Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 7 del 04/06/10  – www.coni.it Decisione impugnata: Decisione di diniego del rilascio della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2010-2011 da parte della Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA in data 15/05/10 Parti: Cagliari Calcio spa Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: Ai fini del rilascio della Licenza UEFA occorre che il responsabile tecnico della prima squadra sia un allenatore professionista di prima categoria. Nel Manuale delle Licenze UEFA vengono minutamente indicati il termine per la presentazione della domanda e della documentazione richiesta ed un ulteriore termine perentorio per presentare documentazione integrativa o supplementi di informazione. Prescrive specificamente poi l’art. P. 12 A del Manuale delle Licenze UEFA: “…il responsabile tecnico della prima squadra dev’essere in possesso di una delle seguenti qualifiche…allenatore professionista di prima categoria ai sensi del regolamento del settore tecnico…”. Il rilascio della Licenza viene deciso dalla competente Commissione sulla base dei requisiti posseduti e dalla documentazione presentata entro il termine perentorio suindicato. Nel caso di specie, in esito al tempestivo controllo documentale era risultato, quale responsabile tecnico della prima squadra, un allenatore professionista di seconda categoria. Poiché la qualificazione richiesta dal Manuale per il responsabile tecnico della prima squadra (allenatore professionista di prima categoria) costituisce un requisito (contraddistinto dalla lettera A) indispensabile per la concessione della Licenza, alla riscontrata mancanza di tale qualificazione al momento del riscontro non poteva non conseguire il diniego della Licenza da parte della Commissione di primo grado, diniego correttamente confermato dalla Commissione di secondo grado. La ricorrente contesta tale decisione sostenendo che in realtà responsabile tecnico della prima squadra continuava ad essere l’allenatore professionista di prima categoria. Detto allenatore, si assume, esonerato temporaneamente dall’incarico per ragioni disciplinari, era stato sostituito, previa autorizzazione della FIGC, per breve tempo (dal 14 aprile al 16 maggio 2010) dall’allenatore professionista di seconda categoria. L’allenatore professionista di prima categoria però era rimasto nell’organico ed aveva riassunto tempestivamente (dopo il breve periodo anzidetto) la carica di responsabile tecnico della prima squadra. L’UEFA (Confederazione delle Federazioni Europee) è un ente di diritto svizzero che delega l’espletamento di alcune funzioni, nell’ambito del procedimento di rilascio delle licenze, alla competente Federazione nazionale (nel caso di specie, a quella Italiana), cui però non  è certamente consentito di derogare alle norme del Manuale. Ne discende che l’autorizzazione alla sostituzione anzidetta poteva avere validità nell’ambito dei regolamenti federali, non certo nell’ambito direttamente e minutamente regolato dalla Confederazione delle Federazioni europee. Poiché nel caso di specie al momento del prescritto esame, eseguito immediatamente dopo la scadenza del termine definitivo, era risultato dalla documentazione presentata un responsabile tecnico privo della necessaria qualifica, correttamente era stato confermato il diniego della Licenza UEFA, a nulla evidentemente rilevando che la richiesta qualifica fosse posseduta da altro allenatore sia pure compreso nell’organico (ma, al momento del controllo, non designato né operante quale responsabile della prima squadra).

 

Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 2 del 26/05/09  – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera di diniego del rilascio della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2009/2010  da parte della Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA della F.I.G.C. del 15 maggio 2009 Parti: A.C. Chievo Verona S.R.L. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: E’ idoneo e sufficiente, ai fini del legittimo diniego della licenza UEFA, anche il difetto di  un solo requisito di cui ai criteri “A” del Manuale delle Licenze UEFA versione 2.1.Il caso di specie: La Commissione di primo grado Licenze UEFA ha deciso di non accogliere la domanda avanzata  dalla società per ottenere la Licenza UEFA relativamente alla stagione sportiva  2009 – 2010, rilevando quanto segue. Nonostante le reiterate richieste, la società non aveva dimostrato di essersi adeguata ai numerosi requisiti, prevalentemente infrastrutturali ed in particolare relativi allo stadio, requisiti la cui mancanza era stata più volte rilevata. Detta società si limitava a giustificare la non rispondenza  agli standards prescritti con la propria impossibilità di intervenire direttamente, appartenendo la  proprietà dello stadio e dei relativi impianti al Comune (cui peraltro sarebbe stata  richiesta, a più riprese, l’esecuzione delle necessarie opere). La Commissione di secondo grado, nella seduta del 15 maggio 2009, ha respinto il ricorso  presentato dalla società sulla base delle seguenti considerazioni:

