei criteri di cui al C.U. n. 93 del 2008 ai fini della predisposizione della graduatoria in esame, appare incontestabile, atteso che, al momento, l’organico del campionato di Eccellenza regionale era completo, essendo già state decretate, al termine della stagione sportiva 2008/2009, promozioni e retrocessioni. Del resto, il tenore dello stesso C.U. n. 3 dell'8 luglio 2009 chiarisce come le graduatorie saranno prese in considerazione “solo e soltanto occorra procedere con un completamento organici", nella specie già definiti. Infatti, tanto l’altra società, quanto la società istante, erano state correttamente inquadrate come società "non aventi diritto" alla partecipazione al torneo di Eccellenza. Una delle due doveva essere ripescata unicamente se un club "avente diritto" determinava, "a qualsiasi titolo" (ripescaggio in categoria superiore, fusione, rinuncia all'iscrizione etc), una "vacanza di organico": evenienza questa non verificatasi nella vicenda in esame. In buona sostanza, e conclusivamente, il Collegio osserva: a) la disputa dello "spareggio" tra le vincenti dei play out non è prevista da alcuna disposizione federale e non può concorrere alla formazione della classifica finale del campionato; b) in proposito, il C.U. n. 93 del 19/12/2008, non prevedendo l'ipotesi di un ulteriore spareggio successivo alla disputa del c.d. "play out", dispone l’applicazione, ai fini della predisposizione della classifica finale, dei criteri di cui all'art. 51 NOIF, sulla base dei quale la società istante era, indubbiamente, la società 13° classificata; c) nel caso di specie, peraltro, non può applicarsi in alcun modo il criterio previsto al punto 1.4, pagina 3, del C.U. n. 93 del 19/12/2008, ovvero quello per cui il Comitato si riserva il diritto "di rettificare il numero delle retrocessioni - fermo restando il numero minimo di quattro - nell'eventualità di ulteriori ammissioni di squadre marchigiane per la partecipazione alla Coppa Italia e/o agli spareggi promozione riservati alle 2^ Classificate di Eccellenza", ciò in quanto nessun club marchigiano partecipante al campionato di Eccellenza ha vinto la Coppa Italia, né ha conquistato uno dei 7 posti disponibili per la promozione al campionato di Serie D al termine della fase nazionale degli spareggi. Ma soprattutto perché nessun provvedimento di rettifica delle retrocessioni è mai intervenuto al termine della stagione sportiva, allorquando già erano noti i predetti risultati sportivi, con ogni conseguente definitività della classifica 2008/2009 del Campionato di Eccellenza, anche per quanto attiene alle retrocessioni. Alla luce di quanto sopra, cristallizzatesi, all'esito dei risultati sportivi della stagione sportiva 2008/2009, le composizioni degli organici dei club "aventi diritto" e "non aventi diritto" al campionato di Eccellenza 2009/2010 (agevolmente rilevabili mediante la consultazione delle domande di iscrizione al campionato di Eccellenza, avuto riguardo ai primi, e al campionato di Promozione, avuto riguardo ai secondi), il Comitato doveva esclusivamente determinare quali, tra le "non aventi diritto", potevano beneficiare di vacanze di organico, applicando, con tutta evidenza, i principi stabiliti per il "completamento organici stag. sport. 2009/2010" di cui al C.U. n. 93 del 19/12/2008

 

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Decisione impugnata: Provvedimento, con il quale il Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. - L.N.D. ha stilato la graduatoria finale dei play-off del campionato di seconda categoria, assegnando alla società posizione N° 21.

Parti: A.C. Superga Watt Muzza  contro Federazione italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. - A.S.D. Barzago - Nuova A.C. Sanpaolo - F.C. Lonatese - A.S. Buguggiate

