Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sez. iscrizione/ammissione campionati professionistici: Decisione n. 49/2020 del 30 settembre 2020
Decisione impugnata: Delibera assunta dal Consiglio Federale della FIGC con il C.U. n. 91/A del 15 settembre 2020, con la quale è stato stabilito che la società A.S. Bisceglie s.r.l. ha titolo a richiedere il rilascio della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2020/2021, e della delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata sul C.U. n. 93/A del 15 settembre 2020, con la quale è stato concesso alla ripetuta società A.S. Bisceglie s.r.l. il termine entro il quale presentare la domanda di iscrizione al campionato e documentare il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità a detto campionato, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alle predette delibere.
Parti: Rende Calcio 1968 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Confermato il provvedimento del Consiglio Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 91/A del 15 settembre 2020, con il quale è stato concesso alla A.S. Bisceglie S.r.l. il titolo a richiedere il rilascio della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2020/2021, sulla base dello scorrimento della classifica e rigettato, pertanto il ricorso della società finalizzato a prendere il posto dell’altra contendete con riammissione al campionato di Serie C 2020/2021, per effetto dell’intervenuta retrocessione di altra società a seguito di procedimento disciplinare… In discussione è la legittimità delle delibere della FIGC concedenti al A.S. Bisceglie s.r.l. il titolo a partecipare al campionato di Serie C 2020/2021 a seguito della sanzione inflitta dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare e confermata dalla Corte d’Appello-Sezioni Unite di retrocedere per illecito disciplinare l’AZ Picerno s.r.l. all’ultimo posto in classifica per la stagione sportiva 2019/2020. Le censure si appuntano sul difetto di motivazione delle delibere e sulla violazione del principio del merito sportivo in ragione dell’adottato criterio dello scorrimento in classifica per individuare la squadra subentrante a quella retrocessa. La FIGC è titolare del potere di determinare le società aventi diritto di partecipare ai Campionati al posto delle società sanzionate ed esercita tale potere alla stregua dei criteri da essa stessa determinati (Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisioni nn. 35 e 36 del 7 ottobre 2014). Manca una norma generale federale che espressamente indichi il criterio da adottare per sostituire la società collocata ultima in classifica in forza di provvedimenti disciplinari nel caso in cui la sanzione sia adottata dopo che è scaduto il termine per presentare le domande di iscrizione al campionato. Infatti, l’art. 49, comma 5-bis, lett. c), delle Norme organizzative interne della Federazione (NOIF), disciplina la diversa ipotesi in cui, “successivamente alla disputa dei relativi play out”, ma “prima della scadenza del termine per presentare la domanda d’iscrizione indicato nel Sistema licenze Nazionali”, si verifichi la “sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti il collocamento di una società all’ultimo posto in classifica del Campionato Serie C”, stabilendo che al posto della società sanzionata “potranno chiedere di essere riammesse le società che all’esito del campionato Serie C risultino retrocesse alla Lega Nazionale Dilettanti”. Nel caso qui in esame, invece, la decisione degli organi federali sportivi di sanzionare con la retrocessione l’AZ Picerno s.r.l. è giunta quando erano già spirati i termini per presentare domanda di ammissione al futuro campionato (C.U. n. 49/A del 5 agosto 2020). In presenza di una lacuna normativa e in attuazione del suo potere discrezionale (art. 27 dello Statuto Federale), la Federazione ha optato per il criterio, ragionevole e logico, dello scorrimento della classifica, in diretta attuazione del principio del merito sportivo. La FIGC, dopo la retrocessione di A.Z. Picerno s.r.l. all’ultimo posto, ha disposto lo scorrimento in graduatoria che ha determinato un avanzamento dell’A.S. Bisceglie s.r.l. in posizione utile per partecipare al prossimo Campionato della Serie C 2020/2021, facendo applicazione del principio del merito acquisito sul campo in quanto la scelta è caduta sulla società meglio classificata tra quelle posizionate dal quintultimo all’ultimo posto in classifica del Girone C, ai sensi del C.U. n. 209/A dell’8 giugno 2020. L’utilizzo del criterio dello scorrimento della classifica nelle ipotesi qui in esame ha trovato un’autorevole conferma anche da parte del Consiglio di Stato, secondo cui “l’ammissione in via sostitutiva conseguente al (mero ed automatico) scorrimento della graduatoria … trova applicazione nei casi in cui vicende disciplinari abbiano inciso sulla formazione delle classifiche, determinando l’insorgenza della necessità di ripristinare, nei limiti del possibile, la regolarità della situazione competitiva”. A fronte di un provvedimento disciplinare “gli effetti di quest’ultimo retroagiscono sul campionato concluso, modificando “ora per allora” la classifica finale” (Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2018, n. 5281). Nell’ipotesi di esclusione di una società per ragioni disciplinari, “riverberando la sanzione i suoi effetti … sulla classifica del campionato appena concluso, lo scorrimento della graduatoria rappresenta(va) la soluzione oggettivamente meno invasiva per ripristinare lo status quo ante” (Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2018, n. 2958). Nella delibera impugnata n. 91/A non è ravvisabile alcuna carenza motivazionale dal momento che essa è chiara nel ricondurre la scelta compiuta al principio del merito sportivo e quindi ai risultati raggiunti nelle gare disputate (“considerato che la sanzione irrogata alla società A.Z. Picerno s.r.l. comporta la retrocessione della stessa … e per la società A.S. Bisceglie s.r.l. … anche alla luce del Comunicato Ufficiale n. 209/A dell’8 giugno 2020 e nel rispetto del principio del merito sportivo, il titolo a richiedere il rilascio della Licenza Nazionale …”). Sostiene la ricorrente che la retrocessione all’ultimo posto in classifica dell’AZ Picerno s.r.l. produrrebbe effetti non sull’intera classifica di campionato, generando uno scorrimento della stessa, bensì solo sulla gara di play-out disputata tra la società retrocessa e la ricorrente. Tuttavia, il principio generale e indefettibile del merito sportivo impone che della sanzione della retrocessione debba trarre beneficio la squadra che risulta migliore in classifica tra quelle retrocesse e non la squadra che ha perso una singola gara contro la società sanzionata. Né è corretto affermare che l’AZ Picerno s.r.l. non avesse titolo a partecipare ai play-out in quanto successivamente sanzionata, perché altrimenti dovrebbero essere considerate illegittime tutte le partite della stagione regolare, dal momento che l’illecito per il quale è stata disposta la sanzione è stato consumato dall’AZ Picerno s.r.l. in data precedente alla sua partecipazione alla stagione 2019-2020. In relazione ai precedenti richiamati dalla ricorrente a suo favore, la decisione della Prima Sezione di questo Collegio n. 46/2020 del 4 settembre 2020 (ASD Barano Calcio) non risulta pertinente, non riguardando un’ipotesi di play-out. Si fa infatti riferimento a un campionato diverso da quello di Serie C, ossia al campionato dilettantistico nel quale non sono stati giocati i play-out nella stagione 2019-2020, ma si è cristallizzata la classifica senza alcuna ripresa delle competizioni. Anche la decisione della Prima Sezione di questo Collegio del 6 settembre 2018, n. 54 (Badesse Calcio S.D.) non è applicabile al caso qui in esame, nonostante riguardi l’ipotesi di una società - poi ammessa al Campionato in sovrannumero - che ha disputato i play-out con una squadra contro cui non avrebbe dovuto giocare in ragione di una successiva decisione degli organi di giustizia sportiva che retrocedeva una terza squadra all’ultimo posto in classifica. In primo luogo, pure in questa ipotesi si fa riferimento al campionato dilettantistico nel quale il procedimento di completamento degli organici è disciplinato in maniera diversa rispetto a quanto previsto per i campionati professionistici. In secondo luogo, nel caso in questione non vi erano indicazioni contrarie alla riammissione della ricorrente al Campionato di eccellenza in sovrannumero in quanto non vi erano controinteressati, diversamente dal caso qui in esame. Infine, il Comitato Regionale della Toscana della FIGC, pur essendo a conoscenza dell’esistenza di un procedimento disciplinare per illecito sportivo a carico di una squadra facente parte dello stesso girone della ricorrente, non aveva atteso la fine del procedimento di primo