Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.: Decisione n. 12 del 06/05/2015 – www.coni.it
Decisione impugnata: Richiesta per ottenere (in sintesi) la convocazione – da parte dell’adito Collegio di Garanzia dello Sport o da parte di un soggetto designato dallo stesso Collegio di Garanzia – dell’Assemblea della Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, per deliberare sull’ordine del giorno indicato nella medesima istanza (" a) revoca del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo; b) nomina, per il periodo intercorrente sino al termine del quadriennio olimpico in corso, del Presidente, dei due Vice Presidenti, nonché dei componenti del Consiglio Direttivo; c) esame ed approvazione del bilancio al 30 giugno 2014 della Lega Pro, corredato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti; d) azione di responsabilità nei confronti del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti previa autorizzazione della FIGC").
Parti: A.C. Tuttocuoio 1957 San Miniato/ Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico
Massima: Nessun rilievo può essere attribuito al fatto che, nel caso in esame, l’atto di accesso al Collegio di Garanzia dello Sport sia stato denominato ‘istanza’, anziché ricorso. Premesso che le due denominazioni possono reputarsi sostanzialmente equivalenti, occorre osservare che l’istanza formulata dalle Società indicate in epigrafe è stata presentata al Collegio di Garanzia con le modalità previste dagli artt. 54 e segg. del vigente Codice della Giustizia Sportiva; e, al di là della ininfluente denominazione, l’atto di instaurazione di questo procedimento non presenta vizi formali che impediscano al Collegio di Garanzia di entrare nel merito delle domande formulate, vagliandone l’ammissibilità e la fondatezza.