Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite :  Decisione n. 87/2019 del 23 ottobre 2019

Decisione impugnata: Pretesa della LNPB di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in Serie B, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione e quindi avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia, ed in ogni caso per la privazione di effetti, di quanto previsto dagli artt. 3, Capo I, art. 7 Capo II, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalle società ricorrenti.

Parti: A.C. Chievo Verona S.r.l. ed Empoli F.C. S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B

Massima: Il Collegio di Garanzia è competente a decidere in merito al ricorso proposto avverso il provvedimento della LNPB di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in Serie B…Non vi è, poi, contestazione sulla circostanza che il giudizio in questione, come già affermato in casi analoghi dalla Sezione IV, rientri fra i casi in cui il Collegio di Garanzia è chiamato a decidere in unico grado, ex art. 54, comma 3, CGS, in combinato disposto con l’art. 30, comma 3, dello Statuto della FIGC, trattandosi di controversia per la quale non sono previsti gradi interni della giustizia federale e considerato che le ricorrenti, in relazione alla delibera contestata, non possono giovarsi del rimedio impugnatorio previsto dall’art. 6.15 dello Statuto della Lega di B (Collegio di Garanzia, Sez. IV, n. 56 del 2017, n. 71 del 2015).

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima :  Decisione n. 79/2019 del 8 ottobre 2019

Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Direttivo della FIGC-LND Toscana del 24 luglio 2019, pubblicata con il C.U. n. 5/2019, con la quale la società ricorrente è stata esclusa dai Campionati di Eccellenza e Juniores Regionali per la stagione sportiva 2019/2020, per non avere effettuato le procedure previste per l’iscrizione on-line entro i termini regolamentari previsti.

Parti: SSD Viareggio 2014 a r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - C.R. Toscana FIGC-LND

Massima: Il Collegio di Garanzia non è competente a decidere in merito al ricorso della società con il quale ha impugnato la Delibera del Consiglio Direttivo della FIGC con la quale la società ricorrente è stata esclusa dai Campionati di Eccellenza e Juniores Regionali per la stagione sportiva 2019/2020, per non avere effettuato le procedure previste per l’iscrizione on-line entro i termini regolamentari previsti….E’ il caso, peraltro, di evidenziare che, oltre a quanto già ricordato in punto di instaurazione del contraddittorio sulla inammissibilità del ricorso (inizialmente non eccepita da parte resistente), nella specie valga comunque il principio dettato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ., SS. UU., 15 dicembre 2015, n. 25208), secondo cui, quando si perviene a decisione soltanto di natura esclusivamente processuale: ”non è neppure astrattamente configurabile la violazione dell’art. 101 c.p.c. perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati”. Non sfugge alla Sezione che i regolamenti federali di giustizia sportiva presentino lacune e contraddizioni sistematiche, dovute, in parte, al mancato recepimento dei principi espressi (ed ai quali v’è obbligo di uniformazione) dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI (Deliberazione n. 1538 Consiglio Nazionale del 9 novembre 2015, approvato con Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2015) e, in parte, ad una assenza di coordinamento delle norme endofederali primarie con i regolamenti applicativi, ma tali circostanze, se potevano, in fase di prima applicazione dei principi generali, costituire circostanze esimenti in capo ai tesserati ed affiliati, oggidì non possono più venire in soccorso di pur ragionate e ben spiegate motivazioni contenute negli scritti difensivi; e tanto perché, proprio al fine di tracciare un solco con il passato (che, appunto, riconosceva le lacune federali appena segnalate come circostanze utili per l’ingresso alla delibazione del Collegio di Garanzia dello Sport, sulla base del disposto dell’art. 54, comma 3, CGS CONI), le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia (decisione n. 62/18 del 25 settembre 2018), in applicazione del principio di nomofilachia ed al fine di correggere le storture e le lacune dei Regolamenti di Giustizia federali, hanno avuto modo di affermare che “solo eccezionalmente, nei casi che sono indicati nel citato terzo comma dell’art. 54, il Collegio di Garanzia può decidere in un unico grado di giudizio. Ciò accade non solo quando sono impugnati atti e provvedimenti del CONI, ma anche negli altri casi individuati da “altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali” e che “si deve, pertanto, ritenere che sia gli atti regolamentari sia i conseguenti atti applicativi eventualmente lesivi delle situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall’ordinamento sportivo siano impugnabili davanti il Tribunale Federale e, quindi, nell’ambito della giustizia tesa a tutelare le situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall’ordinamento federale. Del resto, non sarebbe logico ritenere possibile l’impugnazione davanti al Collegio di Garanzia delle disposizioni regolamentari ed, invece, l’impugnazione davanti agli Organi di Giustizia federale degli atti che ne fanno applicazione”. La presente Sezione si è, peraltro, già uniformata a questo principio con la decisione n. 14/2019 del 13 febbraio 2019, ove si ribadisce la prevalenza del principio di tassatività e tipicità della competenza del Collegio di Garanzia in unico grado (ovvero quando ciò sia espressamente previsto da norme giustiziali del legislatore sportivo) rispetto alla originaria impostazione di residualità, nel senso che, secondo una interpretazione letterale dell’art. 54 CGS CONI, si riteneva che ogni qualvolta nulla si diceva nella regolamentazione federale in merito alla competenza decisoria degli organi di Giustizia federale, neppure in termini di casistica specifica, si accedeva al Collegio di Garanzia (sul punto si veda decisione n. 34/18 del 30 maggio 2018 di Questa Sezione). Tale orientamento, come innanzi ripetuto, è oggi definitivamente tramontato con la chiarificazione e lo scioglimento dei contrasti interpretativi forniti dalle Sezioni Unite.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima :  Decisione n. 78/2019 del 4 ottobre 2019

Decisione impugnata: Delibera del 19 luglio 2019, di mancata disamina della domanda di ammissione ai Tornei/Campionati Regionali under 14, 15, 16, 17, contenuta nel C.U. n. 3, emesso dal C.R. Piemonte Val D’Aosta della FIGC LND, e della successiva delibera di non accoglimento del ricorso in autotutela, contenuta nel C.U. n. 5 del 26 luglio 2019.

Parti: A.S.D. Scuola Calcio Astigiana/Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - C.R. Piemonte/Val D'Aosta FIGC-LND

Massima: Il Collegio di Garanzia non è competente a decidere in merito al ricorso della società con il quale ha impugnato la delibera di mancata disamina della domanda di ammissione ai Tornei/Campionati Regionali under 14, 15, 16, 17, contenuta nel C.U. n. 3, emessa dal C.R. Piemonte Val D’Aosta…Non sfugge alla Sezione che i Regolamenti federali di giustizia sportiva presentino lacune e contraddizioni sistematiche, dovute, in parte, al mancato recepimento dei principi espressi (ed ai quali v’è obbligo di uniformazione) dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI (Deliberazione n. 1538 del Consiglio Nazionale del 9 novembre 2015, approvato con Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2015) ed, in parte, ad una assenza di coordinamento delle norme endofederali primarie con i regolamenti applicativi, ma tali circostanze, se potevano, in fase di prima applicazione dei principi generali, costituire circostanze esimenti in capo ai tesserati ed affiliati, oggidì non possono più venire in soccorso di pur ragionate e ben spiegate motivazioni contenute negli scritti difensivi, e tanto perché, proprio al fine di tracciare un solco con il passato (che, appunto, riconosceva le lacune federali appena segnalate come circostanze utili per l’ingresso alla delibazione del Collegio di Garanzia dello Sport, sulla base del disposto dell’art. 54, comma 3, CGS CONI), le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia (decisione n. 62/18 del 25 settembre 2018), in applicazione del principio di nomofilachia ed al fine di correggere le storture e le lacune dei regolamenti di Giustizia Federali, hanno avuto modo di affermare che “solo eccezionalmente, nei casi che sono indicati nel citato terzo comma dell’art. 54, il Collegio di Garanzia può decidere in un unico grado di giudizio. Ciò accade non solo quando sono impugnati atti e provvedimenti del CONI, ma anche negli altri casi individuati da “altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta Nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali”” e che “si deve, pertanto, ritenere che sia gli atti regolamentari sia i conseguenti atti applicativi eventualmente lesivi delle situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall’ordinamento sportivo siano impugnabili davanti il Tribunale Federale e, quindi, nell’ambito della giustizia tesa a tutelare le situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall’ordinamento federale. Del resto, non sarebbe logico ritenere possibile l’impugnazione davanti al Collegio di Garanzia delle disposizioni regolamentari ed, invece, l’impugnazione davanti agli Organi di Giustizia federale degli atti che ne fanno applicazione.” La presente Sezione si è, peraltro, già uniformata a questo principio con la decisione n. 14/2019 del 13 febbraio 2019, ove si ribadisce la prevalenza del principio di tassatività e tipicità della competenza del Collegio di Garanzia in unico grado (ovvero quando ciò sia espressamente previsto da norme giustiziali del legislatore sportivo) rispetto alla originaria impostazione di residualità, nel senso che, secondo una interpretazione letterale dell’art. 54 CGS, si riteneva che ogni qualvolta nulla si diceva nella regolamentazione federale in merito alla competenza decisoria degli organi di Giustizia Federale, neppure in termini di casistica specifica, si accedeva al Collegio di Garanzia (sul punto si veda decisione n. 34/18 del 30 maggio 2018 di Questa Sezione). Tale orientamento, come innanzi ripetuto, è oggi definitivamente tramontato con la chiarificazione e lo scioglimento dei contrasti interpretativi forniti dalle Sezioni Unite.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima :  Decisione n. 77/2019 del 1 ottobre 2019