grado per far disputare il play-out e quindi il giudizio davanti al Tribunale Federale Nazionale era terminato poco dopo la disputa dell’incontro valido per i play-out, a differenza dell’ipotesi qui considerata. Assodata la legittimità delle delibere della FIGC, va osservato in sovrappiù che la richiesta, in via subordinata, di effettuare una nuova gara di play-out tra la ricorrente stessa e l’A.S. Bisceglie s.r.l. non tiene conto che l’organico delle squadre che hanno partecipato al Campionato di Lega Pro nella stagione 2019-2020 è attualmente diverso, in quanto composto da altri calciatori. La nuova disputa comporterebbe “l’effetto retroattivo del risultato, non ammissibile e con organici diversi da quelli della stagione conclusa” e “tutto ciò sarebbe contrario ai valori sportivi” (Collegio di Garanzia, Prima Sezione, n. 54/2018, cit.). Da ultimo, l’ulteriore richiesta della ricorrente di essere ammessa in sovrannumero al Campionato di Serie C 2020-2021, oltre a non essere sostenuta da una situazione legittimante, è contraria sia al principio del merito sportivo sia alle norme federali, che fissano l’organico della Lega Pro in 60 squadre (art. 49 NOIF). La delibera n. 209/A, attuando quanto prescritto dalle disposizioni federali, ha ribadito che, “anche al fine di non modificare nel corso della presente stagione sportiva il numero delle promozioni e delle retrocessioni come individuato dalle norme federali all’atto dell’avvio della stagione sportiva 2019-2020 e di evitare le conseguenti ripercussioni sull’ordinamento dei Campionati professionistici per la stagione sportiva 2020- 2021”, il numero delle promozioni e retrocessioni previsto dalle norme federali all’atto dell’avvio della stagione sportiva “debba rimanere invariato” e anche di recente il giudice amministrativo ha sottolineato l’importanza di evitare di incidere sulla stagione successiva con aumenti dell’organico (Tar Lazio, Roma, 15 luglio 2020, n. 8110).
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sez. iscrizione/ammissione campionati professionistici: Decisione n. 48/2020 del 30 settembre 2020
Decisione impugnata: Provvedimento emesso dal Consiglio Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 91/A del 15 settembre 2020, con il quale è stato concesso alla A.S. Bisceglie S.r.l. il titolo a richiedere il rilascio della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2020/2021 e della delibera F.I.G.C. pubblicata sul C.U. n. 93/A del 15 settembre 2020, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
Parti: U.S. Pianese s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Confermato il provvedimento del Consiglio Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 91/A del 15 settembre 2020, con il quale è stato concesso alla A.S. Bisceglie S.r.l. il titolo a richiedere il rilascio della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2020/2021, sulla base dello scorrimento della classifica e rigettato, pertanto il ricorso della società finalizzato a prendere il posto dell’altra contendete con riammissione al campionato di Serie C 2020/2021, per effetto dell’intervenuta retrocessione di altra società a seguito di procedimento disciplinare…Prima di passare al merito delle doglianze, sembra necessario soffermarsi sulla rilevanza nel caso di specie dell’art. 218 D.L. n. 34/2020 poiché questo aspetto è stato oggetto di specifica trattazione sia nella memoria della ricorrente, sia nell’udienza di discussione. Come è noto, detta disposizione attribuisce la competenza in unico grado ed estesa al merito al Collegio di garanzia dello sport, circa le controversie relative ai provvedimenti adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le quali “possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.” Tale disposizione fa dunque esclusivo riferimento a quelle misure organizzative adottate per fare fronte alle conseguenze derivate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Solo quindi nel caso in cui il provvedimento sportivo sia stato adottato per risolvere problematiche strettamente connesse all’emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese, può trovare applicazione il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie di cui all’art. 218 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici”, approvata con deliberazione del Presidente del CONI n. 38/23 del 10 giugno 2020, poi ratificata con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1666 del 2 luglio 2020. Nel caso di specie, il provvedimento con il quale è stata decretata l’ammissione al campionato di Serie C dell’A.S. Bisceglie s.r.l. non è stato in alcun modo motivato in relazione all’emergenza sanitaria, ma è stato ispirato all’attuazione, nel caso esaminato, del principio del ”merito sportivo”. Coglie dunque nel segno la difesa della ricorrente laddove rileva che non si è trattato di un provvedimento di natura emergenziale, ma piuttosto del normale esercizio di un potere discrezionale pacificamente attribuito ai competenti organi della FIGC. E’ stato altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente a richiedere la propria inclusione nella classifica del girone C attesa la sua provenienza dal girone A. L’eccezione non merita condivisione se messa in relazione con l’oggetto della domanda: nell’ottica della ricorrente la medesima avrebbe dovuto ottenere la riammissione alla Serie C in applicazione dell’art. 49, commi 5 e 6, NOIF. Orbene, proprio in relazione alla eventuale riammissione non si sarebbe certamente posto un problema di appartenenza all’uno od all’altro girone. Passando al merito delle censure di legittimità prospettate nel presente giudizio sembra opportuno inquadrare la disciplina applicabile nel caso di specie. Deve farsi anzitutto riferimento al C.U. n. 248/A del 26 giugno 2020, relativo al nuovo sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato professionistico di Serie C 2020/2021 il quale stabiliva la data nel 5 agosto 2020 come termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al Campionato di serie C per la predetta stagione sportiva. Trova inoltre applicazione nel caso di specie il C.U. n. 49/A del 5 agosto 2020, con il quale sono stati individuati i criteri per la riammissione al Campionato Serie C 2020/2021: detto strumento regolamentare prevede che “qualora entro il 5 agosto 2020 per le società che hanno mantenuto il titolo a partecipare al campionato Serie C 2020/2021 o entro il 24 agosto 2020 per le società retrocesse dal campionato di Serie B 2019/2020, si verifichi una delle situazioni previste dall’art.49, comma 5 bis delle NOIF, la riammissione al campionato Serie C 2020/2021 riservata ai sensi della medesima norma, alle società retrocesse dal Campionato di Serie C 2019/2020, avverrà secondo i criteri di seguito trascritti”. I provvedimenti richiamati appaiono perfettamente coerenti con l’impianto precettivo dell’art.49, comma 5 bis, delle NOIF. Questa disposizione per la parte d’interesse prevede che: “Qualora al termine della regular season del Campionato Serie C, ovvero successivamente alla disputa dei relativi play out, prima della scadenza del termine per presentare la domanda di iscrizione indicato nel sistema Licenze Nazionali, si verifichi una delle seguenti circostanze; […] b) sanzione da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti l’esclusione di una società dal Campionato di serie C; […] in luogo delle società che si trovino in una delle predette fattispecie, potranno richiedere di essere riammesse le società che all’esito del campionato Serie C risultino retrocesse alla Lega Nazionale Dilettanti, che saranno individuate secondo criteri deliberati dal Consiglio Federale.”