Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezioni Unite: Decisione n. 1 del 11/01/2016 – www.coni.it
Decisione impugnata: delibera del Presidente Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C. del 7 agosto 2015 (di cui al C.U. n. 89/A) con la quale è stato fissato il termine entro il quale “le società interessate all’eventuale sostituzione, ai sensi dell’art. 49, lett. c) – Lega Nazionale Dilettanti – delle NOIF della società F.C. Castiglione s.r.l. rinunciataria al campionato di Divisione Unica-Lega Pro 2015/2016 devono presentare le domande ed effettuare i relativi adempimenti” al fine di “consentire alla Lega Nazionale Dilettanti di esprimere la nona squadra” da promuovere in Divisione Unica Lega Pro;
Parti: Unione Sportiva Dilettantistica 1913 Seregno Calcio s.r.l./ Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport dichiara inammissibili gli atti di intervento avanzati dalle società nel procedimento introdotto da una società con la quale è stata impugnata la delibera del Presidente Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C. del 7 agosto 2015 (di cui al C.U. n. 89/A) con la quale è stato fissato il termine entro il quale “le società interessate all’eventuale sostituzione, ai sensi dell’art. 49, lett. c) – Lega Nazionale Dilettanti – delle NOIF della società F.C. Castiglione s.r.l. rinunciataria al campionato di Divisione Unica-Lega Pro 2015/2016 devono presentare le domande ed effettuare i relativi adempimenti” al fine di “consentire alla Lega Nazionale Dilettanti di esprimere la nona squadra” da promuovere in Divisione Unica Lega Pro. Per quanto attiene agli interventi proposti dalle società F.C. Forlì s.r.l. e A.S. Gubbio 1910 s.r.l., gli stessi – come già ritenuto e dichiarato con l’ordinanza collegiale del 3 settembre 2015 (ord. n. 37/2015) – devono reputarsi inammissibili. Infatti, entrambe le società intervenienti erano titolari di una posizione autonomamente legittimante avverso il provvedimento oggi impugnato; e tenuto conto che il termine per la proponibilità del ricorso era ancora pendente alla data dell’udienza di discussione. Inoltre, le modalità di presentazione e di notifica degli atti di intervento di entrambe le dette società non sono idonee a salvaguardare il rispetto del principio del contraddittorio. Pertanto, entrambi i detti interventi (come già disposto con la citata ordinanza collegiale) devono essere dichiarati inammissibili. In ogni caso, per completezza, giova rilevare che, sostanzialmente, entrambi gli interventi in esame sono sostenuti dagli stessi motivi già svolti dalla ricorrente società Seregno; onde, per tutte le ragioni già illustrate in motivazione, entrambi gli interventi – delle Società Forlì e Gubbio – devono reputarsi infondati nel merito.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezioni Unite: Ordinanza n. 37 del 03/09/2015 – www.coni.it
Decisione impugnata: delibera del Presidente Federale del 7 agosto 2015, con la quale è stato fissato il termine entro il quale le società interessate alla sostituzione, ai sensi dell'art. 49, lett. C, NOIF, della società F.C. Castiglione S.r.l.
Parti: Unione Sportiva Dilettantistica 1913 Seregno Calcio s.r.l./ Federazione Italiana Giuoco Calcio/ F.C. Forlì s.r.l./A.S. Gubbio 1910 s.r.l.
Massima: Il Collegio di Garanzia delibera la non ammissione degli interventi delle società nel procedimento introdotto da altra società avverso la delibera del Vice Presidente Vicario della LND, pubblicata in data 5 agosto u.s. con C.U. n. 67, che respingeva la domanda di ammissione della ricorrente al Campionato Nazionale di Serie D per la stagione 2015/2016, in quanto le stesse sono titolari di una posizione autonomamente legittimante avverso il provvedimento oggi impugnato e che il termine per la proponibilità del ricorso è tutt’ora pendente; che in aggiunta le modalità di presentazione e notifica degli interventi non sono idonee a salvaguardare il rispetto del principio del contraddittorio