Decisione impugnata: Delibera di non ammissione della Società ricorrente al campionato nazionale Divisione Calcio a Cinque, stagione sportiva 2019/2020, emanata dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e resa nota con C.U. n. 65 del 31 luglio 2019; Delibera assunta dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque nella riunione del 2 agosto 2019 e resa nota, in pari data, con C.U. n. 8; Tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti alle predette delibere, tra cui: le comunicazioni e le relazioni sfavorevoli della Commissione di Vigilanza Società Dilettantistiche (di seguito Co.Vi.So.D.), nonché dei CC.UU. della LND Calcio a Cinque nn. 1143, 1145, 1147 del 12 giugno 2019 e n. 4 dell’11 luglio 2019, nelle parti in cui risultino lesivi dei diritti e degli interessi della Società ricorrente.

Parti: A.S.D. Prato Calcio a cinque/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Divisione Calcio a cinque FIGC - LND

Massima: Il Collegio di Garanzia non è competente a decidere in merito al ricorso della società con il quale ha impugnato Delibera di non ammissione della stessa al campionato nazionale Divisione Calcio a Cinque, stagione sportiva 2019/2020, emanata dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti…Come noto, il percorso di riforma è iniziato nel dicembre 2013 con l’approvazione, da parte della Giunta e del Consiglio Nazionale del CONI, di alcune modifiche allo Statuto del CONI. Le novità più rilevanti hanno riguardato gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto, prevedendo l’introduzione del Collegio di Garanzia dello Sport, nuovo ed unico organo di terzo grado di giustizia sportiva a “cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale” (cfr. art. 12 bis, comma 1). Al Collegio di Garanzia è, altresì, ammesso ricorso “avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti” (cfr. art. 12 bis, comma 2). La riforma è stata definitivamente accolta con l’approvazione del nuovo Codice della Giustizia Sportiva (CGS) - approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1518 del 15 luglio 2014 - con il quale è stata elaborata, per la prima volta, una disciplina organica del processo sportivo, regolando in un unico testo normativo sia i procedimenti di competenza del CONI che quelli di competenza endofederale. Ai fini che qui rilevano, il CGS, all’art. 54, ai sensi del sopra citato art. 12 bis dello Statuto, indica la competenza del Collegio di Garanzia: «avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti» (cfr. art. 54, comma 1, CGS CONI); «il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d’intesa con il Coni. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni nonché le controversie relative all’esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del Coni. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado. Si applica l’art. 33 del presente Codice in quanto compatibile» (cfr. art. 54, comma 3, CGS CONI). Il Collegio di Garanzia dello Sport, quindi, ha due ambiti di competenza, entro i quali interviene in qualità di: giudice di ultimo grado e di legittimità delle decisioni assunte dagli Organi della Giustizia Federale; giudice unico e di merito, nei casi espressamente previsti dall’art. 54, comma 3, CGS CONI. Come appena ribadito, ai sensi del predetto comma 3, possono essere impugnati direttamente innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport le controversie relative ad atti e provvedimenti del CONI e quelle previste da «altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali». Ne è un esempio il “regolamento ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva”, adottato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1550 del 4 maggio 2016 (anche in C.U. della FIGC n. 384/A del 16 maggio 2016), per cui, «in ragione della natura delle sit ua zioni soggettive in esse coinvolte e della loro notevole rilevanza  per  l ’ordinamento sportivo nazionale, sono devolute  alla competenza del Collegio  di  Garanzia  dello Sport le controversie in materia di: a) iscrizione delle società ai campionati nazionali  professionistici di calcio; b) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro». Il Regolamento in esame, inoltre, ha precisato che, nel caso di cui alla precedente lettera a), il ricorso è proponibile avverso «il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio», e, al successivo art. 4, che i suindicati atti nonché i comunicati informativi sulle procedure relative a tali iscrizioni «devono espressamente indicare l’impugnabilità del provvedimento del Consiglio federale innanzi al Collegio di Garanzia». La competenza del Collegio di Garanzia dello Sport in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche è stata, altresì, prevista dall’art. 12ter dello Statuto CONI, come modificato dal Consiglio Nazionale il 26 ottobre 2018, per cui, ai sensi del comma 6, «il giudizio si svolge in unico grado con rito accelerato ed esaurisce i gradi della giustizia sportiva». Devesi, inoltre, sottolineare il rilievo che nell’ordinamento ha assunto la legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) - art. 1, dai commi 647 a 650 - che, in ordine alla controversie connesse ai provvedimenti di ammissione o esclusione dalle competizioni professionistiche, nel prevedere la competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, a decidere su tali controversie, fa salva, rispetto al  giudizio amministrativo, «la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato» (cfr. comma 647). Da quanto sopra delineato, si evince che, in assenza di espresse previsioni normative, imposte da situazioni, quale è quella delle competizioni professionistiche, in cui l’ordinamento sportivo azionale ritiene rilevanti le situazioni soggettive coinvolte, anche a garanzia e tutela dell’ordine pubblico complessivamente considerato, gli atti federali trovano la loro sede naturale di impugnazione davanti gli Organi della Giustizia Federale e, solo una volta esauriti i gradi della Giustizia endofederale e alle condizioni sancite dal CGS, tali atti possono essere oggetto di un ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport. Risulta coerente con tale conclusione, l’art. 30, comma 1, CGS CONI, il quale prevede che «per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né  risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è  dato ricorso dinanzi al Tribunale federale» (e cioè i Tribunali di primo grado delle singole Federazioni aderenti al CONI). Le considerazioni svolte in merito al carattere eccezionale e residuale della competenza in grado unico e di merito riservata al Collegio di Garanzia dall’art. 54, comma 3, CGS CONI, sono state confermate anche dalle Sezioni Unite di questo Collegio che, pur consapevoli dei diversi orientamenti adottati precedentemente dalle singole Sezioni, hanno definitivamente chiarito che, fuori dai casi in cui prevale la tutela dell’ordine sportivo nazionale e dell’ordine pubblico complessivamente considerato, “la corretta interpretazione delle citate disposizioni dell’art. 54 del CGS del CONI consentano al Collegio di Garanzia di decidere in unico grado solo nei casi in cui ciò sia stato espressamente previsto. Con la conseguente necessità di assicurare, nell’ambito della giustizia federale, la prima ordinaria tutela delle posizioni soggettive che si ritengano lese per atti e provvedimenti adottati dagli organi federali” (così Coll. Gar., Sez. Un., decisione n. 62 del 7-11 settembre 2018). Con specifico riferimento alla materia oggetto di causa, questa Sezione si è, di recente, espressa, affermando il principio per cui le controversie inerenti i “provvedimenti di esclusione della ricorrente da una competizione sportiva dilettantistica” non rientrano nella competenza in unico grado e di merito del Collegio di Garanzia (cfr. Coll. Gar., Sez. I, decisione n. 14 del 13 febbraio 2019), in assenza di una specifica disposizione di attribuzione all’organo della competenza a decidere. Nessun argomento in senso contrario può trarsi - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente - dal disposto di cui all’art. 29, comma 4, del Regolamento della LND della FIGC, a tenore del quale «Le decisioni inerenti il completamento degli organici dei Campionati sono impugnabili innanzi ai competenti organi del CONI». Appurato, infatti, che, a livello di normativa primaria, il CGS, nel recepire le modifiche apportate allo Statuto del CONI, non consente l’estensione dell’applicabilità dell’art. 54 alle competizioni dilettantistiche, deve escludersi che la competenza in unico grado e di merito del Collegio di Garanzia in tali fattispecie possa essere introdotta da una fonte di rango inferiore quale è il Regolamento della LND della FIGC. Il generale principio di gerarchia delle fonti normative, infatti, non permette che una norma regolamentare possa contenere delle disposizioni che contrastino con la disciplina di rango superiore, né può modificarle o abrogarle. Pertanto, l’interpretazione sostenuta dalla difesa della ricorrente - con argomenti lucidi, ma non persuasivi - circa l’applicabilità alla fattispecie del sopra citato art. 29, comma 4, del Regolamento della LND della FIGC darebbe luogo ad una inammissibile inversione della gerarchia delle fonti e, come tale, deve essere disattesa. Vieppiù da considerare che, come sopra evidenziato, la fattispecie dedotta dalla ricorrente avrebbe potuto trovare adeguata tutela innanzi agli Organi di Giustizia Federale, ai sensi dell’art. 30, comma 1, CGS CONI.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima :  Decisione n. 76/2019 del 1 ottobre 2019

Decisione impugnata: Delibera di non ammissione della Società ricorrente al campionato nazionale Divisione Calcio a Cinque, stagione sportiva 2019/2020, emanata dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e resa nota con C.U. n. 65 del 31 luglio 2019; Delibera assunta dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque nella riunione del 2 agosto 2019 e resa nota, in pari data, con C.U. n. 8; Tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti alle predette delibere, tra cui: le comunicazioni e le relazioni sfavorevoli della Commissione di Vigilanza Società Dilettantistiche (di seguito Co.Vi.So.D.), nonché dei CC.UU. della LND Calcio a Cinque nn. 1143, 1145, 1147 del 12 giugno 2019 e n. 4 dell’11 luglio 2019, nelle parti in cui risultino lesivi dei diritti e degli interessi della Società ricorrente.