. La data del 5 agosto 2020 coincide con il termine di presentazione delle domande di iscrizione al campionato e quindi solo a quella data è possibile accertare eventuali vuoti d’organico che possono essere colmati in base ai criteri definiti dal C.U. n. 49/A del 5 agosto 2020. Anche la Pianese s.r.l. ha tentato di giovarsi di questa opportunità, sia pure senza successo, allorquando ebbe a chiedere la riammissione al campionato della Serie C 2020/2021 poiché due società non avevano dimostrato il possesso dei titoli di ammissione. Le regole fissate dal C.U. n. 49/A del 5 agosto 2020 non sono invece mutuabili nella diversa fattispecie dedotta nel presente giudizio in cui, in data successiva alla scadenza del 5 agosto 2020, si sia verificata una situazione per la quale una società come l’AZ Picerno s.r.l. sia stata esclusa dal campionato della Serie C 2020/2021 per motivi disciplinari e per effetto di una sentenza divenuta definitiva il 31 agosto 2020. In questo caso, infatti, non si è verificato un “vuoto di organico”, perché l’AZ Picerno s.r.l. non è stata esclusa dal campionato, ma se ne è disposta la retrocessione all’ultimo posto, il che ha determinato la necessità di rivedere la classifica del precedente campionato di serie C 2019/2020. Ne è conseguito lo scorrimento della graduatoria che, in doverosa osservanza del principio del merito sportivo, ha determinato un avanzamento dell’A.S. Bisceglie s.r.l. in posizione utile per potere partecipare al prossimo campionato della Serie C 2020/2021. Né si può ritenere che gli organi federali abbiano fatto un uso illogico o incongruo della discrezionalità tecnica ad essi assegnata, posto che le scelte adottate rispecchiano fedelmente le regole poste a monte dalla FIGC e dalla disciplina vigente. Il diverso trattamento delle due diverse fattispecie del vuoto d’organico o della revisione della classifica finale di un campionato ha del resto trovato autorevole avallo da parte della giustizia amministrativa laddove si è statuito che: “nell’esercizio della sua potestà regolatoria, la Federazione ha dimostrato di utilizzare due distinte e non omologabili procedure di integrazione degli organici: a) il c.d. “ripescaggio” (affidato all’esperimento di apposita e formalizzata procedura selettiva, preordinata alla valorizzazione comparativa di plurimi criteri preferenziali ed operante, per prassi, per ovviare a “vacanze di organico […] determinatesi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l’ammissione al relativo campionato”: cfr. C.U. n. 171/A); b) la “ammissione in via sostitutiva”, conseguente al (mero ed automatico) “scorrimento della graduatoria” (che trova applicazione nei casi in cui vicende disciplinari abbiano inciso sulla formazione delle classifiche, determinando l’insorgenza della necessità di ripristinare, nei limiti del possibile, la regolarità della situazione competitiva). La differenza – correlata alla evidenziata diversità dei presupposti non meno che delle alternative modalità operative – appare non solo perspicua, ma deve anche ritenersi (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2958) non irragionevole né illogica, posto che: a) nel caso di diniego di rilascio della licenza, si verifica una effettiva “vacanza di organico”, poiché la società, che ha già legittimamente acquisito il titolo sportivo per partecipare al campionato di competenza, viene a perderlo in conseguenza della mancata ammissione; b) per contro, a fronte dell’intervento di un provvedimento disciplinare, gli effetti di quest’ultimo retroagiscono sul campionato concluso, modificando “ora per allora” la classifica finale, con il che la conseguente carenza di organico è, in tal caso, meramente “virtuale”, essendo la classifica destinata ad, essere, per l’appunto, automaticamente rimodulata ab origine mediante subentro, in sostituzione della società sanzionata, della nuova squadra. In definitiva, la scelta del criterio per l’integrazione del campionato non si palesa né causale né arbitraria, in quanto l’elemento discretivo per decidere se debba esperirsi una procedura comparativa ad hoc (quale è il “ripescaggio”) per la individuazione della squadra chiamata a colmare il vuoto di organico ovvero provvedersi mediante mero (e vincolato) scorrimento della classifica, è, dunque, esclusivamente ancorato alla genesi della carenza: di ordine amministrativo nel primo caso (in quanto correlato al meccanismo di rilascio delle licenze), di ordine disciplinare nel secondo.” (C.d.S., Sez. V, 7.9.2018, n. 5281).
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 29/2020 del 9 luglio 2020
Decisione impugnata: Delibera della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 324, emesso in data 18 giugno 2020, con la quale la Lega ha disciplinato le linee guida straordinarie relative alla individuazione delle Società promosse e retrocesse nei propri Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali della Stagione Sportiva 2019/2020, emessa in forza della delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A del 10 giugno 2020.
Parti: USD Corato Calcio 1946/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti
Massima: Rigettato il ricorso avverso la delibera della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 324, emesso in data 18 giugno 2020, con la quale la Lega ha disciplinato le linee guida straordinarie relative alla individuazione delle Società promosse e retrocesse nei propri Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali della Stagione Sportiva 2019/2020.. le Sezioni Unite di questo Collegio abbiano, con riferimento alla LND, compiuto una preliminare valutazione degli interessi in gioco, affermando che “per i campionati dilettantistici la primaria considerazione del diritto alla salute ha costituito il principio cardine che tutte le istituzioni hanno seguito, in un’ottica di bilanciamento con il principio ed il valore del merito sportivo, del calcio giocato e, non ultimo, degli sforzi economici presenti e futuri delle società sportive. Per il calcio dilettantistico, in particolare, le autorità sportive - nella interlocuzione con il Governo per i plurimi aspetti connessi - hanno ritenuto che il pericolo per la salute, gli oneri assai gravosi di prevenzione e sanificazione, riferiti ad un numero assai elevato di squadre, imponesse misure diverse e più restrittive rispetto a quanto deliberato per la Serie A, B e C del Calcio Professionistico. Ciò ha condotto, come sopra accennato, alla decisione della FIGC, in accordo con la LND, dapprima alla interruzione definitiva dei campionati dilettantistici (C.U. n. 197/A) e poi alla definizione degli esiti, affidando alla LND la compilazione delle classifiche. La questione di fondo su cui il sindacato “esteso al merito” di questo Giudice Sportivo deve, pertanto, essere esercitato è costituita dalla valutazione di ragionevolezza e proporzionalità della scelta cui indubbiamente la FIGC era titolata ex art. 218 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in quanto titolare del potere di organizzazione dei campionati, della loro conclusione e dei loro esiti, con soluzioni tali da garantire la tenuta complessiva del sistema sportivo del calcio dilettantistico, e nella considerazione del merito sportivo come principio guida indefettibile. L’art. 218, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici”, dispone che: “In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla
composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021”. Si tratta di una norma dello Stato, di chiusura, che evidentemente non lascia alcun dubbio circa la possibilità delle Federazioni di emanare provvedimenti derogatori, rispetto alle NOIF vigenti, per i Campionati. Già con decisione di queste Sezioni Unite n. 27/2020 del 26 giugno 2020, relativa alla conclusione delle Serie B e Lega Pro, si sono indicati principi generali cui, per quanto non chiarito in questa sede, si può fare riferimento. Anche per i ricorsi in esame, infatti, la - eccezionalmente attribuita - cognizione estesa al merito può e deve limitarsi a stabilire se gli organi federali competenti abbiano fatto buon governo della loro potestà, anch’essa eccezionale e derogatoria, per la conclusione dei campionati dilettantistici. Le scelte operate dalla FIGC nei provvedimenti impugnati sono espressione di una discrezionalità tecnica sportiva che può essere, dunque, sindacata in questa sede giustiziale solo allorché sia manifestamente irragionevole ed illogica o nei casi di errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi […] (Sezioni Unite, decisione n. 28/2020). L’analisi della ragionevolezza e della proporzionalità dei provvedimenti deve, anche in questo frangente, essere valutata in coerenza con l’assetto sistematico di cui non è il giudice, ma la Federazione ad essere protagonista. Non è, infatti, il giudice che governa l’assetto sportivo; la valutazione che il Collegio può svolgere è in ogni caso rapportata alla discrezionalità organizzativo-tecnica di cui il dominus è la Federazione. La pretesa della ricorrente, come si vedrà infra, è quella di spiegare la irragionevolezza delle scelte, e sin anche di chiedere che il Collegio ordini l’adozione di criteri alternativi, muovendo dalla propria (comprensibile, ma non perciò trasformabile in parametro condiviso) posizione di ambizione, interessi o comunque vantaggio preteso: e ciò, potenzialmente, in contrasto con speculari ed opposte posizioni e pretese di altre società. Questo Collegio non può che condividere quanto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui “Mai, ad avviso del Collegio, può trasformarsi, quale parametro per il giudizio (ed anche nella fattispecie), la “irragionevolezza soggettiva” in irragionevolezza tout court di delibere volte a regolare, in una situazione imprevista ed imprevedibile, gli esiti dei campionati con decine e decine di squadre e numerosi giovani, senza che - al momento della interruzione - vi fossero già posizioni consolidate in una direzione o nell’altra della promozione o della retrocessione” (decisione n. 28/2020).