a)  la società ricorrente non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti la cui mancanza era  stata puntualmente contestata, affermando di non avervi potuto provvedere “in quanto  l’impianto è di proprietà del Comune”;

b)  la circostanza, però, non poteva esimere la società ricorrente dal rispetto di tutti i requisiti,  infrastrutturali e non, essenziali per il rilascio della Licenza;

c)  la chiesta remissione in termini per “fare eliminare dal Comune le anomalie riscontrate e far  porre in essere le opere necessarie” non rientrava nei limiti di cognizione demandata alla  Commissione giudicante. Al riguardo, la Commissione di secondo grado ha osservato quanto segue:

a)  la F.I.G.C., nell’ambito del procedimento di rilascio della Licenza, è priva di qualunque  discrezionalità, giacché agisce su delega dell’UEFA (assetto ordinamentale  sovranazionale);

b)  difetta il rispetto di una pluralità di criteri infrastrutturali in relazione all’impianto di gioco e  ricorrono omissioni documentali dettagliatamente elencate e regolarmente contestate (Mod.  TCP 10.1).

c) ricorre la mancanza, sostanzialmente ammessa dalla ricorrente di plurimi requisiti  riguardanti la idoneità strutturale e funzionale dell’impianto dello stadio di proprietà  comunale;

d)  l’eventuale obbligazione che verrebbe assunta dal Comune, da considerarsi comunque  inter alios, non poteva esonerare la società dai precisi adempimenti e requisiti  indispensabili per ottenere la licenza UEFA; e) è sufficiente l’inosservanza anche di uno solo dei criteri “A” (art. 3.2) del manuale delle  licenze UEFA per il diniego della Licenza;f) la convenzione di uso, valida fino al 30 giugno 2010, cui si fa riferimento nelle contestazioni,  non è quella relativa allo stadio, ma quella di altro campo di allenamento (viene  indicato il diverso impianto GFK): trattasi di circostanza, peraltro irrilevante, a fronte delle  altre innumerevoli irregolarità; g) vi è la conclamata mancanza di: - plurimi requisiti infrastrutturali di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32,

33, 34 del Manuale,

- certificato di agibilità dello stadio valido almeno fino al 30 giugno 2010;

- licenza di uso e di esercizio rilasciata al legale rappresentante della società; - locale di pronto soccorso all’interno dell’impianto GFK;

h) risulta evidentemente inammissibile la proposta domanda di rimessione in termini perché:- essa esorbita dai limiti di competenza della Commissione di 2^ grado;

- trattasi di domanda incompatibile con un procedimento a struttura impugnatoria (sindacato di  mera legittimità) i) in ogni caso la società potrebbe ricorrere ad altra struttura.

 

Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 2 del 26 maggio 2009  – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA della F.I.G.C., in data 15 maggio 2009, relativa a reclamo avverso la delibera di diniego del rilascio della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2009/2010 – www.figc.it

Parti: A.C. Chievo Verona s.r.l. contro della Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ idoneo e sufficiente, ai fini del legittimo diniego della licenza UEFA, anche il difetto di un solo requisito di cui ai criteri “A” del Manuale delle Licenze UEFA versione 2.1.

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 13 giugno 2007– www.coni.it

Decisione impugnata: Provvedimento di diniego di rilascio della licenza UEFA

Parti: F.C. Messina Perolo S.Rl. contro F.I.G.C.

Massima: Nel procedimento di arbitrato previsto dal Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della licenza UEFA deve negarsi la legittimazione passiva dell’Ufficio licenze UEFA della FIGC, della Commissione di secondo grado presso l’Ufficio Licenze UEFA della FIGC e della Commissione di primo grado presso l’Ufficio Licenze UEFA della FIGC, i quali, costituendo meri uffici della FIGC, sono privi di rilevanza esterna e di propria capacità giuridica, distinta da quella dell’ente (la FIGC) cui l’attività da essi svolta è direttamente imputabile. Le domande proposte dalla Ricorrente, dunque, devono ritenersi rivolte esclusivamente nei confronti della FIGC, pure evocata in arbitrato.

