Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite :  Decisione n. 87/2019 del 23 ottobre 2019

Decisione impugnata: Pretesa della LNPB di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in Serie B, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione e quindi avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia, ed in ogni caso per la privazione di effetti, di quanto previsto dagli artt. 3, Capo I, art. 7 Capo II, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalle società ricorrenti.

Parti: A.C. Chievo Verona S.r.l. ed Empoli F.C. S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B

Massima: Va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso. Facendo riferimento a quanto affermato dal Collegio di Garanzia nella decisione n. 71 del 2015, la Lega ha sostenuto che il termine di impugnazione delle delibere assembleari, per le società non già associate alla Lega, deve farsi decorrere dalla data in cui le stesse depositano la domanda di iscrizione al campionato, con la conseguenza che, nella fattispecie, il ricorso avrebbe dovuto essere presentato entro 30 giorni dal 21 giugno (e quindi entro lunedì 22 luglio 2019). L’eccezione non è fondata. Il Collegio, meglio precisando quanto affermato nella citata precedente decisione n. 71 del 2015, ritiene che per le società non già associate alla Lega, il termine per l’impugnativa di delibere già precedentemente approvate debba farsi decorrere, come sostenuto dalle ricorrenti, dal momento in cui le società hanno avuto formale comunicazione dell’approvazione della loro richiesta di concessione della licenza nazionale, con la conseguente (certa) ammissione al campionato di Serie B (e quindi all’associazione). Nella fattispecie, come si rileva dagli atti, tale data deve farsi decorrere dal 4 luglio 2019, con la conseguente tempestività del ricorso proposto dalle società Chievo Verona ed Empoli.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Quarta: Decisione n. 50 del 10/07/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: La pretesa della L.N.P.B. di far gravare sulla ricorrente un prelievo sulle risorse ad essa spettanti, come da nota prot. n. 614 del 6 aprile 2017, con cui la predetta Lega ha disposto, a carico del Palermo, l'addebito della somma di € 2.000.000,00 da valere a decurtazione delle somme che la L.N.P.A. distribuisce tra le squadre militanti nel massimo campionato e rinvenienti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, nonché dell’omessa opposizione della L.N.P.A. al forzoso addebito in danno alla ricorrente e di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale

Parti: U.S. Città di Palermo S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B e Lega Nazionale Professionisti Serie A