Massima: L’art. 49, lett. c) N.O.I.F., relativamente al Campionato di seconda categoria, stabilisce che lo stesso “è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite i Comitati Provinciali, sulla base di uno o più gironi”. Il richiamato art. 49 N.O.I.F. stabilisce, poi, che: “Per i campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti, è prevista la facoltà di effettuazione di gare di play-off e di play-out per la determinazione di promozioni e retrocessioni”. Inoltre, è espressamente stabilito che: “le modalità ed i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e play-out sono demandate ai singoli Comitati e Divisioni, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.” Da quanto riportato discende che le N.O.I.F. attribuiscono espressamente ai singoli Comitati Regionali il potere di organizzare i vari Campionati Regionali (Eccellenza, Promozione, I Categoria, II Categoria e Campionato Regionale Juniores), attribuendo altresì agli stessi la facoltà di prevedere fasi di play-off e di play-out. Queste ultime, previa  approvazione della Lega Nazionale Dilettanti, dovranno svolgersi secondo le modalità stabilite dai medesimi Comitati. Nel caso di specie, il Comitato Regionale ha esercitato la facoltà espressamente attribuita dalle N.O.I.F. e con il comunicato n. 35 del 19.03.2009 ha previsto, a conclusione del campionato di II categoria, una fase di play-off alla quale sono state ammesse a partecipare le squadre che, nei vari gironi, si sono posizionate dal secondo al quinto posto della classifica. La fase di play-off, prevista per stabilire la vincente, risponde ai criteri indicati nel comunicato ufficiale; la suddetta fase è, dunque, regolata secondo modalità differenti rispetto alla fase regolamentare del campionato di II Categoria, in deroga, quindi, all’art. 51 N.O.I.F. che disciplina esclusivamente le modalità di composizione delle classifiche dei campionati. Il Comitato Regionale ha, a tal fine, previsto una disciplina ad hoc per la fase di play-off, prevedendo due turni preliminari, superati i quali si ha diritto ad accedere al terzo turno, costituito da un triangolare. Con specifico riguardo alle regole relative al terzo turno dei play-off, il comunicato del 19.03.2009, all’art. 14, ha previsto che: “Se al termine dei triangolari…più di una squadra si sarà classificata al primo posto, per determinare la vincente, si terrà conto nell’ordine: - dei punti conseguiti negli incontri diretti; a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; - della miglior differenza reti dell’intero triangolare/quadrangolare; - del maggior numero di reti segnate in tutti gli incontri del triangolare/quadrangolare; - del miglior piazzamento conseguito al termine del Campionato 2008/2009 indipendentemente dal girone di appartenenza”. Nel caso di specie, al termine del triangolare al quale ha partecipato la società, tutte le squadre hanno ottenuto lo stesso punteggio (3 punti), avendo ogni squadra ottenuto una vittoria e una sconfitta a testa. In base ai richiamati parametri, dunque, la società che aveva realizzato la peggiore differenza reti, avendone fatte 2 e subite 3 (differenza reti -1), è stata classificata al terzo posto del girone di play-off, non riuscendo, pertanto, a raggiungere la promozione nella prima Categoria. Ad esito della suddetta fase, quindi, la società è stata correttamente inserita alla posizione n. 21 della graduatoria, non sussistendo, nella regolamentazione della fase dei play-off stabilita dal comunicato del 19.03.2009, la previsione di alcuna gara di spareggio per stabilire la seconda e la terza posizione nel girone, né, tantomeno, risulta previsto dalla norma dettata con il comunicato il criterio della c.d. classifica avulsa In conclusione, la determinazione delle graduatorie utilizzate per colmare le carenze di organico venutesi a creare nel campionato di prima categoria risulta del tutto conforme alle N.O.I.F., che rimettono ai vari Comitati Regionali l’organizzazione dei singoli campionati e la determinazione delle modalità di svolgimento dell’eventuale fase di play-off, nonchè alle regole stabilite nel comunicato ufficiale del 19.03.2009, che prevede la  determinazione della vincente di un triangolare finito in parità, tramite la valutazione dei criteri concorrenti e sussidiari l’uno all’altro, sanciti all’art. 14.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 12 agosto 2009 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Provvedimento, con il quale il Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. - L.N.D. ha stilato la graduatoria finale dei play-off del campionato di seconda categoria, assegnando alla società posizione N° 21.

Parti: A.C. SUPERGA WATT MUZZA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA NAZIONALE DILETTANTI,/COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, A.S.D. BARZAGO, NUOVA A.C. SANPAOLO,F.C. LONATESE e A.S. BUGUGGIATE

Massima TNAS: (1) La determinazione delle graduatorie utilizzate per colmare le carenze di organico venutesi a creare nel campionato di prima categoria risulta del tutto conforme alle NOIF, che rimettono ai vari Comitati Regionali l’organizzazione dei singoli campionati e la determinazione delle modalità di svolgimento dell’eventuale fase di play-off.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 11 agosto 2009 – www.coni.it 

Decisione impugnata: C.U. n. 4°/LND del 15 luglio 2009, del Comitato Regionale per il Lazio della LND che non ha ammesso detta Società al Campionato di eccellenza per l’a.s. 2009/2010

Parti: S.S. FORMIA CALCIO A.S.D./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA NAZIONALE DILETTANTI, A.S.D./COMITATO REGIONALE LAZIO e POLISPORTIVA TORRENOVA A.S.D.