Parti: A.S.D. S.S. Lazio Calcio a cinque/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Divisione Calcio a cinque FIGC - LND

Massima: Il Collegio di Garanzia non è competente a decidere in merito al ricorso della società con il quale ha impugnato Delibera di non ammissione della stessa al campionato nazionale Divisione Calcio a Cinque, stagione sportiva 2019/2020, emanata dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti…Come noto, il percorso di riforma è iniziato nel dicembre 2013 con l’approvazione, da parte della Giunta e del Consiglio Nazionale del CONI, di alcune modifiche allo Statuto del CONI. Le novità più rilevanti hanno riguardato gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto, prevedendo l’introduzione del Collegio di Garanzia dello Sport, nuovo ed unico organo di terzo grado di giustizia sportiva a “cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale” (cfr. art. 12 bis, comma 1). Al Collegio di Garanzia è, altresì, ammesso ricorso “avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti” (cfr. art. 12 bis, comma 2). La riforma è stata definitivamente accolta con l’approvazione del nuovo Codice della Giustizia Sportiva (CGS) - approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1518 del 15 luglio 2014 - con il quale è stata elaborata, per la prima volta, una disciplina organica del processo sportivo, regolando in un unico testo normativo sia i procedimenti di competenza del CONI che quelli di competenza endofederale. Ai fini che qui rilevano, il CGS, all’art. 54, ai sensi del sopra citato art. 12 bis dello Statuto, indica la competenza del Collegio di Garanzia: «avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti» (cfr. art. 54, comma 1, CGS CONI); «il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d’intesa con il Coni. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni nonché le controversie relative all’esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del Coni. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado. Si applica l’art. 33 del presente Codice in quanto compatibile» (cfr. art. 54, comma 3, CGS CONI). Il Collegio di Garanzia dello Sport, quindi, ha due ambiti di competenza, entro i quali interviene in qualità di: giudice di ultimo grado e di legittimità delle decisioni assunte dagli Organi della Giustizia Federale; giudice unico e di merito, nei casi espressamente previsti dall’art. 54, comma 3, CGS CONI. Come appena ribadito, ai sensi del predetto comma 3, possono essere impugnati direttamente innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport le controversie relative ad atti e provvedimenti del CONI e quelle previste da «altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali». Ne è un esempio il “regolamento ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva”, adottato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1550 del 4 maggio 2016 (anche in C.U. della FIGC n. 384/A del 16 maggio 2016), per cui, «in ragione della natura delle sit ua zioni soggettive in esse coinvolte e della loro notevole rilevanza  per  l ’ordinamento sportivo nazionale, sono devolute  alla competenza del Collegio  di  Garanzia  dello Sport le controversie in materia di: a) iscrizione delle società ai campionati nazionali  professionistici di calcio; b) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro». Il Regolamento in esame, inoltre, ha precisato che, nel caso di cui alla precedente lettera a), il ricorso è proponibile avverso «il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio», e, al successivo art. 4, che i suindicati atti nonché i comunicati informativi sulle procedure relative a tali iscrizioni «devono espressamente indicare l’impugnabilità del provvedimento del Consiglio federale innanzi al Collegio di Garanzia». La competenza del Collegio di Garanzia dello Sport in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche è stata, altresì, prevista dall’art. 12ter dello Statuto CONI, come modificato dal Consiglio Nazionale il 26 ottobre 2018, per cui, ai sensi del comma 6, «il giudizio si svolge in unico grado con rito accelerato ed esaurisce i gradi della giustizia sportiva». Devesi, inoltre, sottolineare il rilievo che nell’ordinamento ha assunto la legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) - art. 1, dai commi 647 a 650 - che, in ordine alla controversie connesse ai provvedimenti di ammissione o esclusione dalle competizioni professionistiche, nel prevedere la competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, a decidere su tali controversie, fa salva, rispetto al  giudizio amministrativo, «la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato» (cfr. comma 647). Da quanto sopra delineato, si evince che, in assenza di espresse previsioni normative, imposte da situazioni, quale è quella delle competizioni professionistiche, in cui l’ordinamento sportivo azionale ritiene rilevanti le situazioni soggettive coinvolte, anche a garanzia e tutela dell’ordine pubblico complessivamente considerato, gli atti federali trovano la loro sede naturale di impugnazione davanti gli Organi della Giustizia Federale e, solo una volta esauriti i gradi della Giustizia endofederale e alle condizioni sancite dal CGS, tali atti possono essere oggetto di un ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport. Risulta coerente con tale conclusione, l’art. 30, comma 1, CGS CONI, il quale prevede che «per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né  risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è  dato ricorso dinanzi al Tribunale federale» (e cioè i Tribunali di primo grado delle singole Federazioni aderenti al CONI). Le considerazioni svolte in merito al carattere eccezionale e residuale della competenza in grado unico e di merito riservata al Collegio di Garanzia dall’art. 54, comma 3, CGS CONI, sono state confermate anche dalle Sezioni Unite di questo Collegio che, pur consapevoli dei diversi orientamenti adottati precedentemente dalle singole Sezioni, hanno definitivamente chiarito che, fuori dai casi in cui prevale la tutela dell’ordine sportivo nazionale e dell’ordine pubblico complessivamente considerato, “la corretta interpretazione delle citate disposizioni dell’art. 54 del CGS del CONI consentano al Collegio di Garanzia di decidere in unico grado solo nei casi in cui ciò sia stato espressamente previsto. Con la conseguente necessità di assicurare, nell’ambito della giustizia federale, la prima ordinaria tutela delle posizioni soggettive che si ritengano lese per atti e provvedimenti adottati dagli organi federali” (così Coll. Gar., Sez. Un., decisione n. 62 del 7-11 settembre 2018). Con specifico riferimento alla materia oggetto di causa, questa Sezione si è, di recente, espressa, affermando il principio per cui le controversie inerenti i “provvedimenti di esclusione della ricorrente da una competizione sportiva dilettantistica” non rientrano nella competenza in unico grado e di merito del Collegio di Garanzia (cfr. Coll. Gar., Sez. I, decisione n. 14 del 13 febbraio 2019), in assenza di una specifica disposizione di attribuzione all’organo della competenza a decidere. Nessun argomento in senso contrario può trarsi - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente - dal disposto di cui all’art. 29, comma 4, del Regolamento della LND della FIGC, a tenore del quale «Le decisioni inerenti il completamento degli organici dei Campionati sono impugnabili innanzi ai competenti organi del CONI». Appurato, infatti, che, a livello di normativa primaria, il CGS, nel recepire le modifiche apportate allo Statuto del CONI, non consente l’estensione dell’applicabilità dell’art. 54 alle competizioni dilettantistiche, deve escludersi che la competenza in unico grado e di merito del Collegio di Garanzia in tali fattispecie possa essere introdotta da una fonte di rango inferiore quale è il Regolamento della LND della FIGC. Il generale principio di gerarchia delle fonti normative, infatti, non permette che una norma regolamentare possa contenere delle disposizioni che contrastino con la disciplina di rango superiore, né può modificarle o abrogarle. Pertanto, l’interpretazione sostenuta dalla difesa della ricorrente - con argomenti lucidi, ma non persuasivi - circa l’applicabilità alla fattispecie del sopra citato art. 29, comma 4, del Regolamento della LND della FIGC darebbe luogo ad una inammissibile inversione della gerarchia delle fonti e, come tale, deve essere disattesa. Vieppiù da considerare che, come sopra evidenziato, la fattispecie dedotta dalla ricorrente avrebbe potuto trovare adeguata tutela innanzi agli Organi di Giustizia Federale, ai sensi dell’art. 30, comma 1, CGS CONI.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima :  Decisione n. 75/2019 del 1 ottobre 2019

Decisione impugnata: Delibera di non ammissione della Società ricorrente al campionato nazionale Divisione Calcio a Cinque Serie B, stagione sportiva 2019/2020, emanata dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e resa nota con C.U. n. 65 del 31 luglio 2019; Delibera assunta dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque nella riunione del 2 agosto 2019 e resa nota, in pari data, con C.U. n. 8; Tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti alle predette delibere, tra cui: le comunicazioni e le relazioni sfavorevoli della Commissione di Vigilanza Società Dilettantistiche (di seguito Co.Vi.So.D.), nonché dei CC.UU. della LND Calcio a Cinque nn. 1143, 1145, 1147 del 12 giugno 2019 e n. 4 dell’11 luglio 2019, nelle parti in cui risultino lesivi dei diritti e degli interessi della Società ricorrente.