Massima: Nello specifico, secondo la prospettazione della ricorrente, la valorizzazione del “merito sportivo” avrebbe imposto alla Lega ed alla Federazione di tenere in considerazione anche i risultati delle gare di Coppa Italia Dilettanti al fine di determinare le squadre da promuovere al Campionato di Serie D. La censura è infondata. Come già rilevato, il C.U n. 214/A della FIGC ha previsto, per individuare le promosse dall’Eccellenza alla Serie D, l’utilizzo dei “medesimi criteri” utilizzati per quest’ultima competizione. E cioè, il criterio della migliore posizione nella classifica in campionato, per come maturata al momento della interruzione. La scelta della FIGC e della LND - con la delibera quivi impugnata - è già stata passata al vaglio delle Sezioni Unite di questo Collegio, ed anche in questo frangente non può che affermarsi come la discrezionalità della Federazione, nell’utilizzo del potere derogatorio attribuitole dal legislatore statale, è stata esercitata in modo non irragionevole, nello spazio che la norma di legge consentiva, secondo criteri razionali che salvaguardassero al massimo il risultato conseguito precedentemente sul campo, al momento della interruzione, nel bilanciamento con le esigenze di salute pubblica. È evidente che accogliere la pretesa della ricorrente significherebbe per questo Collegio “sostituire la sua funzione di “giustizia sulla fattispecie” a quella di “costruzione di una fattispecie”, cioè di un’azione di governo dell’organizzazione sportiva che sfugge a qualsivoglia giudice ove, come nel caso in esame, la lamentata irragionevolezza non emerge” (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 27/2020). In altri termini, non può darsi seguito alle censure mosse dalla società ricorrente poiché nelle stesse si paventa una irragionevolezza che è, a ben osservare, esclusivamente soggettiva - fondata su mere valutazioni individuali che, come tali, non tengono conto dell’insieme - e mai oggettiva, realmente connessa a considerazioni obiettive e funzionali all’unità ed alla coerenza sistemica.
Massima: Si rammenta, infine, che “Il calcio dilettantistico ha ricevuto, come detto, un trattamento, a ragion veduta, diverso da quello professionistico: l’esigenza di evitare lo svolgimento di partite e, di conseguenza, di occasioni di contatto sociale per squadre che avrebbero dovuto soggiacere a spese economiche e procedure di sanificazione, considerato anche il numero delle squadre, non può evidentemente essere considerato frutto di una scelta irragionevole ed illogica, in vista del primario interesse pubblico finalizzato alla tutela della salute dei giocatori e degli staff delle squadre. L’adozione di un format nuovo è stata finalizzata alla salvaguardia delle linee di fondo dei campionati, quantomeno cercando di discostarsi il meno possibile dall’impianto ordinario. È evidente al Collegio, cui comunque non spetta valutare o “scegliere” tra le soluzioni alternative, che queste ultime, ove pure auspicate dalla larga maggioranza o totalità delle società sportive, e si pensi al “blocco delle retrocessioni”, si scontravano con opposte, serie ed assorbenti ragioni quali la necessità di evitare, ampliando a dismisura gli organici, un impatto ulteriore e negativo anche sulla prossima stagione vista l’interconnessione tra le vicende di promozioni e retrocessioni operanti per tutti i campionati […] Il format adottato dalla Federazione nei provvedimenti impugnati è quindi il risultato di uno strumento che non ha scientemente colpito gli uni o gli altri, ma ha preso atto del merito sportivo in quel dato
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite: Decisione n. 28/2020 del 1 luglio 2020
Decisione impugnata: Decisione emessa dal Consiglio Federale della FIGC, in data 10 giugno 2020, e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A, recante “Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonché di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020”, nonché il Comunicato Ufficiale n. 314, emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 10 giugno 2020, che recepisce le decisioni emesse dal Consiglio Federale nel C.U. di cui sopra; Decisione emessa dal Consiglio Federale della FIGC, in data 10 giugno 2020, e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A, recante “Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonché di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020”, nonché il Comunicato Ufficiale n. 314, emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 10 giugno 2020, che recepisce le della delibera assunta dalla LND di cui al C.U. n. 324 del 18 giugno 2020 - nella parte in cui stabilisce che, per le promozioni e retrocessioni, nel caso si verifichi parità di punti e di gare disputate prima dell'interruzione definitiva dei Campionati, si applica la classifica avulsa, di cui all'art. 51 NOIF, compreso il criterio degli scontri diretti, anche se la disputa degli stessi risulta incompleta - e del CU Dipartimento Interregionale n. 113 del 19 giugno 2020, nella parte in cui dichiara retrocessa la suddetta ricorrente per la peggior classifica avulsa rispetto alle società GSD Ghivizzano Borgoamozzano e AC Bra ASD, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alle predette delibere.
Parti: Monterosi F.C./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti - S.S.D Jesina Calcio S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti - A.S.D. Grumentum Val d’Agri/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti - A.S.D. Città di Anagni Calcio/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti - S.S.D. Vigasio a r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti - Milano City B.G. F.C. S.S.D. a r.l. /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti - S.S.D. Chieti F.C. 1922 a r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti - Avezzano Calcio a r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)/Lega Nazionale Dilettanti - S.S.D. Marsala Calcio a r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti - Unione Sportiva Calcistica Palmese 1912 A.S.D./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti Academy Ladispoli U.S.D. s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti A.C. Nardò S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dillettanti USD Fezzanese/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti della FIGC - U.S.D. Levico Terme/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti - A.S.D. Pomezia Calcio 1957/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti - U.S. Inveruno/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti - A.S.D. U.S. Agropoli/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti - USD Fezzanese/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti della FIGC
Massima: Rigettati tutti i ricorsi avverso la delibera del Consiglio Federale di cui Comunicato Ufficiale della FIGC n. 214/A del 10 giugno 2020 “Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonché di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020 con la quale, per l’emergenza COVID, è stato stabilito che, per le promozioni e retrocessioni, nel caso si verifichi parità di punti e di gare disputate prima dell'interruzione definitiva dei Campionati, si applica la classifica avulsa, di cui all'art. 51 NOIF, compreso il criterio degli scontri diretti, anche se la disputa degli stessi risulta incompleta.