Massima: La FIGC, nell’ambito del procedimento di rilascio delle licenze UEFA alle società ad essa affiliate, agisce (art. 2.1.2, quarto paragrafo del Manuale) su delega dell’UEFA, ente di diritto svizzero, confederazione delle federazioni europee di calcio, la quale ha introdotto, a livello europeo, un sistema di licenze per l’ammissione delle società alle competizioni per club da essa organizzate; l’attività svolta dalla FIGC ai sensi del Manuale ed il rilascio di una licenza, dunque, non costituisce esplicazione da parte della FIGC della funzione prevista dall’art. 12 della l. 23 marzo 1981 n. 91, ma attività svolta esclusivamente nel quadro dei principi dettati dall’UEFA ed al fine dell’organizzazione da parte dell’UEFA di competizioni riferibili unicamente all’UEFA stessa.

Massima: Deve respingersi l’eccezione preliminare di improponibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, formulata dalla FIGC sul rilievo della mancanza in capo alla Ricorrente del titolo sportivo necessario per la partecipazione alle competizioni UEFA, atteso che una licenza può essere chiesta anche da qualunque società partecipante al Campionato di Serie B, in quanto l’ottenimento della stessa può costituire un elemento qualificante della società e dei rapporti tra questa e i suoi interlocutori (art. 2.1.2, terzo paragrafo del Manuale).Massima: Devono condividersi le osservazioni della Ricorrente in relazione alla sussistenza del potere, in capo al Collegio Arbitrale, di esaminare i fatti e i documenti depositati in arbitrato, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento della licenza UEFA, poiché il Regolamento ad hoc conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, legate al “tipo” di vizio denunciabile, con la conseguenza che di fronte al Collegio Arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla “legittimità”, ma anche al “merito” della decisione impugnata; allo stesso modo dal carattere devolutivo dell’impugnazione proposta e dalla piena cognizione della controversia spettante a questo Collegio Arbitrale deriva l’assorbimento delle censure svolte dalla Ricorrente alle decisioni impugnate sotto il profilo della carenza di motivazione e alla compressione del diritto della difesa della Ricorrente, poiché lo svolgimento dell’arbitrato ha consentito, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa, l’esame della controversia di fronte a giudicante investito del potere di conoscerla.

Massima: Deve ritenersi inammissibile la produzione in udienza innanzi al Collegio Arbitrale da parte della Ricorrente di documentazione non depositata nell’ambito del procedimento di rilascio della licenza UEFA, nei termini prescritti dal Manuale.

Massima: La società non può ottenere la licenza UEFA quando: non risultano integralmente soddisfatti i requisiti sportivi previsti dal Manuale con riferimento al criterio S.01A: manca, infatti, un coerente programma d’uso degli impianti destinati ad alcune squadre delle categorie giovanili, in ragione della dimostrata insufficienza degli spazi di allenamento derivante dalla concorrente utilizzazione degli impianti da parte di giocatori allievi, giovanissimi sperimentali e scuole calcio fino a un totale di 146 calciatori da impiegare su due campi (uno normale, uno di calcio ad otto) per un lasso temporale massimo di due ore e mezzo in un giorno; non risultano integralmente soddisfatti i requisiti infrastrutturali previsti dal Manuale con riferimento al criterio I.13B, stante la mancanza di qualsiasi documentazione relativa al titolo giuridico di disponibilità dell’uso dei campi; non risultano altresì integralmente soddisfatti i requisiti economico-finanziari previsti dal Manuale con riferimento al criterio F.1.04A: la Ricorrente non ha infatti documentato nei termini perentori stabiliti dal Manuale medesimo l’avvenuto pagamento dei debiti nei confronti dell’ENPALS in relazione al periodo luglio-dicembre 2005, né nei confronti del tesserato, di cui è stata allegata la liberatoria con riferimento ad una sola mensilità.

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