Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Quarta Sezione: Decisione n. 40 del 05/09/2016 – www.coni.it

Decisione impugnata: Accertamento del diritto della Lega Italiana Calcio Professionistico ad ottenere dal Vicenza Calcio S.p.a. il pagamento del contributo di mutualità dovuto per le stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016 e, in caso di rilascio, in favore del Vicenza Calcio, della Licenza Nazionale Serie B 2016/2017, anche per la stagione sportiva 2016/2017, con condanna delle resistenti, ciascuna per quanto di spettanza e ragione, al versamento, in favore della ricorrente, della somma di € 774.685,35, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, per ciascuna stagione sportiva

Parti: Lega Italiana Calcio Professionistico/Vicenza Calcio S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B

Massima: E’ valida la procura alle liti rilasciata su un foglio separato ed allegata ai documenti inoltrati via pec unitamente al ricorso in cui però si fa menzione di “procura in calce”. Il Codice della Giustizia Sportiva del CONI detta una disciplina relativa all’introduzione del giudizio e, in genere, al deposito degli atti di parte improntata a un criterio di massima semplificazione e informalità. Basti pensare, in proposito, che la disciplina della proposizione del ricorso si riduce alle previsioni secondo le quali esso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata e copia di esso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado del giudizio ovvero alle stesse parti personalmente (art. 59, 1° comma, del Codice). Ciò risulta pienamente coerente con la disciplina di cui all’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva, dedicato ai principi del processo sportivo, che, pur prevedendo che gli organi di giustizia sportiva conformino la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, prevede che ciò debba avvenire nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. In questo quadro di semplificazione, il riferimento rigoroso alle norme del codice di procedura civile, relative alle modalità di conferimento della procura alle liti, appare, se non fuor di luogo, non del tutto adeguato a cogliere i tratti della relativa disciplina nell’ambito del procedimento sportivo. Non è condivisibile, invero, l’impostazione della ricorrente, che, sulla scorta delle previsioni relative al contenuto del ricorso, giunge ad escludere la necessità di produzione della procura alle liti, ritenendo sufficiente la sola indicazione. Deve, tuttavia, ammettersi il valido conferimento del potere di rappresentanza in tutti i casi in cui non sussistano dubbi in ordine alla provenienza dell’atto dal soggetto munito della legale rappresentanza dell’ente o società che agisce o resiste in giudizio, nonché in ordine al conferimento in relazione al giudizio di cui si tratta. La stessa giurisprudenza della Suprema Corte, d’altra parte, ha adottato un approccio non formalistico alla problematica, ritenendosi sufficiente, ai fini del rispetto del requisito di cui all’art. 83, 3° comma, c.p.c. (nel testo modificato dall’art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141) della materiale congiunzione tra il foglio separato su cui è stata apposta la procura e l’atto cui essa accede, la sussistenza di un complesso di elementi che consentano di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi (Cass, civ., sez. lav., 27 maggio 2009, n. 12332; Cass. civ., sez. lav., 23 aprile 2004, n. 7731; Cass. civ., Sez. Un., 18 settembre 2002, n. 13666). L’insussistenza di concreti dubbi in relazione al conferimento del potere di rappresentanza per la proposizione del ricorso rende ragione anche dell’infondatezza dell’ulteriore osservazione della resistente riguardo all’impossibilità di stabilire con certezza la riferibilità della procura al giudizio in questione.  Occorre tenere conto che si è in presenza di una procura alle liti conferita con atto rilasciato il 27 giugno 2016, relativa a un procedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, che, in effetti, è stato proposto il successivo 29 giugno. Tale circostanza, di per se stessa, depone nel senso della concreta riferibilità della procura al giudizio proposto nei confronti del Vicenza Calcio e della Lega Nazionale di Serie B (sulla rilevanza anche dell’elemento temporale, Cass. civ., sez. I, 27 dicembre 2011, n. 28839).

Massima: Quanto, infine, alla mancanza di sottoscrizione digitale, è chiaro che si tratta di argomento privo di fondamento, giacché la relativa previsione, di cui all’art. 83, 3° comma, c.p.c., riguarda la costituzione in giudizio con modalità telematica, disciplinata in relazione al rito civile.

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport rimette alle Sezioni Unite la questione relativa all’esatta portata della norma (art. 59 CGS-CONI) per la quale il giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport deve essere proposto nel termine di trenta giorni e, segnatamente, all’eventuale applicabilità di essa anche in relazione a controversie di natura patrimoniale attinenti alla soddisfazione di diritti di credito, nell’ambito di giudizi in unico grado e, per il caso che tale termine sia ritenuto applicabile, la questione concernente i criteri per definirne la decorrenza.

 

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