Massima: Alcune società contestano le decisioni federali chiedendo che il campionato non si interrompa, ed anzi riprenda quantomeno per giocare i playout/playoff, e perciò impugnano la conclusione cui la FIGC è giunta, ma con ciò accentuando la sottolineatura - di FIGC e LND - della inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto con cui la “cristallizzazione” dei campionati è stata decisa. Altre società, all’opposto, hanno dichiarato di aver condiviso la decisione di interruzione anticipata di cui al C.U. n. 197/A, sottolineando che il concreto pregiudizio alle loro ragioni e diritti è scaturito solo dal successivo C.U. n. 214/A, quale atto prodromico alla emanazione della classifica finale che le ha viste retrocesse (o non promosse); e per ciò esse, nel censurare l’esito del campionato, oltre a ribadire il principio dell’invocato “blocco delle retrocessioni”, sottopongono nelle conclusioni richieste di esito “alternativo” dell’esito finale, poggiando sulla circostanza che questo Collegio di Garanzia avrebbe, secondo l’art. 218, decreto legge n. 34/2020, competenza “estesa al merito”…La vicenda sottoposta all’esame del Collegio, cui la legge ha - in considerazione dell’emergenza da Covid 19 - attribuito competenza ed ambito di sindacato derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria, richiede anzitutto la valutazione circa la natura e la portata degli interessi in gioco. Anche per i campionati dilettantistici la primaria considerazione del diritto alla salute ha costituito il principio cardine che tutte le istituzioni hanno seguito, in un’ottica di bilanciamento con il principio ed il valore del merito sportivo, del calcio giocato e, non ultimo, degli sforzi economici presenti e futuri delle società sportive. Per il calcio dilettantistico, in particolare, le autorità sportive - nella interlocuzione con il Governo per i plurimi aspetti connessi - hanno ritenuto che il pericolo per la salute, gli oneri assai gravosi di prevenzione e sanificazione, riferiti ad un numero assai elevato di squadre, imponesse misure diverse e più restrittive rispetto a quanto deliberato per la Serie A, B e C del Calcio Professionistico. Ciò ha condotto, come sopra accennato, alla decisione della FIGC, in accordo con la LND, dapprima alla interruzione definitiva dei campionati dilettantistici (C.U. n. 197/A) e poi alla definizione degli esiti, affidando alla LND la compilazione delle classifiche. La questione di fondo su cui il sindacato “esteso al merito” di questo Giudice Sportivo deve, pertanto, essere esercitato è costituita dalla valutazione di ragionevolezza e proporzionalità della scelta, cui indubbiamente la FIGC era titolata ex art. 218 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, in quanto titolare del potere di organizzazione dei campionati, della loro conclusione e dei loro esiti, con soluzioni tali da garantire la tenuta complessiva del sistema sportivo del calcio dilettantistico, e nella considerazione del merito sportivo come principio guida indefettibile. L’art. 218, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici”, dispone che: “In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021”. Si tratta di una norma dello Stato, di chiusura, che evidentemente non lascia alcun dubbio circa la possibilità delle Federazioni di emanare provvedimenti derogatori, rispetto alle NOIF vigenti, per i Campionati. Già con decisione di queste Sezioni Unite n. 27/2020 del 26 giugno 2020, relativa alla conclusione delle Serie B e della Lega Pro, si sono indicati principi generali cui, per quanto non chiarito in questa sede, si può fare riferimento. Anche per i ricorsi in esame, infatti, la - eccezionalmente attribuita - cognizione estesa al merito può e deve limitarsi a stabilire se gli organi federali competenti abbiano fatto buon governo della loro potestà, anch’essa eccezionale e derogatoria, per la conclusione dei campionati dilettantistici. Le scelte operate dalla FIGC nei provvedimenti impugnati sono espressione di una discrezionalità tecnica sportiva che può essere, dunque, sindacata in questa sede giustiziale solo allorché sia manifestamente irragionevole ed illogica o nei casi di errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi (l’argomento è utile per replicare ai motivi primo e secondo proposti dalla U.S.D. Fezzanese). Ad avviso del Collegio, in tale frangente, la discrezionalità della Federazione, nell’utilizzo del potere derogatorio attribuitole dal legislatore statale, è stata esercitata in modo non irragionevole, nello spazio che la norma di legge consentiva, secondo criteri razionali che salvaguardassero al massimo il risultato conseguito precedentemente sul campo, al momento della interruzione, nel bilanciamento con le esigenze di salute pubblica. L’analisi della ragionevolezza e della proporzionalità dei provvedimenti deve, infatti, essere valutata in coerenza con l’assetto sistematico di cui non è il giudice, ma la Federazione ad essere protagonista. Non è, infatti, il giudice che governa l’assetto sportivo. La valutazione che il Collegio può svolgere è in ogni caso rapportata alla discrezionalità organizzativo-tecnica di cui il dominus è la Federazione. A riprova della non manifesta irragionevolezza dei provvedimenti adottati, può rilevarsi che la violazione di tali parametri viene, invece, sostenuta in ciascun ricorso secondo criteri soggettivi relativi a ciascuna posizione delle parti, in aperto contrasto con quella delle altre. La pretesa di ogni ricorrente (specificamente, si veda il terzo motivo della U.S.D. Fezzanese) è, in altri termini, di spiegare la irragionevolezza delle scelte, e sin anche di chiedere che il Collegio ordini l’adozione di criteri alternativi, muovendo dalla propria (comprensibile, ma non perciò trasformabile in parametro condiviso) posizione di ambizione, interessi o comunque vantaggio preteso: e ciò, come è evidente, in contrasto con speculari ed opposte posizioni e pretese di altre società. Mai, ad avviso del Collegio, può trasformarsi, quale parametro per il giudizio (ed anche nella fattispecie), la “irragionevolezza soggettiva” in irragionevolezza tout court di delibere volte a regolare, in una situazione imprevista ed imprevedibile, gli esiti dei campionati con decine e decine di squadre e numerosi giovani, senza che - al momento della interruzione - vi fossero già posizioni consolidate in una direzione o nell’altra della promozione o della retrocessione.
Massima: Il calcio dilettantistico ha ricevuto, come detto, un trattamento, a ragion veduta, diverso da quello professionistico: l’esigenza di evitare lo svolgimento di partite e, di conseguenza, di occasioni di contatto sociale per squadre che avrebbero dovuto soggiacere a spese economiche e procedure di sanificazione, considerato anche il numero delle squadre, non può evidentemente essere considerato frutto di una scelta irragionevole ed illogica, in vista del primario interesse pubblico finalizzato alla tutela della salute dei giocatori e degli staff delle squadre. L’adozione di un format nuovo è stata finalizzata alla salvaguardia delle linee di fondo dei campionati, quantomeno cercando di discostarsi il meno possibile dall’impianto ordinario. È evidente al Collegio, cui comunque non spetta valutare o “scegliere” tra le soluzioni alternative, che queste ultime, ove pure auspicate dalla larga maggioranza o totalità delle società sportive, e si pensi al “blocco delle retrocessioni”, si scontravano con opposte, serie ed assorbenti ragioni quali la necessità di evitare, ampliando a dismisura gli organici, un impatto ulteriore e negativo anche sulla prossima stagione vista l’interconnessione tra le vicende di promozioni e retrocessioni operanti per tutti i campionati.