Parti: Polisportiva Dilettantistica Megara Augusta/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Divisione Calcio a cinque FIGC - LND

Massima: Il Collegio di Garanzia non è competente a decidere in merito al ricorso della società con il quale ha impugnato Delibera di non ammissione della stessa al campionato nazionale Divisione Calcio a Cinque Serie B, stagione sportiva 2019/2020, emanata dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti…Come noto, il percorso di riforma è iniziato nel dicembre 2013 con l’approvazione, da parte della Giunta e del Consiglio Nazionale del CONI, di alcune modifiche allo Statuto del CONI1. Le novità più rilevanti hanno riguardato gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto, prevedendo l’introduzione del Collegio di Garanzia dello Sport, nuovo ed unico organo di terzo grado di giustizia sportiva a “cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in Si ricorda che il Comitato Olimpico Nazionale è governato da due organi: la Giunta Nazionale, con poteri esecutivi, e il Consiglio Nazionale, organo di controllo dotato di potestà statutaria e regolamentare. In relazione alla riforma della giustizia sportiva: il 18 dicembre 2013, la Giunta Nazionale del Coni ha approvato le modifiche statutarie; il 19 dicembre 2013, il Consiglio Nazionale del Coni ha approvato gli atti della Giunta; successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato le suddette modifiche statutarie ambito federale” (cfr. art. 12 bis, comma 1). Al Collegio di Garanzia è, altresì, ammesso ricorso “avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti” (cfr. art. 12 bis, comma 2). La riforma è stata definitivamente accolta con l’approvazione del nuovo Codice della Giustizia Sportiva (CGS) - approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1518 del 15 luglio 2014 - con il quale è stata elaborata, per la prima volta, una disciplina organica del processo sportivo, regolando in un unico testo normativo sia i procedimenti di competenza del CONI che quelli di competenza endofederale. Ai fini che qui rilevano, il CGS, all’art. 54, ai sensi del sopra citato art. 12 bis dello Statuto, indica la competenza del Collegio di Garanzia: • «avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti» (cfr. art. 54, comma 1, CGS CONI); • «il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d’intesa con il Coni. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni nonché le controversie relative all’esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del Coni. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado. Si applica l’art. 33 del presente Codice in quanto compatibile» (cfr. art. 54, comma 3, CGS CONI). Il Collegio di Garanzia dello Sport, pertanto, ha due ambiti di competenza, entro i quali interviene in qualità di: • giudice di ultimo grado e di legittimità delle decisioni assunte dagli Organi della Giustizia Federale; • giudice unico e di merito, nei casi espressamente previsti dall’art. 54, comma 3, CGS CONI. Come appena ribadito, ai sensi del predetto comma 3, possono essere impugnate direttamente innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport le controversie relative ad atti e provvedimenti del CONI e quelle previste da «altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali». Ne è un esempio il “regolamento ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva”, adottato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1550 del 4 maggio 2016 (anche in C.U. della FIGC n. 384/A del 16 maggio 2016), per cui, «in ragione della natura delle situazioni  soggettive in esse coinvolte  e  della  loro  notevole  rilevanza  per  l ’ordinamento  sportivo nazionale , sono devolute alla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport le controversie in materia di: a) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio; b) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro». Il Regolamento in esame, inoltre, ha precisato che, nel caso di cui alla precedente lettera a), il ricorso è proponibile avverso «il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio», e, al successivo art. 4, che i suindicati atti, nonché i comunicati informativi sulle procedure relative a tali iscrizioni, «devono espressamente indicare l’impugnabilità del provvedimento del Consiglio federale innanzi al Collegio di Garanzia». La competenza del Collegio di Garanzia dello Sport in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche è stata altresì prevista dall’art. 12ter dello Statuto CONI, come modificato dal Consiglio Nazionale il 26 ottobre 2018, per cui, ai sensi del comma 6, «il giudizio si svolge in unico grado con rito accelerato ed esaurisce i gradi della giustizia sportiva». Devesi, inoltre, sottolineare il rilievo che nell’ordinamento ha assunto la legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) - art. 1, dai commi 647 a 650 - che, in ordine alla controversie connesse ai provvedimenti di ammissione o esclusione dalle competizioni professionistiche, nel prevedere la competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, a decidere su tali controversie, fa salva, rispetto al  giudizio amministrativo, «la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto [d.l. 19 agosto 2003 n. 220] decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato» (cfr. comma 647). Da quanto sopra delineato, si evince che, in assenza di espresse previsioni normative, imposte da situazioni, quale è quella delle competizioni professionistiche, in cui l’ordinamento sportivo nazionale ritiene rilevanti le situazioni soggettive coinvolte, anche a garanzia e tutela dell’ordine pubblico  complessivamente  considerato,  gli  atti  federali  trovano  la  loro  sede  naturale  di impugnazione davanti gli Organi della Giustizia Federale e, solo una volta esauriti i gradi della Giustizia endofederale e alle condizioni sancite dal CGS, tali atti possono essere oggetto di un ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport. Risulta coerente con tale conclusione, l’art. 30, comma 1, CGS CONI, il quale prevede che «per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né  risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è  dato ricorso dinanzi al Tribunale federale» (e cioè i Tribunali di primo grado delle singole Federazioni aderenti al CONI). Le considerazioni svolte in merito al carattere eccezionale e residuale della competenza in grado unico e di merito, riservata al Collegio di Garanzia dall’art. 54, comma 3, CGS CONI, sono state confermate anche dalle Sezioni Unite di questo Collegio che, pur consapevoli dei diversi orientamenti adottati precedentemente dalle singole Sezioni, hanno definitivamente chiarito che, fuori dai casi in cui prevale la tutela dell’ordine sportivo nazionale e dell’ordine pubblico complessivamente considerato, “la corretta interpretazione delle citate disposizioni dell’art. 54 del CGS del CONI consentano al Collegio di Garanzia di decidere in unico grado solo nei casi in cui ciò sia stato espressamente previsto. Con la conseguente necessità di assicurare, nell’ambito della giustizia federale, la prima ordinaria tutela delle posizioni soggettive che si ritengano lese per atti e provvedimenti adottati dagli organi federali” (così Coll. Gar., Sez. Un., decisione n. 62 del 7-11 settembre 2018). Con specifico riferimento alla materia oggetto di causa, questa Sezione si è, di recente, espressa, affermando il principio per cui le controversie inerenti i “provvedimenti di esclusione della ricorrente da una competizione sportiva dilettantistica” non rientrano nella competenza in unico grado e di merito del Collegio di Garanzia (cfr. Coll. Gar., Sez. I, decisione n. 14 del 13 febbraio 2019), in assenza di una specifica disposizione di attribuzione all’organo della competenza a decidere. Nessun argomento in senso contrario può trarsi - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente - dal disposto di cui all’art. 29, comma 4, del Regolamento della LND della FIGC, a tenore del quale «Le decisioni inerenti il completamento degli organici dei Campionati sono impugnabili innanzi ai competenti organi del CONI». Appurato, infatti, che, a livello di normativa primaria, il CGS, nel recepire le modifiche apportate allo Statuto del CONI, non consente l’estensione dell’applicabilità dell’art. 54 alle competizioni dilettantistiche, deve escludersi che la competenza in unico grado e di merito del Collegio di Garanzia in tali fattispecie possa essere introdotta da una fonte di rango inferiore quale è il Regolamento della LND della FIGC. Il generale principio di gerarchia delle fonti normative, infatti, non permette che una norma regolamentare possa contenere delle disposizioni che contrastino con la disciplina di rango superiore, né può modificarle o abrogarle. Pertanto, l’interpretazione sostenuta dalla difesa della ricorrente - con argomenti lucidi, ma non persuasivi - circa l’applicabilità alla fattispecie del sopra citato art. 29, comma 4, del Regolamento della LND della FIGC darebbe luogo ad una inammissibile inversione della gerarchia delle fonti e, come tale, deve essere disattesa. Vieppiù da considerare che, come sopra evidenziato, la fattispecie dedotta dalla ricorrente avrebbe potuto trovare adeguata tutela innanzi agli Organi di Giustizia Federale, ai sensi dell’art. 30, comma 1, CGS CONI.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sez. iscrizione/ammissione campionati professionistici:  Decisione n. 57/2019 del 24 luglio 2019

Decisione impugnata: C.U. n. 10/A del 12 luglio 2019, comunicato in pari data e concernente la delibera del Consiglio Federale FIGC di non concessione alla medesima società U.S. Città di Palermo della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di Serie B, s.s. 2019/2020, oltre che del parere negativo della CO.VI.SO.C., reso nella riunione del 10 luglio 2019, della precedente comunicazione della CO.VI.SO.C. del 4 luglio 2019 e di ogni altro provvedimento a questi connessi, collegati o conseguenti.