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport dichiara inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso proposto dalla società per la declaratoria di illegittimità della pretesa della L.N.P.B. di far gravare sulla ricorrente un prelievo sulle risorse ad essa spettanti, come da nota prot. n. 614 del 6 aprile 2017, con cui la predetta Lega ha disposto, a carico del Palermo, l'addebito della somma di € 2.000.000,00 da valere a decurtazione delle somme che la L.N.P.A. distribuisce tra le squadre militanti nel massimo campionato e rinvenienti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, nonché dell’omessa opposizione della L.N.P.A. al forzoso addebito in danno alla ricorrente e di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale. Riveste carattere preliminare l’esame dell’eccezione di tardività del ricorso formulata da parte resistente, ai sensi dell’art. 59 CGS, nonchè dell’eccezione avversa in ordine all’inapplicabilità al giudizio de quo del termine di 30 giorni ivi previsto. Come è noto, l’art. 59 CGS dispone che il ricorso innanzi al Collegio di Garanzia va proposto “entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata”. L’art. 54, comma 3, assegna alla competenza del Collegio di Garanzia, altresì, la decisione, quale Giudice in unico grado, delle “controversie ad esso devolute (…) dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali”. Per l’instaurazione di tale giudizio il CGS non prevede alcuno specifico termine. L’art. 30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C. dispone che “Le controversie (…) per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonchè dalle norme federali”. Il giudizio de quo rientra nei casi in cui il Collegio di Garanzia è chiamato a decidere in unico grado, ex art. 54, comma 3, CGS, in combinato disposto con l’art. 30, comma 3, Statuto F.I.G.C., sopra citati, trattandosi di controversia per la quale non sono “previsti (…) i gradi interni di giustizia federale”, stante che, all’epoca dei fatti in causa, la ricorrente non era associata alla L.N.P.B. e, pertanto, non poteva giovarsi del procedimento impugnatorio previsto dall’art. 6.15 dello Statuto di Lega B. Questo principio è stato già affermato da questo Collegio in un precedente giudizio vertente tra le stesse parti oggi in causa e su medesimo oggetto (decisione n. 71 del 16 dicembre 2015). Non vi è stata allora contestazione in ordine all’applicazione del termine di 30 giorni di cui all’art. 59 sopra citato, bensì soltanto in ordine alla determinazione del dies a quo. In proposito, questo Collegio ha chiarito che tale termine “non può decorrere da un momento antecedente a quello in cui la deliberazione in questione è divenuta vincolante nei confronti della società del Palermo, mediante la sua adesione alla Lega di Serie B”. In tale decisione il Collegio ha, infatti, rilevato che il Palermo, pur non avendo partecipato all’assemblea nella quale era stata adottata la delibera con la quale erano state determinate modalità e ammontare del “contributo di solidarietà promozione”, avrebbe comunque dovuto impugnare la delibera nel termine di 30 giorni dalla sua conoscenza (ai sensi dell’art. 59 CGS), decorrente dalla sua iscrizione al campionato di Serie B. In merito all’applicabilità dell’art. 59 CGS al caso in specie, questo Collegio ritiene di dare continuità al suo precedente, espresso nella decisione n. 40 del 2016, nel quale ha affermato che “la disciplina relativa alla proposizione del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport risulta modellata su un giudizio di tipo impugnatorio, nel quale si propongono censure avverso una decisione, nel breve termine di trenta giorni dalla pubblicazione di essa. La disciplina dell’instaurazione del giudizio è unica, si tratti di procedimenti proposti avverso decisioni adottate dagli organi di giustizia federali ovvero di giudizi in unico grado, relativi ad atti e provvedimenti del CONI o riconducibili alla competenza residuale del Collegio di Garanzia”. Avverso la generale operatività del principio sopra espresso non risulta decisiva l’eccezione sollevata dal Palermo, secondo cui “l’art. 59 Codice di giustizia sportiva prevede lo stretto termine decadenziale di 30 giorni con specifico riguardo ai giudizi di impugnazione delle decisioni assunte dagli organi di giustizia federale”. Detta eccezione richiama la ricorrente questione riguardante la delimitazione dell’area di confine tra interpretazione estensiva e analogia. L’aspetto problematico della questione attiene al fatto che entrambi i procedimenti ermeneutici comportano un’estensione della regola dettata dalla norma, e non è agevole stabilire se il significato di una formulazione normativa sia riferibile o meno alla fattispecie oggetto di giudizio e, dunque, se l’estensione operata resti interpretativa ovvero diventi, invece, analogica. Conformemente al comune insegnamento, pur nella distinzione concettuale tra i due procedimenti, la delimitazione del confine tra di essi va riferita ad una questione di grado: con l’interpretazione estensiva si rimane all’interno dei possibili significati letterali della disposizione normativa, ma adeguando la sua portata letterale all’effettiva volontà legislativa; con l’analogia si va oltre, presupponendo essa una lacuna e, dunque, un ambito che non offre spazi di manovra per l’interprete. Questo Collegio ritiene che la corretta interpretazione dell’art. 59 CGS non consenta di rinvenire una lacuna legislativa in tutti i casi, come quello in esame, nei quali il ricorso, proposto davanti al Collegio di Garanzia, è indirizzato avverso un atto, ritenuto lesivo degli interessi della ricorrente, che è stato adottato all’interno dell’ordinamento sportivo, quand’anche tale atto non sia stato emesso dagli organi  della giustizia federale, bensì nell’esercizio delle funzioni di organizzazione delle attività sportive o di regolazione dei rapporti fra le partecipanti alle attività sportive, che sono svolte dalle Federazioni sportive o anche dalle Leghe. Tale statuizione è in linea con le regole generali di ermeneutica del diritto, secondo cui l’interprete non deve basarsi sul dato meramente letterale della norma, bensì deve indagare l’intenzione del legislatore qual è tradotta nella sua ratio legis. In proposito si deve ricordare, richiamando la precedente decisione di questo Collegio n. 40 del 2016, che il sistema della giustizia sportiva è “improntato al rispetto di un criterio di massima concentrazione e celerità nella definizione delle controversie, con l’evidente scopo di garantire il regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati, che sarebbe compromesso se non fosse garantita la chiusura dei procedimenti contenziosi entro tempi certi e rapidi.  (…)  Le indicate esigenze di concentrazione e celerità trovano riscontro, del resto, proprio nella disciplina del procedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, laddove si prevede non solo un termine per la proposizione del ricorso estremamente contenuto (trenta giorni), ma anche che l’intero procedimento deve essere definito entro sessanta giorni dal deposito del ricorso”. Né si può ritenere che i termini per impugnare la delibera in questione si siano riaperti per la ricorrente in relazione alla circostanza che la stessa, dopo aver partecipato al campionato di Serie A (e corrisposto per due annualità il contributo di promozione), è stata ora nuovamente retrocessa in Serie B.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Quarta Sezione : Decisione n. 71 del 29/12/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: Nullità/annullamento della nota del 25 settembre 2015 (comunicata il 5 ottobre 2015) con cui la predetta Lega Serie B ha disposto, a carico della ricorrente, l’addebito della somma di € 1.500.000,00 da valere a decurtazione delle somme che la Lega di Serie A distribuisce tra le squadre militanti nel massimo campionato e rinvenienti dalla commercializzazione dei diritti televisivi