Massima: Anche sotto il profilo della giustizia sostanziale le censure non meritano accoglimento, considerato che, al momento della c.d. cristallizzazione della classifica dei campionati, nessuna delle ricorrenti e, più in generale, nessuna delle squadre partecipanti, era, come detto, automaticamente promossa o retrocessa; ne consegue che i provvedimenti della Federazione non hanno inciso su posizioni che già allora potevano considerarsi consolidate, bensì su posizioni, potremmo dire, “fluttuanti”. Il format adottato dalla Federazione nei provvedimenti impugnati è, quindi, il risultato di uno strumento che non ha scientemente colpito gli uni o gli altri, ma ha preso atto del merito sportivo in quel dato momento. Ogni decisione diversa sarebbe stata probabilmente meno ragionevole di quella adottata, che sfugge alle censure qui proposte.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite : Decisione n. 27/2020 del 26 giugno 2020
Decisione impugnata: Comunicato Ufficiale della FIGC n. 209/A dell’8 giugno 2020, con il quale il Consiglio Federale, in virtù dei poteri attribuiti dall’art. 218, comma 1, del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, ha deliberato la retrocessione della ricorrente e l’ammissione ai play out delle società Rende Calcio 1968 S.r.l., AS Bisceglie S.r.l., Sicula Leonzio S.r.l. e AZ Picerno S.r.l.; Delibera assunta dal Consiglio Federale FIGC, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 208/A dell’8 giugno 2020, rubricato “Modalità di prosecuzione e di conclusione del campionato di Serie B nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020”, e avverso ogni altro atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta decisione; Comunicato Ufficiale n. 209/A del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio dell’8 giugno 2020, pubblicato in pari data, recante “Modalità di prosecuzione e di conclusione del Campionato di Lega Pro nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020”, nella parte relativa alle retrocessioni ed ai play out; Comunicato Ufficiale n. 209/A del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio dell’8 giugno 2020, pubblicato in pari data, recante “Modalità di prosecuzione e di conclusione del Campionato di Lega Pro nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020”;
Parti: Cosenza Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie B - Trapani Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie B - F.C. Rieti s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico -Rimini F.C. s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico - A.Z. Picerno s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico - Olbia Calcio 1905 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico - Alma Juventus Fano 1906 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico -A.C. Gozzano Calcio sr.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico
Massima: Rigettati tutti i ricorsi avverso la delibera del Consiglio Federale di cui Comunicato Ufficiale della FIGC n. 209/A dell’8 giugno 2020 “Modalità di prosecuzione e di conclusione del Campionato di Lega Pro nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020” con la quale, per l’emergenza COVID, è stato decretato - secondo il posizionamento alla data di sospensione del campionato - la retrocessione delle società ultime classificate e l’ammissione ai play-out per le altre secondo un nuovo format….La vicenda sottoposta all’esame del Collegio di Garanzia, cui la legge ha – in questa situazione determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 – attribuito in via eccezionale competenza in unico grado “estesa al merito”, pone anzitutto l’esigenza di individuare natura e portata degli interessi in gioco che, sia il legislatore nazionale, sia gli organismi sportivi, hanno necessariamente tenuto in considerazione. Per i campionati professionistici la doverosa considerazione dell’interesse primario alla salute pubblica ha, evidentemente, costituito il principio guida che le istituzioni responsabili hanno seguito anche laddove, con la decisione di riprendere i campionati, sono state introdotte deroghe e formalità idonee a non sacrificare il valore del merito sportivo, del calcio giocato e, non ultimo, l’impegno anche economico sostenuto e da sostenere da parte delle società sportive. Nel momento in cui si è deciso di sospendere le competizioni, nessuna squadra partecipante ai Campionati di Serie B e di Lega Pro era matematicamente promossa o retrocessa. Ne consegue che i provvedimenti adottati dalla Federazione non hanno inciso su posizioni che già allora potevano considerarsi consolidate, bensì su posizioni che, di converso, potevano definirsi fluttuanti ed instabili, poiché fondate sulla mera probabilità di mantenere quella collocazione in classifica al termine della stagione, come pure di poterla migliorare o anche peggiorare. Al momento della decisione sulla ripresa delle competizioni fino alla fine di agosto 2020, le decisioni oggi contestate sono state assunte in presenza di visioni diverse, che si sono nel tempo, almeno in parte, modificate, e che portavano istanze, anche piuttosto radicali, come il “blocco delle retrocessioni”, ovvero semplicemente alternative alle scelte su cui, infine, nel voto di Consiglio Federale, la maggioranza qualificata favorevole è stata raggiunta, con il voto, significativamente favorevole per quanto qui interessa, della rappresentanza della Lega di riferimento. La questione di fondo su cui il sindacato “esteso al merito” di questo Giudice Sportivo deve essere esercitato è l’ambito, la ragionevolezza e la proporzionalità della scelta cui indubbiamente la FIGC era titolata ex art. 218 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, in quanto espressione del potere di organizzazione dei campionati, della loro conclusione e dei loro esiti, con soluzioni tali da garantire la tenuta complessiva del sistema sportivo del calcio professionistico, e nella considerazione del merito sportivo come principio guida indefettibile (tale argomento può ritenersi utile anche in relazione alle osservazioni della A.C. Gozzano Calcio S.r.l.). Le plurime censure proposte, toccando questioni di fondo comuni alle ricorrenti e proposte con riferimento alle squadre sia del Campionato di Serie B sia di quello di Lega Pro, devono essere esaminate quali temi di principio di diritto sportivo, anche nell’esercizio del potere nomofilattico del Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite
Massima: ….Con riferimento alla presunta mancata considerazione, nei provvedimenti impugnati, del merito sportivo, viene innanzitutto dedotta la violazione di quanto stabilito dalla Circolare UEFA 24/2020 del 24 aprile 2020. La censura non è fondata. Detta circolare delineava, in piena emergenza epidemiologica, uno “scenario ideale”, uno “scenario preferibile” ed una “opzione estrema”, in merito alla conclusione dei campionati: “data l’attuale situazione imprevista e senza precedenti causata da Covid-19 le associazioni nazionali e le leghe si trovano ad affrontare una situazione in cui il completamento delle loro competizione nazionali è a rischio […] lo scenario ideale, qualora la situazione pandemica lo consenta, è di completare le competizioni nazionali attualmente sospese consentendo alle squadre di calcio di qualificarsi per le competizioni UEFA per club in base al merito sportivo nel loro formato originale. Se questo risultato non fosse possibile, in particolare a causa di problemi di calendario, […] sarebbe preferibile che le competizioni nazionali sospese riprendessero con un formato diverso in modo tale da permettere comunque alle società di qualificarsi sulla base del merito sportivo determinato dal completamento di tali competizioni con il diverso formato. L’opzione estrema dovrebbe prevedere, in caso di impossibilità di completare le competizioni nazionali, l’individuazione delle squadre titolate a partecipare alle coppe europee per club sulla base del merito sportivo, per quanto possibile in queste circostanze eccezionali […] la procedura per individuare i club dovrebbe basarsi su principi oggettivi, trasparenti e non discriminatori”. Trattasi, a ben vedere, di linee guida che conferivano alle Federazioni calcistiche nazionali degli spunti, generali, rispetto al tema della prosecuzione/conclusione dei campionati; le stesse, pertanto, non possono essere considerate come mandatory directives tali da essere di diretta applicabilità nei singoli ordinamenti giuridici sportivi. Da un lato, la stessa Circolare, come detto, indica opzioni e non stabilisce prescrizioni invalicabili. In secondo luogo, come si chiarirà più avanti, la scelta della FIGC è stata, ricorrendone le condizioni, di optare per una delle tre indicate dalla stessa UEFA, e cioè quella “intermedia”: ripresa delle competizioni con un “formato diverso” tale da permettere alle squadre di qualificarsi sulla base del merito sportivo. In terzo luogo, con l’art. 218, d.l. 34/2020, alla FIGC è stata attribuita la potestà di adottare, in deroga alle disposizioni vigenti dell’ordinamento sportivo, disposizioni per la prosecuzione e la conclusione dei campionati. Da tali brevi riferimenti, ritiene il Collegio che, proprio a seguito delle tre opzioni indicate dalla UEFA, l’ordinamento italiano abbia costruito regole speciali, con necessaria copertura legislativa primaria (che, come detto, mai una circolare UEFA avrebbe garantito), affinché l’opzione “formato diverso” e “garanzia del merito sportivo” si potesse concretizzare. La censura, dunque, (in merito alla quale si sono intrattenute tutte le ricorrenti, ma specificamente la A.C. Gozzano Calcio S.r.l. con i motivi sub B e F) non coglie nel segno poiché, come i successivi motivi chiariscono, si fa questione non di aver disatteso la Circolare UEFA – giacché, invece, se ne è raccolta una delle tre opzioni indicative – ma di avere, semmai, non ragionevolmente disciplinato la sostanza del “formato diverso” perché violativo del “merito sportivo”, che pure rappresenta l’obiettivo dichiarato del C.U. impugnato.
