Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.: Decisione n. 1 del 28/11/2014  www.coni.it

Decisione impugnata: Determinazione della Sezione Medica del Settore Tecnico della FIGC del 7 agosto 2014 con la quale è stata negata al ricorrente l'autorizzazione all'accesso in panchina con la prima squadra di società professionistiche

Parti: Massimo De Prezzo/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport dichiara inammissibile il ricorso proposto dal medico chirurgo iscritto alla Federazione Medico Sportiva avverso la determinazione della Sezione Medica del Settore Tecnico della FIGC del 7 agosto 2014 con la quale è stata negata al ricorrente l'autorizzazione all'accesso in panchina con la prima squadra di società professionistiche. Osserva il Collegio, preliminarmente, che dagli atti di causa è emerso che il provvedimento impugnato è stato notificato alla Società Barletta Calcio, parte istante della richiesta autorizzazione alla presenza in panchina del dr. – omissis -, il quale non ha fornito prova circa la titolarità della notifica dell’atto impugnato. Pertanto, appare chiaro che il provvedimento impugnato è rivolto ad altro soggetto rispetto all’odierno ricorrente: dal sistema delle norme vigenti, non è consentito al soggetto non destinatario del provvedimento impugnare quest’ultimo. Il diniego alla autorizzazione non può essere impugnato dal dr. – omissis - che non è stato inciso direttamente da tale atto. Conseguentemente, l’odierno ricorrente è privo della legittimazione ad agire e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale parziale e ordinanza del 6 dicembre 2013 –  www.coni.it   

Parti: Lega Italiana Calcio Professionistico / Lega Nazionale Professionisti Serie B

Massima: Il merito della controversia non è ancora immediatamente accessibile per avere la difesa della Lega serie B obiettato, in particolare, che manca in capo a Lega Pro la serie dei requisiti che l’art. 77 c.p.c. impone per l’azione in giudizio del rappresentante volontario; segnatamente, fa difetto alla Lega Pro, almeno quale “procuratore … preposto a determinati affari” (nella specie, quello relativo al c.d. “contributo di mutualità”), il conferimento espresso e per iscritto del potere di “stare in giudizio per il preponente”, questi essendo da individuare nella singola società sportiva associata. Secondo un'interpretazione letterale della norma è necessario che il potere rappresentativo processuale sia attribuito a chi abbia una procura speciale o generale e che risulti da atto scritto. Infatti, il potere rappresentativo processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori, a norma del cit. art. 77, può essere conferito esclusivamente a colui che sia già investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. E il difetto di potere rappresentativo processuale si pone come causa di esclusione della legitimatio ad processum del rappresentante, l' accertamento della quale, trattandosi di un presupposto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio quale questione inerente alla regolarità del contraddittorio, sicché rimane comunque rilevabile d'ufficio. Il legislatore ha previsto delle deroghe al principio per cui il rappresentante volontario nel campo sostanziale si deve comunque munire della rappresentanza processuale con apposito atto scritto, prevedendo dispensa per gli atti urgenti e le misure cautelari, nonché stabilendo una presunzione di conferimento al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore. E’ assai risalente il dibattito sull’effettiva portata della prescrizione del codice di rito e non mette conto qui evocarne i termini talora assai incerti e sempre dubitativi dei suoi esiti, ritenendo il Collegio di muovere -anche in omaggio alla prevedibilità delle opzioni giudiziali quale fattore positivo di certezza nelle relazioni tra le parti- dal corrente indirizzo per cui la rappresentanza sostanziale della quale un soggetto può dotarsi rimane di per sé insufficiente a consentire, per il rapporto di cui questi divenga procuratore, anche l’azione in giudizio (o, il che è lo stesso, davanti agli arbitri). La novità di tale questione incidente sopra la legittimazione processuale di Lega Pro impedisce di per sé di attingere (o di speculare sopra) gli esiti confermativi della legittimazione ad agire della medesima parte che, senza che il tema fosse stato lì rilevato o dedotto, risultano dal “Lodo arbitrale parziale”, notoriamente pronunciato dal T.N.A.S. (anche) tra le stesse parti in data 16 settembre 2011 (§ 17). Dunque, il Collegio deve rilevare che -nonostante la capacità rappresentativa di diritto sostanziale appaia sufficientemente conferita per il rapporto in questione la Lega Pro non esibisce alcuna procura speciale per iscritto che valga ad accreditarne la qualità di parte legittimata a rappresentare in giudizio le società associate alla stessa. E il Collegio, per conseguenza, non può che escludere che la stessa Lega Pro abbia titolo rappresentativo dei diritti altrui nella presente azione. Sennonché, a impedire la definizione in rito del giudizio che potrebbe conseguirne vale la spèndita, sufficientemente netta, altresì del nome e dell’interesse proprio dell’ente associativo in quanto tale; spèndita che è stata operata da Lega Pro, avendo quest’ultima dichiarato di agire “anche per conto e nell’interesse delle proprie associate”, oltre che -evidentemente- proprio. E non può esservi dubbio che la Lega Pro abbia, in relazione ai c.d. “diritti collettivi” (qual è quello per cui è causa), un sufficiente interesse proprio ad agire, almeno in sede dichiarativa, stante il monopolio della gestione di tali “diritti collettivi” che univocamente risulta dall’art. 1, comma 3, lett. d.1. e d.2. dello Statuto versato agli atti del procedimento. Pertanto, le domande di Lega Pro possono (comunque) trovare esame nel merito (soltanto) assumendo l’ammissibilità delle stesse in relazione alla situazione giuridica soggettiva che è propria della Lega Pro, e non già dei singoli suoi associati. In particolare, deve riconoscersi alla Lega Pro, in virtù della non contestata sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle singole società sportive “attualmente” associate, di una dichiarazione attributiva al Consiglio direttivo della stessa Lega Pro del potere di stabilire i “criteri di ripartizione” (anche) delle “somme riconosciute per mutualità”, fino all’adozione di quello risolventesi nel “non procedere alla distribuzione per motivate ragioni”. Allora, non pare dubbio al Collegio che specialmente ai fini dell’esercizio di siffatti poteri, poteri discrezionali senz’altro propri dell’ente associativo sebbene in ultimo funzionali alla tutela di posizioni soggettive risalenti fino ai singoli che all’ente risultano “attualmente” associati, l’ente associativo vanti un proprio interesse concreto e attuale (almeno) alla tutela dichiarativa alla quale si limita a dare corso il presente giudizio. In definitiva, il merito delle domande di Lega Pro è accessibile nella misura in cui tramite le stesse ne risulti l’avvalimento in nome proprio di diritti altrettanto propri, non potendosi viceversa ammettere domande dichiaratamente proposte in nome e nell’interesse altrui (per difetto delle condizioni di cui all’art. 77 c.p.c.) né in nome proprio ma per far valere diritti altrui (mancando, a norma dell’art. 81 c.p.c., l’indefettibile norma primaria di abilitazione alla sostituzione processuale, peraltro regolarmente causativa di processo con pluralità di parti necessaria).

 

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