Parti: U.S. Città di Palermo S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport dichiara l’inammissibilità per tardività del ricorso proposto dalla società con il quale si chiede che sia dichiarata l’illegittimità della pretesa della Lega Nazionale di serie B, con l’acquiescenza della Lega Nazionale di serie A, di far gravare sulla ricorrente un prelievo di risorse corrispondente al contributo promozione per i due anni di permanenza nella massima serie calcistica successivi al primo e che sia dichiarata la nullità della nota del 25 settembre 2015, comunicata il successivo 5 ottobre, con la quale la Lega di Serie B ha disposto l’addebito della somma di € 1.500.000,00, quale contributo promozione dovuto alle società della Lega di Serie B, con invito ad effettuare il pagamento dell’importo alle date del 30/9/2015, 30/11/2015 e 31/3/2016 e che sia dichiarata la nullità o disposto l’annullamento della delibera del 29 novembre 2012 dell’Assemblea della Lega di Serie B, con cui è stata modificata la disciplina del contributo di solidarietà, ora trasfusa nel Codice di Autoregolamentazione, all’art. 1, punto 1.1, Capo I, oltre che dell’omessa opposizione della Lega di serie A all’addebito forzoso. Ciò premesso è ora possibile passare all’esame della controversia. Si è rilevato nell’esposizione in fatto che la società del Palermo contesta la pretesa della Lega di Serie B, di cui alla nota del 25 settembre 2015, comunicata il successivo 5 ottobre, relativa all’addebito della somma di € 1.500.000,00, quale contributo di solidarietà promozione, a seguito della permanenza in Serie A per il secondo anno, dovuto alla stessa Lega di Serie B, da ridistribuire alle società ad essa aderenti. Tale pretesa è basata sulla delibera dell’Assemblea della Lega del 29 novembre 2012, assunta nella stagione 2012/2013, con cui è stata disposta una modifica del contributo di solidarietà promozione, essendosi previsto il pagamento, da parte delle squadre promosse in Serie A, oltre che della somma di € 3.000.000,00 per il primo anno, di € 1.500.000 per il secondo anno di permanenza nella massima serie e di € 2.000.000,00 per il terzo anno. Tale deliberazione (trasfusa nel Codice di Autoregolamentazione all’art. 1, punto 1.1, Capo I) è contestata dal Palermo nella parte in cui essa prevede il versamento del contributo anche per il secondo e terzo anno di permanenza in Serie A. La ricorrente, perciò, ha chiesto la dichiarazione di nullità o l’annullamento di essa, oltre che della richiamata nota del 25 settembre 2015. La Lega di Serie B, nel costituirsi, ha eccepito la tardività del ricorso proposto dalla società del Palermo. Essa ha rilevato che l’instaurazione del procedimento ha avuto luogo a distanza di tre anni dalla data di adozione della deliberazione e di due anni dal momento in cui essa è diventata vincolante per il Palermo, a seguito dell’iscrizione alla Lega di Serie B nella stagione 2013/2014, conseguente alla retrocessione dalla Serie A alla fine della stagione 2012/2013. L’eccezione è fondata. Deve premettersi che non vi è contestazione riguardo al fatto che la deliberazione del 2012 esplichi effetto vincolante nei confronti della società del Palermo, nonostante il fatto che essa all’epoca non fosse associata alla Lega di B, giacché, come sottolinea la stessa società ricorrente, è proprio tale carattere vincolante che legittima la società alla proposizione del ricorso in questa sede. La circostanza che la società abbia aderito alla Lega in stagione successiva a quella di adozione della deliberazione, se, per un verso, non esclude che essa abbia diritto di contestarne la legittimità, nella propria qualità di associata e destinataria degli effetti, non può tuttavia comportare la possibilità di esercitare tale diritto senza limiti di tempo. Ciò è diretta conseguenza dell’esigenza (che è normalmente garantita dal termine di 10 giorni concesso agli associati per la proposizione, avverso le delibere assembleari, del reclamo del quale si è fatto prima cenno) di garantire la certezza delle regole, che sarebbe gravemente compromessa laddove si sganciasse la possibilità di contestare le decisioni degli organi della Lega dall’osservanza di termini di decadenza. Esigenza, peraltro, particolarmente sentita in un settore quale quello dei contributi di solidarietà, nel quale entrano in gioco aspetti incidenti sull’equilibrio finanziario delle singole società, nonché sull’equilibrio competitivo e, quindi, su elementi che richiedono la presenza di regole certe, che consentano una corretta programmazione da parte delle società e delle Leghe. Posto