Massima: …Con un secondo articolato motivo, viene adombrata la irragionevolezza, da cui scaturirebbe l’illegittimità dei CC.UU. impugnati, delle misure in concreto adottate, e rispetto ad esse si sollecita a questo Collegio un sindacato nell’ambito della discrezionalità che ha condotto la FIGC, escluse le molte opzioni alternative, a stabilire regole derogatorie per la “regular season” del Campionato Lega Pro e ad introdurre, secondo quanto lamentano le squadre di Serie B ricorrenti, criteri di imprevedibilità ed incertezza nell’ulteriore possibile nuova sospensione, tali da ingenerare incertezze assolute a fronte di onerosi impegni alle stesse imposti (tra l’altro, si veda il motivo sub D della A.C. Gozzano Calcio). L’art. 218, comma 1, del decreto-legge – 19 maggio 2020, n. 34, recante “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici”, dispone che “In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021”. Trattasi di una norma dello Stato, di chiusura, che evidentemente non lascia alcun dubbio circa la possibilità delle Federazioni di emanare provvedimenti inerenti ai campionati che si svolgono sotto la loro egida. La questione è, dunque, rivolta allo scrutinio sull’esercizio della scelta, in deroga, operata dalla Federazione. Le scelte operate dalla FIGC nei comunicati ufficiali impugnati sono espressione di una discrezionalità tecnica che può essere sindacata in questa sede giudiziale solo allorché sia “macchiata” da manifesta irragionevolezza ed illogicità. Invero, secondo l’insegnamento della giurisprudenza amministrativa in tema di discrezionalità esercitata dalla commissione aggiudicatrice che, mutatis mutandis, ben può attagliarsi alla presente fattispecie, “La discrezionalità tecnica esercitata dalla C.S.A. non implica una manifestazione di volontà, vale a dire un’attività di scelta e di ponderazione tra più interessi pubblici e privati, ma è una manifestazione di giudizio, consistente in un'attività diretta alla valutazione e all’accertamento di fatti. La Commissione, nell'effettuare le valutazioni e nell'attribuire i punteggi, in linea di massima, applica concetti non esatti, ma opinabili, con la conseguenza che può ritenersi illegittima solo la valutazione che, con riguardo alla concreta situazione, è manifestamente illogica, vale a dire che non sia nemmeno plausibile, e non già una valutazione che, pur opinabile nel merito, sia da considerare comunque ragionevole” (T.A.R. Lazio – Roma, sez. I^, 6 febbraio 2020, n. 1581). La valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Federazione risulta insindacabile in questa sede giurisdizionale (rectius giustiziale) salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza del suo operato (in argomento, Con. Stato, sez. V^, 30 dicembre 2019, n. 8909 e Id., 26 novembre 2018, n. 6689). Tale sindacato rimane, pertanto, limitato ai soli casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi. Con riferimento alla Lega Pro, si è previsto che il Campionato non venisse riavviato secondo il calendario ordinario; il suo esito viene così individuato utilizzando la classifica finale dei tre gironi di Lega definita in base alla classifica di ciascun girone come cristallizzatasi alla data di sospensione del Campionato, con l’utilizzo di determinati criteri correttivi e, ove possibile, attraverso lo svolgimento di playoff e playout per determinare le squadre destinate alla promozione/retrocessione. Quanto alle retrocessioni, la delibera impugnata prevede la retrocessione diretta dell’ultima classificata e la partecipazione ai playoff e playout per le quattro squadre classificatesi dal penultimo al quintultimo posto. Osserva il Collegio che, in questo frangente, la discrezionalità della Federazione, nell’utilizzo del potere derogatorio attribuitole dal legislatore statale, è stata esercitata in modo non irragionevole, nello spazio che la norma di legge consentiva, secondo criteri razionali che salvaguardassero al massimo il risultato conseguito precedentemente sul campo, nel bilanciamento con le esigenze di salute pubblica. Senza contare che le prescrizioni ivi contenute si collocano esattamente nel solco delle linee di indirizzo della UEFA. La scelta, per la Lega Pro, di adottare – occorrendo per la conclusione della stagione 23 turni, incompatibili con la conclusione entro il 31 agosto 2020 – un formato diverso di “brevi playoff e playout” non può dirsi irragionevole giacché: si mantiene l’impianto generale delle promozioni/retrocessioni; non si incide su situazioni già consolidate, poiché nessuna delle 60 squadre aveva matematicamente conseguito la promozione o era retrocessa; l’automatismo in promozione e in retrocessione riguarda la prima e l’ultima di ogni girone; i playout per la retrocessione non prevedono anche la partita di ritorno, proprio per limitare il numero delle gare e quindi nuove occasioni di rischio per la salute e oneri significativi di sanificazione.La scelta, contestata, di non bloccare le retrocessioni, che avrebbe portato ad un aumento notevole nell’organico per la stagione successiva e che già figurava nella delibera 196/A C.F. non impugnata, pare in realtà al Collegio ragionevole, giacché la tenuta complessiva del sistema sportivo va considerata nella interrelazione tra le varie categorie di Campionati e tra la stagione attuale e quella successiva, sicché un “formato diverso”, più vicino possibile a quello che, come di regola, prevede promozioni, retrocessioni, playoff e playout (ancorché resi “brevi” dal potere derogatorio riconosciuto dalla legge), sfugge all’invocato sindacato di questo Collegio che, ad accogliere la pretesa ricorrente, dovrebbe sostituire la sua funzione di “giustizia sulla fattispecie” a quella di “costruzione di una fattispecie”, cioè di un’azione di governo dell’organizzazione sportiva che sfugge a qualsivoglia giudice ove, come nel caso in esame, la lamentata irragionevolezza non emerge. Del resto, a riprova della non manifesta irragionevolezza dei provvedimenti adottati, può rilevarsi come tale presunta irragionevolezza venga sostenuta e declinata nei vari ricorsi secondo criteri soggettivi, confacenti ciascuno alla particolare posizione ed allo specifico interesse di ognuna delle parti, talvolta finanche in contrasto rispetto a quelli delle altre parti, tanto che ciò che si palesa irragionevole ed è proposto in alternativa da parte di un ricorrente, risulta all’opposto ragionevole per talaltro. In tal guisa, viene alla luce una sorta di irragionevolezza soggettiva - fondata su mere valutazioni individuali che, come tali, non tengono conto dell’insieme - e mai oggettiva, realmente connessa a considerazioni obiettive e funzionali all’unità ed alla coerenza sistemica. Ne consegue che tali valutazioni soggettive non possono essere accolte. Né può essere lamentata una disparità di trattamento per la diversa scelta (di proseguire i campionati) effettuata per la Serie A e per la Serie B, tenuto conto delle differenti problematiche organizzative e sciali prese in considerazione.