Massima TNAS: (1) Le domande d’ammissione ai campionati sportivi servono alle Società interessate per prender parte ad un procedimento non discrezionale di tipo ammissivo, connotato dalla concorsualità in relazione al numerus clausus di soggetti iscrivibili e che, a sua volta ed oltre ad esser regolato da una specifica (ed inderogabile, anche per la Federazione ed i suoi organi) lex specialis di regola contenuta nei regolamenti e nei comunicati ufficiali, s’ inserisce in un complesso di procedimenti coordinati, scaturenti appunto dalla posizione delle norme generali e di dettaglio e che continuano, ben oltre la fase di valutazione delle domande di partecipazione, nell’organizzazione materiale dei calendari degli incontri e dei connessi adempimenti, il tutto secondo precise ed inderogabili scansioni temporali.

Massima TNAS: (2) I termini suindicati volti a garantire, al contempo, la ragionevole certezza e la rapidità nell’organizzazione dei campionati, l’effettiva parità d’accesso degli aspiranti all’ ammissione ed ogni possibile arbitrio da parte dell’ente organizzatore del campionato.

Massima TNAS: (3) Non potendosi configurare, in capo alle società, un ragionevole e legittimo affidamento sulla qualificazione non perentoria del termine de quo, soprattutto a fronte d’una prassi da sempre orientata in senso contrario, le Società non hanno un “diritto” soggettivo all’ammissione al campionato per il quale hanno il titolo sportivo d’accesso.

Massima TNAS: (4) La perentorietà sussiste quando, come nella specie, si tratti della violazione d’un termine posto non già nell’esclusivo interesse del soggetto chiamato ad adempiere, bensì per rispondere ad un interesse generale e/o dell'ente organizzatore del campionato, nonché a garanzia della par condicio.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 11 agosto 2009 –  www.coni.it

Decisione impugnata: C.U. n. 4°/LND del 15 luglio 2009, del Comitato Regionale per il Lazio della LND che non ha ammesso detta Società al Campionato di eccellenza per l’a.s. 2009/2010

Parti: S.S. Formia Calcio A.S.D contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - Federazione Italiana Giuoco Calcio - Comitato Regionale Lazio - Polisportiva Torrenova A.S.D.