Parti: U.S. Citta di Palermo S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti di Serie B/Venezia FC s.r.l.

Massima: Il Collegio intende precisare in via preliminare che, in base al “Regolamento di organizzazione e funzionamento della sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche”, finalità coessenziale al presente giudizio è quella “di garantire il regolare e corretto svolgimento delle [competizioni professionistiche]”, e che alla Sezione “è demandata in via esclusiva la piena cognizione delle controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società sportive professionistiche”.Consegue da tanto che: a) la costante garanzia di interessi superindividuali (un peculiare ius constitutionis) rende naturalmente sub-valente i profili di valutazione delle condotte soggettive altrimenti destinati a pre-valenza quando la funzione del giudizio sia, diversamente dall’attuale, di tipo sanzionatorio (atteggiamento psichico in generale, affidamento, buona fede, giustificabilità); in altri termini, la componente soggettiva recede ove si tratti di assicurare comunque la legittimità di condizioni  oggettive  per  il  funzionamento  di  un’organizzazione  (complessa  quale  un campionato di calcio professionistico) la cui sola integrità garantisce, con la permanenza del bene collettivo, la stessa tutela di tutti gli interessi particolari che vi si connettono indissolubilmente (il che, peraltro, non è incompatibile con affermazioni del tipo per cui “non ci sono società che possono vantare un diritto tecnicamente concorrente con quello del Palermo all’iscrizione a detto campionato”:  7 del Ricorso); b) la “piena cognizione delle controversie” postula la regolare capacità del Collegio di non arrestarsi alla rilevazione di invalidità di procedimento (cfr., per es., § 19 del Ricorso) o di atti e, di contro, in ogni caso di avere accesso alla sostanza delle rispettive pretese nell’ambito del rapporto, fino a sostituire al provvedimento di ammissione o di esclusione la Decisione che tenga luogo della originaria deliberazione federale. Né, peraltro, può competere al Collegio dare tutela (o soltanto rilevanza argomentativa) a posizioni soggettive diverse, tanto meno quando riconducibili a terzi rispetto alle parti (e finanche terzi rispetto all’ordinamento sportivo) e - ancor meno - quando le relative forme di tutela si prospettino in termini di separata reintegrazione per equivalente. Applicazione prima di tanto sta nella non decisività della motivazione recata dall’atto reso oggetto di impugnazione: la “piena cognizione”, infatti, non può non implicare che si viene trattando qui non tanto di un sindacato sulla sufficienza della motivazione esibita dalla delibera federale, quanto e piuttosto della verifica del suo fondamento sostantivo, esibito o meno che sia stato nell’atto deliberativo, ma che ne deve comunque risultare assistito. In breve, non è la legittimità della delibera allo scopo di promuoverne l’eventuale ripetizione in capo all’originario titolare del potere che costituisce, qui, limite dell’accertamento; infatti, al Collegio spetta senz’altro, nell’ambito del più ampio potere sostitutivo, di accertare e valutare il fondamento della disposta ammissione o esclusione perché in ciò consiste la missione di un giudice di unico grado per la “controversia” (e non già l’apprestamento di un mero “ricorso” avverso una precedente decisione: cfr. art. 54 C.G.S.). Nella specie, non soltanto l’atto deliberativo appare assistito da debita motivazione in senso formale, ma la stessa si rivela pienamente adeguata a sorreggere la disposta esclusione della Società ricorrente, in modo da definire giustamente il rapporto tra questa e la Federazione. Sussistono quindi i presupposti ampiamente noti per ritenere l’integrazione della motivazione della delibera del Consiglio federale operata mediante relatio al “parere” della Co.Vi.So.C., mentre le “ragioni” che il Ricorso illustra appaiono talora inclini a nominalismo (pagg. 10 ss. del Ricorso), come puntualmente evidenziato anche dalla difesa della FIGC (pagg. 16 ss. della Memoria di costituzione).

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 14/2019 del 13 febbraio 2019

Decisione impugnata: Delibera di non ammissione dell’Associazione ricorrente al campionato Allievi e Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2018/2019, emanata dal CR MARCHE e resa nota con C.U. del CR MARCHE n. 71 del 22 novembre 2018; Provvedimento assunto dal Consiglio di Presidenza del CR MARCHE nella riunione del 26 novembre 2018, comunicato all’Associazione ricorrente a mezzo PEC il successivo 28 novembre; Delibera del CR MARCHE comunicata alla ricorrente a mezzo PEC in data 30 novembre 2018, nella parte in cui non ammette l’Associazione ricorrente ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi neppure come squadra fuori classifica; Tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, conseguenti e collegati alle predette delibere e provvedimenti, tra cui: il C.U. del CR MARCHE n. 35 del 28 settembre 2018, limitatamente al punto dei criteri di preclusione dei campionati regionali per la stagione sportiva 2018/2019; nonché il C.U. della DP ASCOLI PICENO n. 36 del 30 novembre 2018, nella parte in cui viene indicata tra le società ammesse al Campionato Allievi e Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2018/2019 l’Associazione ricorrente.

Parti: A.S.D. Elite Sambenedettese/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Settore Giovanile e Scolastico FIGC/Comitato Regionale Marche FIGC-LND/Delegazione Provinciale Ascoli Piceno-C.R.T.- LND-FIGC

Massima:….il Collegio di Garanzia dello Sport non può che dichiarare inammissibile il ricorso in esame, avendo ad oggetto provvedimenti di esclusione della ricorrente da una competizione sportiva dilettantistica (il Campionato Regionale per le categorie Allievi e Giovanissimi) di competenza in primo grado del Tribunale. Ritiene il Collegio di Garanzia dello Sport che il ricorso della ASD ELITE è inammissibile per i seguenti motivi. Secondo quanto previsto dal primo e dal terzo comma dell’art. 54 CGS CONI:    “avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti” (art. 54, comma 1, CGS CONI); “il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d’intesa con il Coni. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni nonché le controversie relative all’esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del Coni. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado. Si applica l’art. 33 del presente Codice in quanto compatibile” (art. 54, comma 3, CGS CONI). Il Collegio di Garanzia dello Sport, pertanto, ha due ambiti di competenza, entro i quali interviene in qualità di: giudice di ultimo grado e di legittimità delle decisioni assunte dagli Organi della Giustizia Federale; giudice unico e di merito, nei casi espressamente previsti dall’art. 54, comma 3, CGS CONI. Ai fini che qui rilevano, come appena ribadito, ai sensi del predetto comma 3, possono essere impugnate direttamente innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport le controversie relative ad atti e provvedimenti del CONI e quelle previste da “altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali”. Ne è un esempio il “regolamento ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva”, adottato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1550 del 4 maggio 2016 (anche in C.U. della FIGC n. 384/A del 16 Maggio 2016), per cui, “in ragione della natura delle situazioni soggettive in esse coinvolte e della loro notevole rilevanza per l ’ordinamento sportivo nazionale, sono devolute alla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport le controversie in materia di: a) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio; b) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro”. Il Regolamento in esame, inoltre, ha precisato che, nel caso di cui alla precedente lettera a), il ricorso è proponibile avverso “il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio”, e, al successivo art. 4, che i suindicati atti nonché i comunicati informativi sulle procedure relative a tali iscrizioni “devono espressamente indicare l’impugnabilità del provvedimento del Consiglio federale innanzi al Collegio di Garanzia”. Da ultimo, la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche è stata, altresì, prevista dall’art. 12ter Statuto CONI, come modificato dal Consiglio Nazionale il 26 ottobre 2018, per cui, ai sensi del comma 3, “il giudizio si svolge in unico grado con rito accelerato ed esaurisce i gradi della giustizia sportiva..”. Pertanto, in assenza di espresse previsioni normative, imposte da situazioni, quale è quella delle competizioni professionistiche, in cui l’Ordinamento sportivo nazionale ritiene rilevanti le situazioni soggettive coinvolte, anche a garanzia e tutela dell’ordine pubblico complessivamente considerato, gli atti federali trovano la loro sede naturale di impugnazione davanti gli Organi della Giustizia federale e, solo una volta esauriti i gradi della Giustizia endofederale e alle condizioni sancite dal CGS, tali atti possono essere oggetto di un ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport. Senza considerare che, a livello normativo, risultano coerenti con tale conclusione, da un lato, l’art. 30, comma 1, CGS CONI, il quale prevede che “per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né  risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è  dato ricorso dinanzi al Tribunale federale” e l’art. 44, comma 2, CGS FIGC (previsto nel Titolo VII, dedicato a “la disciplina sportiva in ambito regionale della Lnd e del settore per l’attività giovanile e scolastica”), per cui “il Tribunale federale a livello territoriale ha competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato Regionale”. Quindi, neppure potrebbe sostenersi che la fattispecie dedotta dalla ricorrente non possa trovare adeguata tutela già innanzi agli Organi di Giustizia Federale. Le considerazioni svolte in merito al carattere eccezionale e residuale della competenza in grado unico e di merito riservata al Collegio di Garanzia dall’art. 54, comma 3, CGS CONI, infine, sono state recentemente confermate dalle Sezioni Unite di questo Collegio che, pur consapevoli dei diversi orientamenti adottati nel tempo dalle singole Sezioni, hanno definitivamente chiarito che, fuori dai casi in cui prevale la tutela dell’ordine sportivo nazionale e dell’ordine pubblico complessivamente considerato, “la corretta interpretazione delle citate disposizioni dell’art. 54 del CGS del CONI consentano al Collegio di Garanzia di decidere in unico grado solo nei casi in cui ciò sia stato espressamente previsto. Con la conseguente necessità di assicurare, nell’ambito della giustizia federale, la prima ordinaria tutela delle posizioni soggettive che si ritengano lese per atti e provvedimenti adottati dagli organi federali” (così Coll. Gar., Sez. Un., decisione n. 62 del 7-11 settembre 2018).