Massima: …Per quanto riguarda, poi, la censura delle squadre militanti in Serie B, Cosenza e Trapani, il profilo attiene alla contraddittorietà tra il C.U. n. 196/A, punto 4 – il quale prescriveva che prima della ripresa delle competizioni si sarebbe dovuto precisare quali sarebbero stati i potenziali effetti di una nuova sospensione per emergenza sanitaria prima della fine del campionato – e la mancanza di alcune indicazioni nell’atto impugnato, sicché le squadre sarebbero chiamate ad impegni gravosi senza che si possano, come attendevano, ipotizzare i vari scenari connessi a diversi esiti conclusivi, in caso anticipati, del campionato. A prescindere dal rilievo che, come eccepisce la FIGC, Trapani ha ripreso a giocare, dubitandosi con ciò del suo persistente interesse a coltivare la censura, questa non ha fondamento. La delibera n. 208/A, impugnata, ha funzione integrativa del C.U. n. 196/A, e dunque – intervenuta la legge nazionale conferente alla FIGC il potere di deroga al formato e alla “regular season” - con la decisione di riprendere il campionato si precisa che, in caso di nuova sospensione prima del 20 agosto, la conclusione prevederebbe un “formato diverso” con brevi playoff e playout, cioè esattamente quanto accade, non irragionevolmente, per il campionato di Lega Pro. Non possono, dunque, le squadre ricorrenti partecipanti oggi alla Serie B dolersi della incertezza di prospettiva o della violazione del citato C.U. n. 196/A, giacché appunto l’esito – denegato ma considerato – di una nuova sospensione della Serie B sarebbe quello che già ora, con regola diversa e non irragionevole, è stabilito per concludere il campionato di Lega Pro.
Massima:… censure volte a contestare la violazione dell’art. 49 delle NOIF. La delibera impugnata individua e disciplina il "formato diverso" con il quale il Campionato si dovrà concludere alla luce dell’impossibilità oggettiva di concluderlo secondo il calendario ordinario. Orbene, tale formato, pur ispirandosi a quello ordinario, costituisce a tutti gli effetti un modello nuovo e diverso, con una propria autonomia. I playoff e i playout previsti dal suddetto formato per individuare le quattro squadre da promuovere in Serie B e le nove squadre da retrocedere sono altra cosa rispetto ai playoff e ai playout disciplinati dall'art. 49 delle NOIF che, non a caso, non viene mai richiamato nella delibera de qua. Non si deve dunque muovere da un raffronto con l’art. 49 per stabilire se il provvedimento impugnato è legittimo o meno, in quanto si tratta di una disposizione che – regolando il formato ordinario – non trova nel caso di specie applicazione. Costituirebbe, pertanto, un errore di prospettiva domandarsi se la delibera impugnata violi o meno una norma che non si applica. L’art. 49 costituisce, piuttosto, un mero parametro di riferimento sul quale è stato costruito un modello nuovo, pensato al fine di consentire il superamento delle difficoltà che rendevano oggettivamente impossibile la conclusione del campionato secondo il formato ordinario; un modello pienamente consentito, in quanto espressione dell’ampia discrezionalità e dei poteri derogatori riconosciuti alla Federazione dall’art. 218 del d.l. 34/2020. Tale norma – giova evidenziare – ha carattere eccezionale, attribuendo alle Federazioni, “in considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19” il potere di “adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020”. È, quindi, evidente che la Federazione aveva certamente il potere di derogare al modello ordinario, e lo ha fatto; e una deroga, per definizione, implica la disapplicazione della norma regolare. Ne consegue che la delibera impugnata non è sindacabile sotto il profilo della sua legittimità se non sotto il profilo della manifesta illogicità; vizio che, tuttavia, nel caso di specie non si ravvisa, in quanto il modello che la Federazione ha creato nell’ottica di salvaguardare il più possibile il risultato conseguito sul campo e assumendo come parametro di riferimento le regole individuate all’inizio del Campionato, appare logico e razionale (e con ciò si risponda alle doglianze sub B, C e D della A.C. Gozzano Calcio). Osserva, infine, il Collegio, al di là di tali aspetti, che siffatto nuovo formato è altresì coerente se lo si osserva nell’ambito del bilanciamento tra esigenza di “giocare” e tutela della salute, atteso che è prevista la disputa di una gara unica, evitando così ulteriori trasferte che potrebbero aumentare il rischio di nuovi contagi. La conclusione sul punto è che, nell’equilibrio difficile tra posizioni individuali di legittima aspirazione di ciascuna società sportiva, il modello prescelto appare: tale da non stravolgere l’ordinario sistema di cui anche l’art. 49 cit. è espressione; necessariamente derogatorio rispetto alle regole ordinarie, giacché l’imprevedibilità e gravità della pandemia hanno richiesto, in tempi strettissimi, cambiamenti eccezionali e, speriamo, irripetibili nell’organizzazione delle competizioni sportive; ragionevolmente orientato a salvaguardare il merito sportivo, non essendovi, al momento della sospensione, alcuna situazione già definita nel senso della promozione o della retrocessione; volto a corrispondere alle richieste associative di tutela prioritaria della salute, e quindi armonizzando con essa interessi, societari o associativi, la cui piena soddisfazione inevitabilmente non si è potuta conseguire. Fermo restando quanto sin qui osservato, si evidenzia inoltre, per quanto riguarda, nello specifico, il ricorso contraddistinto dal n. R.G. 24/2020 proposto dalla società F.C. Rieti S.r.l., che: il principio del “merito sportivo”, di cui la ricorrente lamenta la violazione nell’ambito del primo motivo di ricorso, trascende il mero risultato agonistico e involge, non solo la prestazione sportiva nel suo complesso, ma anche il comportamento tenuto dai partecipanti durante il dispiegarsi dell’intera competizione (rectius, campionato), che – si rammenta - deve essere improntato al rispetto dei principi della lealtà, della correttezza e della probità “in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (art. 4 CGS FIGC), principi non derogabili nemmeno in una situazione di “straordinaria eccezionalità”, come quella venutasi a creare in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ne deriva che chi, come la ricorrente, è stato sanzionato ai sensi dell’art. 8, comma 1, del CGS FIGC con la “penalizzazione di uno o più punti in classifica”, deve patirne le conseguenze afflittive, a prescindere dai tempi e modi in cui viene portata a conclusione la competizione. Questo anche a salvaguardia della “par condicio” tra tutte le società partecipanti alla competizione stessa….Le sorti delle altre squadre fuoriescono dal perimetro dell’interesse a ricorrere dell’esponente, laddove, come nel caso di specie, non viene allegata la sussistenza di alcuna diretta correlazione tra la propria posizione in classifica (e le conseguenze che ne derivano) e l’invocata retrocessione delle prime.
Massima:…per i soli contenziosi riguardanti le società Rimini e Rieti, che la FIGC ha adombrato, rispetto ad essi, l’ammissibilità dei relativi ricorsi per omessa notifica degli stessi alle contro interessate società Monza, Vicenza e Reggina. La censura è infondata. Si rammenta che il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie di cui all’art. 218 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce, all’art. 2, comma 2, che “Il giudizio è introdotto tramite ricorso trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata, sia alla parte intimata che alla Federazione di appartenenza, se diversa dalla parte intimata”. L’art. 3, comma 2, riconosce poi agli eventuali controinteressati la facoltà di costituirsi nel termine perentorio di tre giorni dalla data di pubblicazione della notizia del ricorso sul sito internet del CONI. Dalla lettura delle disposizioni precedenti emerge con tutta evidenza che non sussiste alcun obbligo in capo al ricorrente di trasmettere il ricorso altresì ai controinteressati, e che pertanto, ai fini dell’ammissibilità del ricorso medesimo, è necessario e sufficiente che lo stesso sia notificato alla parte intimata. Nel caso di specie, la controparte è la FIGC; avendo le ricorrenti assolto l’onere di notifica nei confronti della stessa, i ricorsi sono da ritenersi, al pari degli altri in discussione in questa sede, ammissibili.