Massima: Ai fini dell’ammissione al campionato il termine indicato nel Comunicato Ufficiale per perfezionare l’iscrizione provvedendo ai requisiti richiesti ha natura perentoria. Il dato testuale della norma del C.U. n. 1°/LND, laddove dispone che «… Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di eccellenza entro il 13 luglio 2009, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dalla LND e pubblicate sul presente Comunicato ufficiale…», stabilisce in modo non controverso tanto la natura concorsuale dell’ammissione, quanto l’obbligo per le Società, che intendano conseguire quest’ultima, di provvedere a tutti gli adempimenti sostanziali prima dello scadere del termine stesso, il quale serve da limite ultimo per la proposizione della domanda che perfeziona gli adempimenti stessi e che dichiara il possesso dei requisiti. Le domande d’ammissione ai campionati sportivi servono alle Società interessate per prender parte ad un procedimento non discrezionale di tipo ammissivo, connotato dalla concorsualità in relazione al numerus clausus di soggetti iscrivibili e che, a sua volta ed oltre ad esser regolato da una specifica (ed inderogabile, anche per la Federazione ed i suoi organi) lex specialis di regola contenuta nei regolamenti e nei comunicati ufficiali, s’ inserisce in un complesso di procedimenti coordinati, scaturenti appunto dalla posizione delle norme generali e di dettaglio e che continuano, ben oltre la fase di valutazione delle domande di partecipazione, nell’organizzazione materiale dei calendari degli incontri e dei connessi adempimenti, il tutto secondo precise ed inderogabili scansioni temporali. I termini afferenti a tali scansioni non sono mai suscettibili di interpretazioni o di applicazioni diverse da quelle posti con il criterio formale - e certo mai secondo un criterio di tipo teleologico o spurio (p.es., meramente potestativo di ciascuna Società interessata) -, essendo volti a garantire, al contempo, la ragionevole certezza e la - rapidità nell’organizzazione dei campionati, l’effettiva parità d’accesso degli aspiranti all’ ammissione ed ogni possibile arbitrio da parte dell’ente organizzatore del campionato. Di conseguenza, il Comitato regionale intimato è tenuto ad applicare in modo incondizionato le regole del procedimento d’ammissione, soprattutto per quanto concerne i requisiti di partecipazione o il termine per chiedere quest’ultima, atteso che il seppur semplice, ma sussistente formalismo che caratterizza la disciplina di tal procedura risponde, appunto, sia ad esigenze pratiche di certezza e celerità, sia alla necessità di garantire l'imparzialità dell'attività organizzativa dei campionati e la parità di condizioni tra i concorrenti, con la conseguenza che solo in presenza di un’equivoca formulazione, nella specie insussistente ad una serena lettura della norma del C.U. n. 1°/LND, si può ammettere un’interpretazione che consenta la più ampia ammissione degli aspiranti (e, quindi, della ricorrente), non potendosi configurare, in capo ad essa, un ragionevole e legittimo affidamento sulla qualificazione non perentoria del termine de quo, soprattutto a fronte d’una prassi da sempre orientata in senso contrario; Considerato inoltre che, fermo il principio per cui le Società non hanno un “diritto” soggettivo all’ammissione al campionato per il quale hanno il titolo sportivo d’accesso (cfr. così Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2006 n. 527) —onde scolora ogni tentativo della ricorrente d’individuare da sola il proprio termine d’adempimento o di ritenere di fatto irrilevante quello così chiaramente indicato nel C.U.—, la previsione di precise cadenze temporali, connesse sia alla concorsualità del procedimento (e, quindi, alla presenza di controinteressati che aspirano al medesimo bene della vita), sia all’esigenza che siano certi i tempi per la formazione degli organici esclude ogni possibilità d’intendere la natura del termine de quo diversa da quella decadenziale (o, il che ai fini in esame è lo stesso, perentoria), indipendentemente da un’espressa comminatoria d’esclusione, essendo questa natura facilmente ricavabile dall’esigenza di porre uno sbarramento temporale netto e sufficientemente anticipato, oltre che chiaro ed intelligibile per tutti i soggetti coinvolti (arg. ex Cons. St., sez. VI, 12 ottobre 2006 n. 6083; id., 25 gennaio 2007 n. 268). La circostanza, pur vera in sé, che un termine si deve intendere ordinatorio ove la legge non lo definisca espressamente ordinatorio, in quanto, in disparte la vigenza di tal principio essenzialmente in campo processuale e non anche in quello dei procedimenti amministrativi o, comunque, regolati dal diritto sostanziale, comunque la perentorietà sussiste quando, come nella specie, si tratti della violazione d’un termine posto non già nell’esclusivo interesse del soggetto - chiamato ad adempiere, bensì per rispondere ad un interesse generale e/o dell'ente organizzatore del campionato, nonché a garanzia della par condicio (arg. ex Cons. St., sez. V, 4 marzo 2008 n. 874). A diversa conclusione il Collegio sarebbe potuto pervenire solo se, ma non è questo il caso, la questione riguardasse non una procedura di tipo concorsuale qual è quella in esame, bensì un rapporto diretto, una volta superata, p.es., l’ammissione ad un campionato, tra la Società e la Federazione o la Lega in ordine alla dimostrazione d’un requisito o d’un adempimento già dichiarati, rapporto che, per sua natura, sarebbe di tipo obbligatorio e, quindi, tale da non configurare posizioni di controinteresse.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 01 ottobre 2008 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 45/A del 14 agosto 2008, di esclusione dal ripescaggio della Renato Curi Angolana S.r.l. al Campionato di II Divisione Lega Pro (Serie C2) 2008-2009)– www.figc.it

Parti: Renato Curi Angolana Srl - Federazione Italiana Giuoco Calcio, Barletta Calcio Srl, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti