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 05/2019 del 23 gennaio 2019

Decisione impugnata: Delibera pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 73 del 21 giugno 2018, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla partecipazione al campionato Allievi Regionale s.s. 2018/2019; il provvedimento assunto dal Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, dott. V. T., in data 11 luglio 2018, comunicato a mezzo e-mail il successivo 30 luglio 2018; la delibera pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 3 del 10 luglio 2018 nella parte in cui non si indica la ricorrente Monteriggioni tra le società ammesse al campionato Allievi Regionali s.s. 2018/2019; nonché avverso tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti alle predette delibere e provvedimenti, compreso il C.U. C.R.T. n. 30 del 14 dicembre 2017 ed il C.U. n. 28 Settore Giovanile e Scolastico del 1 dicembre 2017, limitatamente al punto 1 dei criteri di preclusione dai campionati regionali per la s.s. 2018/2019.

Parti: ASD Monteriggioni/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Toscana F.I.G.C.-L.N.D./Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C.-L.N.D.

Massima: Il Collegio di garanzia è competente a decidere in merito al ricorso avente ad oggetto l’impugnativa della delibera del CR Toscana relativa alla non ammisssione della società al campionato Allievi Regionale…va esaminata d’ufficio l’ammissibilità del presente gravame per saltum, ai sensi dell’art.54 CGS CONI. Ritiene il Collegio che, conformemente al principio espresso da questa stessa Sezione a definizione dei giudizi iscritti ai numeri di R.G. 38/2018 (decisione n. 34/2018) e 67/2018 (dispositivo del 10 agosto 2018), il ricorso sia ammissibile, in quanto il provvedimento gravato in questa sede non rientra tra quelli elencati nel titolo III del CGS FIGC come impugnabili dinanzi agli Organi di Giustizia Federale. E la mancata inclusione nell’analitica elencazione dei provvedimenti impugnabili dinanzi ai predetti organi legittima il ricorso al rimedio residuale di cui all’art. 54 del CGS CONI, a mente del quale sono impugnabili dinanzi al Collegio di Garanzia tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito federale. Questa lettura è ulteriormente supportata dal fatto che la stessa FIGC - con il provvedimento impugnato nell’ambito del giudizio n. 67/2018 e di cui al dispositivo del 10 agosto 2018, avente ad oggetto anch’esso l’ammissione ai campionati, nella fattispecie al campionato di serie C - ha specificato che avverso il provvedimento era possibile il solo ricorso al Collegio di Garanzia.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezioni Unite: Decisione n. 62 del 25/09/2018

Decisione impugnata: Provvedimento assunto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B del 31 luglio 2018, con il quale la predetta LNPB si è rifiutata di emettere le certificazioni di sua competenza, previste dal C.U. n. 18 del Commissario Straordinario in data 18 luglio 2018, nonché della decisione assunta dalla medesima LNPB di pubblicare il calendario del Campionato di Serie B 2018/2019 con l'organico a 19 squadre, resa nota dalla Lega in data 10 agosto 2018, e di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti provvedimenti e decisioni; Delibere delle Assemblee di Lega B, tenutesi nei giorni 10 luglio 2018 e 30 luglio 2018, inerenti al blocco dei ripescaggi fino ad un massimo di 20 squadre e di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti provvedimenti e decisioni; Delibere assunte dal Commissario Straordinario della FIGC, pubblicate sui CC.UU. n. 47, n. 48 e n. 49 del 13 agosto 2018, e per l'annullamento del calendario relativo al Campionato di Serie B 2018/2019, pubblicato dalla LNPB con il C.U. n. 10 del 14 agosto 2018, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti atti e delibere; Delibere del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicate con C.U. n. 47, n. 48 e n. 49 del 13 agosto 2018, e del C.U. n. 10 della LNPB, con cui è stato pubblicato il Calendario relativo al Campionato di Serie B 2018/2019, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti decisioni.

Parti: Ternana Calcio S.p.A./Novara Calcio S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie A/Lega Nazionale Professionisti Serie B/Lega Italiana Calcio Professionistico/F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l./Robur Siena S.p.A A.C. Pro Vercelli 1892/Novara Calcio S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie A/Lega Nazionale Professionisti Serie B/Lega Italiana Calcio Professionistico/Ternana Calcio S.p.A./Robur Siena S.p.A Robur Siena S.p.A./Novara Calcio S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Ternana Calcio S.p.A/F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l

