Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Prima Sezione: Decisione n. 39 del 11/08/2016 – www.coni.it

Decisione impugnata: delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 44/A del 4 agosto 2016, con la quale, escludendola dalla procedura di ripescaggio, non è stata concessa alla predetta società la Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al Campionato di Divisione Unica della Lega Italiana Calcio Professionistico, per la stagione sportiva 2016 – 2017

Parti: U.C. Albinoleffe s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport, per  il sopravvenuto difetto di interesse per la ricorrente a coltivare il ricorso lo dichiara improcedibile, atteso che, nel rispetto della graduatoria di merito già esistente, in virtù del rigetto del ricorso della società Cavese – posta in posizione sopravanzata rispetto alla Albinoleffe - la società titolata di diritto a ricoprire il vuoto di organico e, come tale, ad occupare il decimo ed ultimo posto disponibile nell’ambito del Campionato di Divisione Unica della Lega Italiana Calcio Professionistico, per la stagione sportiva 2016 – 2017, risulta essere proprio l’U.C. Albinoleffe s.r.l.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite: Decisione n. 42 del 08/09/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: deliberazione del Consiglio Federale FIGC del 17 luglio 2015 – bozza con cui si sono stabiliti nuovi criteri (rispetto alla delibera emanata dalla medesima Autorità in data 30 giugno 2015) per la sostituzione di società che non parteciperanno al campionato di loro competenza per la stagione sportiva 2015/2016

Parti: Matera Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport dichiara improcedibile il ricorso, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, proposto dalla società avverso la delibera del Consiglio Federale FIGC del 17 luglio 2015 – bozza con cui si sono stabiliti nuovi criteri (rispetto alla delibera emanata dalla medesima Autorità in data 30 giugno 2015) per la sostituzione di società che non parteciperanno al campionato di loro competenza per la stagione sportiva 2015/2016, a seguito di decisioni degli organi di giustizia sportiva e la della deliberazione del Consiglio Federale FIGC di cui al C.U. n. 327/A, pubblicata in data 30 giugno 2015, nella parte in cui viene stabilito di imporre il versamento di un contributo di € 1.000.000.,00 per il ripescaggio nel campionato di Serie B limitatamente all’ipotesi in cui il versamento venga considerato come condizione di ammissibilità della domanda di ripescaggio e non come condizione di accesso alla Serie B per le squadre che abbiano ottenuto il ripescaggio e che, quindi, previa delibera di ammissione, ricevano la richiesta di pagamento del contributo straordinario, atteso che la parte istante nel corso dell’udienza, ha dichiarato che allo stato non sussiste interesse alla coltivazione dei gravami, e che, pertanto, è venuto meno l’interesse ad agire nei confronti dei provvedimenti impugnati

 

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