Massima: La società viene esclusa dal ripescaggio al Campionato di II Divisione Lega Pro (Serie C2) quando mancano gli elementi costitutivi dell’ affermato diritto. Ora, la società, pur costituita in forma di s.r.l., appartiene al novero delle «società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro» (previste dall’art. 90, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289), con la limitazione essenziale (più di ogni altra), quindi, dell’ «assenza di finì di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette», nonché «l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso dì scioglimento delle società e delle associazioni». Di contro, per «stipulare contratti con atleti professionisti», i.e. per partecipare a qualunque campionato professionistico (art. 7, comma 3, Statuto F.I.G.C.; art. 1, comma 2, Statuto Lega Professionisti serie C), occorre, ai sensi dell’art. 10 l. 23 marzo 1981, n. 91, che la società risponda essenzialmente al tipo della società lucrativa in forma di s.p.a. o di s.r.l. e che, inoltre, il relativo statuto a) «in deroga all'articolo 2477 del codice civile [deve prevedere] la nomina del collegio sindacale»; b) «deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali»; c) «deve provvedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva». Solo una società lucrativa così conformata, quindi, rimane esposta, ai sensi dell’ art. 13 l. n. 91/1981, cit., all’essenziale «procedimento di cui all' articolo 2409 del codice civile», nonostante abbia «forma di società a responsabilità limitata», spettando in tal caso il potere di denuncia «anche alle federazioni sportive nazionali». Tanto premesso, è già l’antitesi tra il modello non lucrativo (in concreto divisato dalla Renato Curi Angolana s.r.l.: v. artt. 2, 26.4 e 27.3 dello «statuto» depositato alla F.I.G.C. in data 28 luglio 2008, prot. n. 2467) e quello lucrativo, sia pure con gli adattamenti predetti (e, sia detto incidentalmente, anche rispetto all’obbligo di nominare il collegio sindacale lo statuto della Renato Curi Angolana s.r.l non contiene la necessaria deroga all’art. 2477 c.c.) che consente di concludere per l’assoluta incompatibilità tra lo «statuto vigente» per la Società e quello altrimenti necessario per «stipulare contratti con atleti professionisti» quale condizione fondamentale per la ammissione al campionato di serie C2 (peraltro, sul carattere necessariamente previo di siffatta condizione la stessa lettera, oltre che lo spirito, degli artt. art. 7, comma 3, Statuto F.I.G.C.; art. 1, comma 2, Statuto Lega Professionisti serie C, appare univoca). La società, in definitiva, era, alla data rilevante per il procedimento di ammissione (25 luglio 2008), priva dello stesso «diritto a richiedere» quest’ultima (cfr. § VI del c.u. n. 93/A, cit.), non essendo titolata in base allo «statuto vigente» alla partecipazione ad alcun campionato professionistico (ciò che, naturalmente, è altro dal difetto di sola documentazione tempestiva della condizione); né si sarebbe potuto in alcun modo dubitare della possibilità (oltre, naturalmente, che della stessa probabilità) che altre società di capitali, pur militanti in campionati dilettantistici, godessero tuttavia di forme statutarie già appropriate alla disputa di campionati di natura professionistica (senza, perciò, necessità di adeguamento alcuno della loro forma juris). Anzi, proprio tale possibilità (unitamente al carattere cogente ex lege dell’ adempimento) giustifica la mancata esplicitazione, con riguardo alle società di capitali già iscritte al campionato nazionale dilettanti, dell’onere di preventiva modificazione statutaria al quale la società non ha assolto, riuscendo un onere del genere soltanto accidentale e tutt’altro che generale in capo ai destinatari del c.u. n. 93/A, cit.; e ciò spiega pure la circostanza che soltanto per le squadre appartenenti al Campionato nazionale Dilettanti ma agenti in forme diverse dalle società di capitali il c.u. n. 93/A cit. abbia appositamente disposto come necessaria la «trasformazione ai sensi del codice civile» (cfr., § VI, lett. b).

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 17 settembre 2008 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto della Lega Nazionale Dilettanti pubblicata sul  C.U. n. 84 del 25 giugno 2008 mediante il quale veniva rigettata l’istanza presentata dal Bagnoli San Siro di ammissione ai campionati Giovanissimi e Allievi Regionali

Parti: U.S.D. Bagnoli San Siro - Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Regonale Veneto FIGC / LND

Massima: La società è ammessa, a partecipare ai campionati regionali della categoria Giovanissimi quando ha tutti i requisiti dettati dalla normativa nazionale e pubblicati sui Comunicati Ufficiali della FIGC e della LND a nulla rilevando ulteriori preclusioni disposte dai singoli campionati. Nel caso di specie la società non era stata ammessa dal Comitato Regionale a partecipare ai campionati regionali della categoria Giovanissimi poiché in base al C.U. n. 84 del 25 giugno 2008 del C.R. tra i requisiti previsti dal Comitato vi è la necessità che le formazioni richiedenti abbiano svolto attività in tutte le categorie giovanili, requisito mancante alla società.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 gennaio 2008– www.coni.it

Decisione impugnata: Ammissione della F.C. Rossanese 1909 al Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2007-2008 - www.figc.it

Parti: A.S. Roccella contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - F.C. Rossanese 1909 A.S.D.

Massima: La Camera di Conciliazione dichiara illegittimo il Comunicato Ufficiale n. 7 del 24/07/2007, del Comitato Regionale L.N.D nella parte in cui ha iscritto al campionato di calcio di Eccellenza, per la stagione 2007/2008, una società, neo-retrocessa dalla serie D, attribuendo, invece, ad altra società il 1° posto “delle altre società non aventi diritto e non prese in considerazione per mancanza dei posti disponibili”, allorquando accerta che la società non ha provveduto al pagamento delle morosità pregresse di cui all’art. 94 ter NOIF nei termini di legge ovvero successivamente all’ufficializzazione dell’organico del campionato di Eccellenza regionale, ancorché successivamente le morosità siano state effettivamente saldate .