Massima: Sono inammissibili i ricorsi proposti al Collegio di Garanzia, in quanto andavano proposti al TFN…In conclusione: considerato che, come questo Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, ha affermato nella decisione n. 32/2018, l’eventuale impugnazione di una disposizione regolamentare di una Federazione Sportiva Nazionale può essere proposta davanti agli Organi della Giustizia Federale e che il Collegio di Garanzia dello Sport giudica in unico grado nei soli casi di atti e provvedimenti del CONI e negli altri casi espressamente previsti dal comma 3 dell’art. 54 CGS; considerato che, a maggior ragione, devono ritenersi impugnabili solo davanti agli Organi della Giustizia Federale gli atti applicativi di una norma regolamentare federale; ritenuto, quindi, che i ricorsi proposti direttamente davanti al Collegio di Garanzia dello Sport avverso i comunicati nn. 47, 48 e 49 del 13 agosto devono ritenersi inammissibili, perché ogni doglianza nei confronti della disposizione regolamentare ritenuta lesiva e dei conseguenti atti applicativi doveva essere proposta dinanzi agli Organi della Giustizia Federale; ritenuto che anche le impugnazioni nei confronti degli atti adottati dalla LNPB non possono ritenersi ammissibili di fronte al Collegio di Garanzia; considerato che ogni questione attinente alla possibile rimessione in termini dei ricorrenti davanti agli Organi della Giustizia Federale, determinata dalla complessità delle questioni esaminate dal Collegio di Garanzia, anche in relazione alla competenza degli Organi, potrà essere valutata dagli stessi Organi di Giustizia Federale ai quali gli interessati potranno eventualmente rivolgersi…. Il Collegio, a Sezioni Unite, ritiene di dover preliminarmente esaminare d’ufficio la questione riguardante la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport a decidere su ricorsi che, pur riguardando atti emessi da una Federazione Sportiva o della Lega di Serie B, sono stati proposti direttamente al Collegio. Per la soluzione delle questione occorre ricordare che l’art. 54 del CGS del CONI, che attribuisce al Collegio di Garanzia la competenza a decidere sulle questioni che ad esso vengono proposte, e ne individua i limiti, al primo comma stabilisce che: “Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. Il terzo comma stabilisce, poi, che: “Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d’intesa con il Coni. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni nonché le controversie relative all’esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del Coni. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado. Si applica l’art. 33 del presente Codice in quanto compatibile”. L’art. 54 del CGS del CONI prevede, quindi, per il Collegio di Garanzia sostanzialmente due ambiti di competenza. Secondo quanto stabilito dal primo comma dell’art. 54, il Collegio di Garanzia è il Giudice di ultimo grado delle decisioni assunte dagli Organi della Giustizia Sportiva federale. Si può, inoltre, ricorrere al Collegio solo per vizi di legittimità delle decisioni assunte dagli Organi della Giustizia endofederale. Per questo il Collegio di Garanzia viene anche definito come la “Cassazione dello Sport”.  Solo eccezionalmente, nei casi che sono indicati nel citato terzo comma dell’art. 54, il Collegio di Garanzia può decidere in un unico grado di giudizio.  Ciò accade non solo quando sono impugnati atti e provvedimenti del CONI, ma anche negli altri casi individuati da “altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali “. Al riguardo, il Consiglio Nazionale del CONI, con Deliberazione n. 1550 del 4 maggio 2016 (anche in C.U. della FIGC n. 384/A del 16 Maggio 2016), ha stabilito che, “in ragione della natura delle situazioni soggettive in esse coinvolte e della loro notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, sono devolute alla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport le controversie in materia di:  a) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio;  b) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro”.   La stessa delibera ha precisato che, nel caso di cui alla precedente lettera a), il ricorso è proponibile avverso “il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio”. L’art. 4 della suddetta deliberazione ha, poi, anche precisato che i suindicati atti nonché i comunicati informativi sulle procedure relative a tali iscrizioni “devono espressamente indicare l’impugnabilità del provvedimento del Consiglio federale innanzi al Collegio di Garanzia”.  In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 54, comma 3, CGS CONI, il Collegio di Garanzia non solo si è dovuto, pertanto, occupare delle impugnazioni di atti degli organi del CONI, come nel caso dei ricorsi proposti avverso le delibere con le quali è stato prima nominato il Commissario Straordinario della FIGC e poi è stato prorogato il suo incarico, ma si è occupato anche, per restare su questioni riguardanti l’ammissione ai campionati, dei ricorsi proposti dal Bari e dall’Avellino, che non avevano conseguito la licenza per l’iscrizione al Campionato di Serie B, tenuto conto che per gli eventuali ricorsi avverso il mancato conseguimento delle licenze nazionali per l’iscrizione ai campionati (sia della Lega di A che della Lega di B) è espressamente previsto il giudizio in unico grado davanti al Collegio di Garanzia dello Sport (C.U. n. 27 del 13 aprile 2018).  In assenza di espresse, diverse previsioni normative, gli atti federali trovano, invece, la loro sede naturale di impugnazione davanti gli Organi della Giustizia federale e, solo una volta esauriti i gradi della Giustizia endofederale e alle condizioni sancite dal CGS, tali atti possono essere oggetto di un ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.  Questo Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, nell’affrontare la questione riguardante l’impugnazione di una norma regolamentare di un Federazione Sportiva, poi approvata dal CONI, ha, in proposito, con la recente decisione n. 32 del 1 giugno 2018, affermato i seguenti principi di diritto: 1) il Regolamento federale è un atto proprio della Federazione Sportiva, con la conseguenza che l’eventuale impugnazione di una sua disposizione deve essere fatta davanti alla stessa Federazione e quindi davanti agli Organi della Giustizia Sportiva federale;  2) l’atto con il quale la Giunta Nazionale del CONI approva un Regolamento federale costituisce esercizio di una funzione di controllo che non comporta l’integrazione dei contenuti del Regolamento, ma ne determina la sua efficacia;  3) l’impugnazione (davanti agli Organi di Giustizia federale) di una disposizione regolamentare può essere fatta a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI del Regolamento, se la disposizione regolamentare è immediatamente lesiva, altrimenti dalla data dell’atto applicativo ritenuto lesivo. In tale occasione il Collegio di Garanzia ha, quindi, ritenuto che anche quando, come negli atti di natura regolamentare, interviene nella procedura di approvazione un atto del CONI, ciò non di meno le decisioni e gli atti di una Federazione Sportiva non possono essere oggetto di un giudizio in unico grado davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, ma le relative questioni devono essere proposte, nei limiti in cui ciò è consentito, prima davanti agli Organi di Giustizia federale. A meno che non vengano lamentati vizi della delibera del CONI di approvazione della delibera federale. Risultano coerenti con tale conclusione, da un lato, l’art. 30 CGS, il quale prevede che “Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale”, e l’art. 31 CGS, secondo cui “Le deliberazioni dell’Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti”; dall’altro, l’art. 43 bis del CGS FIGC, per il quale “I ricorsi per l’annullamento delle delibere della Federazione, nei casi e con le modalità previste dall’art. 31 del Codice della Giustizia Sportiva emanato dal CONI, sono proposti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale ‐ sezione disciplinare”.  Si deve, pertanto, ritenere che sia gli atti regolamentari (come affermato nella decisione n. 32 del 2018) sia i conseguenti atti applicativi eventualmente lesivi delle situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall’ordinamento sportivo siano impugnabili davanti il Tribunale Federale e, quindi, nell’ambito della giustizia tesa a tutelare le situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall’ordinamento federale. Del resto, non sarebbe logico ritenere possibile l’impugnazione davanti al Collegio di Garanzia delle disposizioni regolamentari ed, invece, l’impugnazione davanti agli Organi di Giustizia federale degli atti che ne fanno applicazione. Questo Collegio a Sezioni Unite è consapevole della circostanza che, mentre in alcuni precedenti è stato seguito tale indirizzo (come nella decisione della Sezione IV, n. 22 del 2018), in altri casi il Collegio ha ritenuto di poter decidere anche in unico grado per la rilevata assenza nell’ordinamento federale di forme di tutela di situazioni giuridiche ritenute rilevanti (come nella decisione della Sezione I, n. 34 del 2018). Le Sezioni Unite ritengono, tuttavia, che la corretta interpretazione delle citate disposizioni dell’art. 54 del CGS del CONI consentano al Collegio di Garanzia di decidere in unico grado solo nei casi in cui ciò sia stato espressamente previsto. Con la conseguente necessità di assicurare, nell’ambito della giustizia federale, la prima ordinaria tutela delle posizioni soggettive che si ritengano lese per atti e provvedimenti adottati dagli organi federali. Per le ragioni suindicate, questo Collegio ritiene di dover procedere alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi in esame. Infatti, tali ricorsi sono stati proposti direttamente davanti al Collegio di Garanzia senza essere stati proposti prima davanti agli Organi della Giustizia federale e, quindi, fuori dai casi disciplinati dal primo comma dell’art. 54 del CGS del CONI, nei quali il Collegio opera quale Giudice di ultimo grado, e anche fuori dai casi disciplinati dal comma tre dell’art. 54, in quanto sono stati proposti al Collegio di Garanzia quale Giudice di unico grado, in assenza di una specifica disposizione di attribuzione all’organo della competenza a decidere. A tal proposito si deve anche osservare che, in applicazione delle disposizioni (che si sono prima ricordate) che prevedono, per ragioni legate all’evidente necessità di avere pronunce sollecite e definitive, la competenza in unico grado del Collegio di Garanzia ad esaminare i ricorsi proposti avverso il mancato rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione ai campionati, questo Collegio di Garanzia ha ritenuto radicata la propria competenza (in unico grado) anche nei ricorsi proposti avverso le esclusioni dalle procedure di ripescaggio. Da ultimo, in tal senso si è espressa la Sezione I, con la decisione n. 51 del 3 settembre 2018, sul ricorso proposto dalla società Como 1907 contro la FIGC avverso l’esclusione dal ripescaggio per la partecipazione al Campionato di Serie C, per la stagione 2018/2019. Peraltro, lo stesso Commissario Straordinario, nell’escludere dal ripescaggio la società Como 1907, aveva espressamente precisato, nella sua delibera (in C.U. n. 43 del 3 agosto 2018), che “il presente provvedimento è impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dell’apposito regolamento, emanato ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI”.Nella fattispecie in esame, tuttavia, è ben diverso l’oggetto del contendere in quanto i ricorsi sono stati proposti non avverso la mancata ammissione ad un campionato, anche per effetto di ripescaggio, ma avverso le delibere del Commissario con le quali sono stati modificati due articoli delle NOIF della FIGC, con la modifica delle regole riguardanti il format del campionato e con il conseguente annullamento, per la stagione sportiva 2018/2019, di ogni ripescaggio per il Campionato di Serie B. Peraltro, anche le ricordate questioni riguardanti le regole dei ripescaggi sono state oggetto di impugnazione prima davanti agli Organi della Giustizia federale e solo in ultimo grado davanti al Collegio di Garanzia, con i ricorsi nn. 69, 70 e 71 che si sono prima ricordati e che pure sono stati portati in discussione nell’udienza pubblica del 7 settembre 2018. In ultimo, non risulta priva di rilievo la circostanza che il Catania Calcio, pur interessato al ripescaggio, si è (solo) costituito in giudizio nel ricorso proposto n. 75/2018, presentato dalla Ternana Calcio, mentre ha ritenuto di impugnare le stesse delibere commissariali oggetto dei ricorsi in esame non davanti al Collegio di Garanzia, ma davanti al Tribunale Federale.  Il Collegio è anche consapevole della circostanza che la questione riguardante la possibile inammissibilità dei ricorsi non è stata fatta presente alle parti nel corso dell’udienza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 101, comma 2, c.p.c. e dall’art. 73, comma 3, c.p.a., che impongono al Giudice di assegnare un termine per il deposito di memorie ove ritenga di porre a fondamento della decisione un questione rilevata d’ufficio. Tuttavia, pur volendo ammettere che la citata disposizione sia applicabile al processo davanti agli Organi di Giustizia sportiva, tenuto conto della particolare celerità dei giudizi (problema particolarmente rilevante nel caso di specie, dove è in discussione la prosecuzione del Campionato di Serie B e l’avvio del Campionato di Serie C, i cui sorteggi sono già stati programmati all’esito della comunicazione del dispositivo dei ricorsi in esame), il Collegio ritiene, comunque, che la decisione non leda l’interesse delle parti, ma, al contrario, consenta alle stesse di riassumere immediatamente il giudizio davanti ai competenti organi del Tribunale Federale.  Il Collegio deve, inoltre, osservare che, nel caso di specie, la questione posta a fondamento della decisione è una questione di rito relativa all’inammissibilità della domanda, pertanto, non implicando la necessità di riesaminare i fatti dedotti, ogni sua prospettazione preventiva alle parti poteva non essere necessaria. Tali conclusioni, del resto, si conformano all’insegnamento della Cassazione, secondo il quale “Il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo”, con la conseguenza che “la sentenza che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d'ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (terza via), non è nulla (…)” (Cassazione civile, Sez. III, 20/03/2017,  n. 7053; in tal senso anche Cassazione civile, Sez. I, 18/06/2018,  n. 16049; Cassazione civile, Sez. I, 16/02/2016,  n. 2984). Peraltro, è opportuno citare anche il principio dettato dalla Suprema Corte secondo cui “Il rilievo d'ufficio della inammissibilità del ricorso per cassazione è sottratto alla regola di cui all'articolo 384, comma 3, c.p.c. [secondo cui se la Corte di Cassazione ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, riserva la decisione assegnando un termine per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione] perché la norma è da riferirsi soltanto alla ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito, risultando nella elaborazione sul tema della terza via con riferimento all'articolo 384 citato e all'articolo 101, comma 2, c.p.c. (introdotto dalla legge n. 69 del 2009) l'interlocuzione delle parti esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto. In particolare, qualora la questione di diritto sia di natura esclusivamente processuale, non è neppure astrattamente configurabile la violazione dell'articolo 101 c.p.c. perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati.” (Cassazione civile, SS. UU, 15/12/2015, n. 25208; conformi Cassazione civile, SS.UU., 26/03/2013, n. 7527; Cassazione civile, Sez. VI, 20/07/2011, n. 15964).

