Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezioni Unite: Decisione n. 38 del 04/07/2018

Decisione impugnata: Delibera di approvazione dei Nuovi Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate adottata, il 9 aprile 2018, dal Consiglio Nazionale del CONI, limitatamente alla parte in cui ha modificato il capo 5.4 ("Elezione facoltativa dei rappresentanti degli ufficiali di gara nei consigli federali") ed il capo 5.5 ("Attribuzione del diritto di voto ad atleti, tecnici ed ufficiali di gara per l'elezione degli organi direttivi diversi dal consiglio federale") dei previgenti Principi Fondamentali introducendo, quale condizione per l'esercizio delle facoltà ivi attribuite agli ufficiali di gara delle Federazioni Sportive Nazionali, il richiamo alle disposizioni dei regolamenti delle relative Federazioni Internazionali di appartenenza; nonché per l’annullamento di ogni atto prodromico, preliminare e presupposto alla predetta delibera.

Parti: Associazione Italiana Arbitri/Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Massima: Il ricorso è improcedibile…Ed infatti, ha giustamente specificato il CONI che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n. 138/1992, le delibere del CONI concernenti norme di funzionamento e di organizzazione e quelle concernenti l'ordinamento dei servizi sono assoggettate all'approvazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo (ora Presidenza del Consiglio dei Ministri) e divengono esecutive se, nel termine di venti giorni dalla data di ricezione, non vengono formulati motivati rilievi per vizi di legittimità. L'approvazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pertanto, ha natura costitutiva dell'efficacia di tali delibere, ma tale approvazione nella specie non è mai avvenuta. Solo per completezza, può aggiungersi che i Principi Fondamentali deliberati dal CONI, e approvati dal Ministero competente, prevalgono sulle autonome determinazioni delle Federazioni Sportive, sicché, a tale riguardo, è evidentemente infondata l'eccezione di incompetenza dedotta da controparte. Ritiene il Collegio che, quindi, meriti accoglimento la preliminare eccezione di improcedibilità sollevata dal CONI. Ed invero, l’Associazione ricorrente articola le sue doglianze avverso un provvedimento che allo stato non ha ancora acquisito efficacia, perché non ancora approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ne consegue che non può essersi verificata alcuna lesione della situazione giuridica soggettiva della Associazione.

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