Massima: Non può essere ammessa al campionato LND la società che retrocessa dal Campionato di Serie D ha provveduto al pagamento della morosità nei confronti dell’allenatore solo successivamente all’ufficializzazione dell’organico del campionato di Eccellenza regionale. Ai sensi dell’art. 94ter, comma 13, delle N.O.I.F., “il pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme accertate con lodo emesso dal Collegio Arbitrale deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione persistendo la morosità della società per le decisioni del Collegio Arbitrale pronunciate entro il 31 maggio, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva”.

Massima: Avverso la decisione del Comitato Regionale che ha iscritto al campionato di calcio di Eccellenza, per la stagione 2007/2008, una società, neoretrocessa dalla serie D, attribuendo, invece, alla ricorrente il 1° posto “delle altre società non aventi diritto e non prese in considerazione per mancanza dei posti disponibili” (1° fascia – graduatoria vincenti play-off Promozione) la società può proporre istanza di conciliazione innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi al medesimo organo.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 novembre 2007– www.coni.it

Decisione impugnata: Non ammissione dello Sporting Gatteo A.S.D al Campionato di Promozione per la stagione sportiva 2007-2008 - www.figc.it

Parti: Sporting Gatteo A.S.D.contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC / LND

Massima: La società non viene ammessa al campionato di competenza allorquando indica, nella domanda di iscrizione, un campo di gioco sito in territorio diverso da quello dove è stata fissata la sede sociale, e ciò in violazione a quanto stabilito dall’art. 19/2 delle N.O.I.F.

Massima: La società incorre nel diniego di iscrizione ex art. 19 N.O.I.F. dopo aver (spontaneamente) trasferito la propria sede sociale che, ove fosse rimasta invariata, avrebbe determinato l’idoneità del campo di gioco. L’art. 19 delle N.O.I.F. dispone «[…]Le società debbono svolgere la loro attività sportiva sul campo di giuoco dichiarato disponibile all’atto dell’affiliazione. Il campo di giuoco di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune ove la società ha la propria sede sociale. Le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, posso autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le società a svolgere le loro attività su campi diversi[…]». Il precedente art. 15 delle N.O.I.F. dispone che «[…] Per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare […] apposita domanda […] corredata dai seguenti documenti […] c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo capo di gioco […]». E ancora […] Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all’atto della iscrizione al Campionato […]». L’art. 27 delle N.O.I.F., infine,individua le caratteristiche tecniche del campo da gioco. Ne consegue che l’ingresso nell’ordinamento sportivo, compiuto con l’affiliazione, e la successiva permanenza annuale, realizzata con l’iscrizione, siano, tra l’altro, condizionati alla disponibilità di un “idoneo campo di gioco”. L’idoneità del campo di gioco viene valutata dall’ordinamento sportivo attraverso una serie di parametri desumibili in parte dall’art. 27 e in parte dall’art. 19 delle N.O.I.F.. La prima disposizione individua le caratteristiche tecniche; la seconda fissa un requisito di carattere geografico. Non può dubitarsi, la natura precettiva dell’art. 19, 2° comma, delle N.O.I.F. come depone, tra l’altro, la stessa formula letterale. Del resto, diversamente opinando e con argomentare apagogico, si perverrebbe all’assurdo risultato di consentire a qualunque squadra di disputare le proprie partite interne su un campo collocato in qualunque area geografica della nazione o, addirittura, in un paese straniero. L’assurdità della conclusione è il sintomo dell’infondatezza della tesi volta a negare rilevare ai fini dell’iscrizione al campionato di competenza della disposizione contenuta nell’art. 19 sulla collocazione geografica del campo di gioco.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale dell’8 marzo 2007– www.coni.it 

Decisione impugnata:  Ammissione al campionato di 3° categoria - www.figc.it Parti: Modica Calcio s.r.l.,Contro Lega Nazionale Dilettanti - F.I.G.C. - Comitato Regionale Sicilia FIGC/LND

