Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sez. iscrizione/ammissione campionati professionistici:  Decisione n. 58/2019 del 25 luglio 2019

Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 16/A del 12 luglio 2019, con la quale è stata respinta la domanda di riammissione della A.S. Bisceglie al Campionato di Serie C, stagione sportiva 2019/20, nonché “di tutti gli atti presupposti, connessi e e/o conseguenti al gravato provvedimento”, quali in particolare la Relazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dell’1 luglio 2019 e le certificazioni e comunicazioni della Lega Italia Calcio Professionistico in essa richiamate, nonché i Comunicati Ufficiali F.I.G.C. n. 122/A del 21 maggio 2019, n. 146/A del 20 giugno 2019 e n. 101/A del 17 aprile 2019, come modificato dal C.U. n. 131/A del 24 maggio 2019.

Parti: A.S. Bisceglie s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico

Massima: Rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di notificazione alla controinteressata (Paganese Calcio). Si deve in primo luogo precisare che non si ravvisa alcuna norma che esplicitamente affermi l’inammissibilità del ricorso non notificato ai controinteressati, sicché, in assenza di specifica predisposizione normativa, una tale sanzione non pare prospettabile, essendo semmai il rimedio individuabile in un provvedimento di integrazione del contraddittorio, come avvenuto in taluni precedenti (cfr., Alta Corte di Giustizia Sportiva, n. 22/2012, Ostuni Basket)… E’ tuttavia decisivo sul tema constatare, pur ravvisandosi nella specie un soggetto portatore di una posizione di interesse rispetto al ricorso, che l’attuale disciplina non impone la notifica del ricorso ai controinteressati. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche stabilisce, infatti, una specifica differente modalità di tutela dell’interesse di terzi alla conoscenza del ricorso. L’art. 2, comma 3, stabilisce che il ricorso debba essere trasmesso, via pec, alla parte intimata e alla Federazione di appartenenza se diversa dalla parte intimata, entro il termine di due giorni dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato. La parte intimata deve costituirsi con atto trasmesso via pec alla ricorrente e depositato presso la Segreteria del Collegio entro due giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso (che peraltro coincide con il termine ultimo per la notificazione del medesimo) (art. 3, comma 1). La posizione degli eventuali controinteressati è specificamente regolata dall’art. 3 comma 2, ai sensi del quale questi ultimi “possono costituirsi, con le medesime modalità” – e ciò è da intendersi con le modalità previste per la costituzione del resistente – “nel termine perentorio di due giorni dalla data di pubblicazione della notizia del ricorso sul sito internet del CONI, da effettuarsi a cura della Segreteria … immediatamente dopo il deposito del ricorso … e comunque non oltre 24 ore”. Risulta dunque evidente che il relativo procedimento predispone un apposito strumento di tutela della posizione dei controinteressati e disciplina le loro eventuali iniziative processuali, affidato alla pubblicità assicurata dalla pubblicazione del ricorso nel sito internet del CONI – strumento di conoscibilità sicuramente meno pregnante della previsione di un onere di notificazione individuale, ma non irrazionale né pregiudizievole del diritto di difesa dei terzi, in considerazione della ristrettissima schiera dei potenziali controinteressati, ai quali ben si può richiedere di sorvegliare il sito del CONI durante il brevissimo arco di tempo concesso per la proposizione dei ricorsi – e alla previsione di un termine decadenziale per  la costituzione del controinteressato,  la cui ristrettezza si giustifica in ragione delle specialissime esigenze di celerità del procedimento.

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