che il termine per proporre ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport non può che essere quello di trenta giorni previsto in via generale per la proposizione dei ricorsi dall’art. 59, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, occorre, però, stabilire quale debba essere il dies a quo, a partire del quale tale termine inizia a decorrere. È chiaro che il termine non può decorrere da un momento antecedente a quello in cui la deliberazione in questione è divenuta vincolante nei confronti della società del Palermo, mediante la sua adesione alla Lega di Serie B. Tale momento deve farsi invece coincidere con l’iscrizione della società alla Lega di Serie B e con la sottoscrizione, in data 28 giugno 2013, degli atti di ricognizione di debito con contestuale cessione di credito a garanzia, per gli importi di € 3.000.000,00, € 1.500.000,00 ed € 2.000.000,00, dovuti a titolo di contributo promozione, rispettivamente, per il primo, per il secondo e per il terzo anno di permanenza nella massima serie. Il compimento di questi atti segna, infatti, il momento in cui le previsioni della deliberazione hanno acquisito efficacia vincolante anche nei confronti della società del Palermo e in cui quest’ultima ha acquisito piena conoscenza della portata e degli effetti di tali previsioni, con l’assunzione delle obbligazioni che ne sono derivate. Ma, anche a non voler condividere tale impostazione, volendo valorizzare, come fa la ricorrente, il dato costituito dal concretizzarsi dei presupposti di fatto a fondamento dell’obbligazione di pagare le somme previste per gli anni successivi al primo di permanenza in Serie A, il dies a quo di decorrenza del termine non potrebbe comunque collocarsi in un momento successivo a quello in cui la società del Palermo si è assicurata la permanenza nella massima serie per il secondo anno consecutivo, coincidente con la conclusione del campionato 2014/2015. È questo, infatti, l’evento cui è condizionato il sorgere dell’obbligazione scaturente dalla più volte richiamata previsione del Codice di Autoregolamentazione. Anche ponendosi nella (non condivisa) prospettiva della ricorrente, il termine risulta pertanto irrimediabilmente scaduto. Né appare condivisibile l’argomento, dedotto dalla ricorrente per contrastare l’eccezione di tardività, secondo cui la modifica della disciplina del contributo di solidarietà promozione è stata correttamente contestata unitariamente all’atto applicativo, costituito dall’intimazione di pagamento notificata il 5 ottobre 2015. L’argomento della ricorrente rievoca il noto principio, proprio del processo amministrativo, secondo cui l’onere di impugnazione della disciplina regolamentare sorge solo in presenza dell’atto applicativo, che determina la concreta lesione della sfera giuridica del destinatario e attualizza l’interesse all’eliminazione della norma regolamentare. Tale problematica, tuttavia, è estranea alla fattispecie in questione, in cui l’insorgenza dell’obbligazione a carico dell’associata è connessa in modo diretto alla sua adesione alla Lega e (poi) alla sua permanenza nella massima serie. La richiesta di pagamento notificata il 5 ottobre 2015, non è peraltro nemmeno un atto applicativo, nel senso propugnato dalla ricorrente, ma è semplicemente la domanda di adempimento di un obbligo che è sorto in conseguenza dell’adesione alla Lega e del concretizzarsi dei presupposti di fatto previsti a base dell’obbligazione in questione. Discende da quanto sopra precisato che il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezione Prima: Decisione n. 29 del 30/07/2015www.coni.it

Decisione impugnata: provvedimento del Comitato Regionale Lombardia LND - Comunicato Ufficiale n. 61 del 28 aprile 2015 

Parti: F.C.D. Olmi Cesano /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti 

Massima: E’ infondata la dedotta eccezione di tardività del ricorso, in quanto, com’è evidente, il ricorso della F.C.D. Olmi Cesano, pur tendendo, come risultato finale, all’annullamento del provvedimento del Comitato Regionale Lombardia (LND) pubblicato con comunicato ufficiale n. 61 del 28/04/2015, si pone, sotto il profilo processuale, come gravame avverso la decisione assunta il 28/05/2015 dallo stesso Comitato Regionale Lombardia, che ha respinto il ricorso ex art. 44 CGS F.I.G.C. (e tanto è espressamente chiarito nel ricorso introduttivo, a pag 2, sotto la rubrica C “decisione impugnata ovvero oggetto del ricorso”); perciò: il ricorso che qui ci occupa è stato tempestivamente proposto in data 25/06/2015.

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