Massima: E’ inammissibile alla Camera di Conciliazione l’istanza avanzata dalla società con la quale chiede che venga dichiarata l’illegittimità e l’infondatezza della decisione di ammettere la stessa al Campionato di 3^ Categoria e per l’effetto chiede che venga ammessa al Campionato di “Eccellenza” per il Campionato 2006/2007. Con tale istanza, dunque, la società finisce per reiterare la domanda già proposta in precedente procedimento arbitrale, avviato ai sensi del Regolamento e respinta con il lodo pronunciato in data 8 settembre 2006. Già tale procedimento, invero, relativo alla mancata iscrizione al Campionato di Serie D decisa in data 27 luglio 2006 dal Comitato Interregionale della LND/FIGC, mirava a paralizzare gli effetti del provvedimento di esclusione dal Campionato di competenza, per non avere la società soddisfatto i requisiti al tal riguardo prescritti dalla normativa federale.  Rispetto a tale provvedimento, dunque, la iscrizione al campionato di 3a Categoria rappresenta atto consequenziale, anche se autonomo, attraverso la sua impugnazione dunque non possono essere riproposte censure avverso la mancata iscrizione al Campionato di competenza, già definitivamente decise con il lodo dell’8 settembre 2006.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 24 novembre 2006– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera del 27 luglio 2006 pubblicata nel C.U. n. 8, con la quale il Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale della LND non inseriva nella graduatoria relativa alle società aspiranti alla permanenza nel campionato di Serie D (società perdenti i play-out)

Parti: ASD Trapani Calcio contro F.I.G.C. – Comitato Interregionale LND

Massima: Il provvedimento di esclusione dalla lista dei ripescaggi, costituisce applicazione corretta del criterio generale preventivamente fissato, secondo cui non possono godere del beneficio del ripescaggio le società sanzionate a titolo di illecito sportivo.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 8 settembre 2006– www.coni.it 

Decisione impugnata: Non ammissione dell’A.C. Forlì srl al campionato di serie D, per la stagione sportiva 2006/2007- www.figc.it

Parti: A.C. Forlì Srl contro F.I.G.C. - Comitato Interregionale LND

Massima: Non può essere ammessa al Campionato di Serie D la società che non ha provato l’adempimento dei requisiti richiesti dalla normativa (certificazione del Presidente della lega Professionisti di Serie C) entro il termine del 25-7-2006. In tal senso, il C.U. n. 179 del 1-6-2006 del Comitato interregionale della L.N.D./FIGC, inerente l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2006/2007.

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 8 settembre 2006– www.coni.it 

Decisione impugnata: Non ammissione del Modica Calcio srl al campionato di serie D, per la stagione sportiva 2006/2007- www.figc.it

Parti: Modica Calcio Srl contro F.I.G.C.

Massima: In tema di iscrizione al campionato nazionale di serie D per la stagione 2006/2007, il punto 1/A del Comunicato Ufficiale n. 179 dell’1.6.2006 emesso dal Comitato Interregionale stabilisce, fra l’altro, che le società provenienti dall’area professionistica, entro e non oltre le ore 12 del 12.7.2006 (termine poi prorogato al 25.7.2006), devono “depositare certificazione, rilasciata dal Presidente della Lega Professionisti Serie C, attestante l’avvenuto deposito di tutte le ricevute liberatorie riguardanti i tesserati della Società comprovanti l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti e le spettanze maturate al 30.6.2006”. E’ questa dunque la disposizione alla stregua della quale valutare la decisione del Comitato Interregionale in ordine al comportamento posto in essere dalla ricorrente. Orbene, la società che, proveniente dalla serie C, non ha assolto a siffatto onere, non può essere ammessa al campionato di Serie D.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 8 settembre 2006– www.coni.it 

Decisione impugnata: Non ammissione dell’ A.S. Casale Calcio srl al campionato di serie D, per la stagione sportiva 2006/2007- www.figc.it

Parti: A.S. Casale Calcio Srl contro F.I.G.C.

Massima: A seguito di arbitrato presso la Camera di Conciliazione viene ammessa la campionato di Serie D La società che ha provato in arbitrato – anche attraverso le dichiarazioni, non smentite, del calciatore suo asserito creditore, la cui “liberatoria” era mancata – di avere fatto quanto possibile, entro il termine stabilito dal CU n. 179, per soddisfare tutti i requisiti previsti dalla normativa dettata dal Comitato Interregionale per l’iscrizione al campionato di Serie D per la stagione 2006/2007. In particolare la società ha dimostrato di avere, con congruo anticipo rispetto ai termini federali, provveduto ad inviare al calciatore un assegno a pagamento dei corrispettivi dovuti al tesserato e che solo per la mancata cooperazione del calciatore in questione l’assegno non era stato incassato (senza che di ciò il calciatore avesse notizia) e la ricevuta liberatoria sottoscritta da questi. Con la conseguenza, dunque, che la mancata produzione della liberatoria da parte della società può ritenersi dipendente da causa non imputabile alla Ricorrente.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 8 settembre 2006– www.coni.it 

Decisione impugnata: Non ammissione dell’ A.S. Latina spa al campionato di serie D, per la stagione sportiva 2006/2007- www.figc.it

Parti: A.S. Latina Spa contro F.I.G.C.

Massima: Le regole per l’iscrizione al campionato di serie D stabilite dal Comitato Interregionale con il C.U. n. 179 del 1/6/2006 rappresentano una normativa speciale inderogabile ai fini dell’ammissione al concorso de quo. E tali regole, per le società provenienti dall’area professionistica, hanno imposto (punto 1/A) lo specifico adempimento consistente nella produzione, entro il termine perentorio, della certificazione, da parte del Presidente della Lega professionistica di serie C, attestante l’avvenuto deposito di tutte le ricevute liberatorie riguardanti i tesserati delle Società e comprovanti l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti maturati al 30/6/2006. Tale principio ha carattere sostanziale, in quanto ha a sua base l’esigenza di una par condicio tra tutte le società concorrenti in modo che non venga falsato il confronto, nel concorso, tra società che presentano una corretta gestione economica, in primis nei rapporti con i propri tesserati, e società che, invece, mantengono situazioni debitorie, comunque non certificate, nei confronti dei propri tesserati.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 4 agosto 2005– www.coni.it 

Decisione impugnata: Non ammissione della S.S. U.S. Villese al Campionato di Serie D per la stagione sportiva 2005-2006 - www.figc.it

Parti: S.S. U.S. Villese contro L.N.D.

Massima: Il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C. dispone la non ammissione della Società al campionato di Serie D stagione 2005 – 2006 perché non ha provveduto al pagamento della tassa di iscrizione nonché agli ulteriori pagamenti richiesti nonché alla presentazione della fideiussione prescritta

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 4 agosto 2005– www.coni.it 

Decisione impugnata: Non ammissione della A.S. Oggiono Calcio srl al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2005-2006 - www.figc.it

Parti: A.S. Oggiono Calcio Srl contro L.N.D.

Massima: La Camera Conciliazione ammette la società al Campionato di Serie D, quando dalla documentazione emerge che la società ha rispettato il termine perentorio fissato dal C.U. n. 179/2005, presentando la fideiussione stipulata con un Istituto di credito. (Nel caso di specie la società al momento della presentazione, in data 08.07.2005, della richiesta di ammissione al campionato, era assistita da pregressa garanzia fideiussoria avente scadenza il 15.07.2005 e non il 10.07.2005, come erroneamente ritenuto dal Comitato interregionale. Tale fideiussione espressamente garantiva tutti gli obblighi comunque nascenti dall’attuale status di affiliata alla FIGC in capo alla società, ivi compreso l’adempimento dei rapporti economici nei confronti dei propri tesserati).

Massima: E’ ammesso il ricorso alla Camera di Conciliazione avverso il provvedimento del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C. con il quale è stata disposta la non ammissione della Società al campionato di Serie D stagione 2005 – 2006 per la mancata presentazione, nel termine perentorio fissato dal C.U. n. 179/2005, del documento richiesto al punto E del citato comunicato, e cioè della fideiussione stipulata con Istituto di credito.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 4 agosto 2005– www.coni.it 

Decisione impugnata: Non ammissione della A.C. Loanesi San Francesco al Campionato di Serie D per la stagione sportiva 2005-2006 - www.figc.it

Parti: A.C. Loanesi San Francesco contro L.N.D.

Massima: Il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C. dispone la non ammissione della Società al campionato di Serie D stagione 2005 – 2006 per la mancata presentazione, nel termine perentorio fissato dal C.U. n. 179/2005, del documento richiesto al punto E del citato comunicato, e cioè della fideiussione stipulata con Istituto di credito. Al riguardo, la omessa esplicitazione nel contesto del Comunicato della ragione dell’esclusione non determina alcun effetto viziante, in quanto la motivazione del provvedimento è desumibile per relationem dagli atti del Comitato. (Nel caso di specie la società al momento della presentazione, in data 08.07.2005, della richiesta di ammissione al campionato, era assistita da pregressa garanzia fideiussoria avente scadenza il 10.07.2005, dunque anteriore rispetto alla data del 12.07.2005 in cui la domanda è stata valutata da parte del Comitato Interregionale. In proposito la fideiussione – essendo richiesta per garantire l’adempimento di tutti gli obblighi comunque nascenti dall’attuale status di affiliata alla FIGC in capo alla società, ivi compresi quelli patrimoniali nei confronti dei propri tesserati – doveva riferirsi al Campionato 2005-2006.

 

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