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 48 del 27/08/2018

Decisione impugnata: Delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 42 del 03/08/2018 e trasmessa, a mezzo PEC alla ricorrente in pari data, con la quale veniva respinta la domanda di ripescaggio nel campionato di Serie “C” 2018-2019, presentata il 25/2607-2018, e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, con riguardo sia alla relazione negativa della Commissione Criteri Infrastrutturali e sportivi – Organizzativi del 31/07/2018, inviata alla segreteria Federale il 03/08/2018, sia, ai soli fini sportivi, alle comunicazioni del Sindaco di Prato, inoltrate alla prefata Commissione ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico il 24 e 26 Luglio 2018, concernenti la revoca della disponibilità dello stadio Comunale “Lungobisenzio”, precedentemente concessa alla menzionata Società per la disputa delle gare del Torneo di Serie “C” nella stagione 2018-2019.

Parti: A.C. Prato S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Viene rigettato il ricorso perché impugnati atti sindacali, di esclusiva competenza del Giudice Amministrativo. Il Collegio preliminarmente osserva che nell’odierna sede non possono essere trattate questioni amministrative relative ad impugnazione di atti sindacali, di esclusiva competenza del Giudice Amministrativo, quali la valenza, o meno, della legittimità delle lettere del 24 e del 26 luglio 2018 del Sindaco di Prato, estranee al tema del contendere. Ancora, in questa sede, non possono trovare ingresso doglianze comparative con l’iscrizione al campionato di Serie “D”, ma solo quelle relative alla domanda di ripescaggio per il Campionato di Serie “C”; a tale proposito, il Collegio osserva che, alla data del 20 luglio 2018, non era stata ancora revocata la disponibilità dello Stadio Comunale e, conseguentemente, la ricorrente era stata ammessa al Campionato di Serie “D”. Il Collegio osserva che i procedimenti di ammissione ai campionati costituiscono procedure di tipo competitivo ed i termini, ed i relativi adempimenti, sono stabiliti per garantire la par condicio: conseguentemente, preso atto della indisponibilità del campo di giuoco denominato “Lungobisenzio”, la Commissione Criteri Infrastrutturali e la FIGC erano obbligate alla determinazione di diniego.  Il Collegio osserva, altresì, che le vicende tra la ricorrente e il Comune di Prato non possono interessare le questioni tecnico-sportive che hanno dato luogo all’odierno procedimento e l’iniziativa giudiziaria intrapresa dalla A.C. Prato è stata successiva alla determinazione di esclusione impugnata. L’estraneità della FIGC a tali vicende amministrative è chiarissima: la ricorrente era, ed è, sprovvista del requisito di ammissione infrastrutturale della disponibilità del campo di giuoco.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Quarta: Decisione n. 77 del 13/10/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: pretesa della Lega Nazionale Professionisti di Serie B (L.N.P.B.) di ottenere in cessione dalle società iscritte al campionato da essa organizzato gli spazi pubblicitari per la relativa commercializzazione e l’eventuale esclusiva e non concorrenza nella commercializzazione degli altri spazi, nonché per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia degli artt. 1 e 2 del Capo IV e dell’art. 4 del Capo VI del Codice di Autoregolamentazione della LNPB, oltre che delle deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni

Parti: U.S. Città di Palermo S.p.A./Delfino Pescara S.p.A./Empoli Football Club S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B (marketing associativo)

Massima: Il ricorso proposto dalle società - per la declaratoria dell’illegittimità della pretesa della Lega Nazionale Professionisti di Serie B (L.N.P.B.) di ottenere in cessione dalle società iscritte al campionato da essa organizzato gli spazi pubblicitari per la relativa commercializzazione e l’eventuale esclusiva e non concorrenza nella commercializzazione degli altri spazi, nonché per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia degli artt. 1 e 2 del Capo IV e dell’art. 4 del Capo VI del Codice di Autoregolamentazione della LNPB, oltre che delle deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni rientra nella competenza del Collegio di Garanzia. In via preliminare, il Collegio ritiene che la presente controversia rientri nella propria sfera di competenza per effetto del combinato disposto dell’art. 12 bis dello Statuto del Coni, dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e dell’art. 30 dello Statuto della FIGC. Quest’ultima disposizione, in particolare, prevede che: “le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali”. Considerato che la questione in esame non prevede rimedi nell’ambito della giustizia federale, si deve ritenere possibile la proposizione della questione in esame davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, organo di chiusura del sistema della giustizia sportiva.

 

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Quarta: Decisione n. 57 del 08/08/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: La pretesa dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B (L.N.P.B.) di fare gravare sulla ricorrente un prelievo sulle risorse ad essa spettanti e in favore della complessiva Lega di Serie B, da valere a decurtazione delle somme che la Lega Nazionale Professionisti di Serie A (L.N.P.A.) distribuisce tra le squadre militanti nel massimo campionato, risultanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi; per la nullità/annullamento delle delibere dell'8 luglio 2009 e del 29 novembre 2012 della Assemblea della Lega di Serie B di approvazione della norma, ora trasfusa nel Codice di Autoregolamentazione all'art. 1, punto 1.1, Capo I, posta a base del richiamato addebito e di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o conseguenziale, nonché contro la nullità/annullamento degli atti di cessione di credito futuro con cui la ricorrente ha ceduto alla LNPB, a titolo di garanzia, tutti i crediti futuri che la società ricorrente maturerà nei confronti della LNPA.

Parti: Hellas Verona F.C. S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società per la declaratoria di illegittimità della pretesa dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B (L.N.P.B.) di fare gravare sulla ricorrente un prelievo sulle risorse ad essa spettanti e in favore della complessiva Lega di Serie B, da valere a decurtazione delle somme che la Lega Nazionale Professionisti di Serie A (L.N.P.A.) distribuisce tra le squadre militanti nel massimo campionato, risultanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi; per la nullità/annullamento delle delibere dell'8 luglio 2009 e del 29 novembre 2012 della Assemblea della Lega di Serie B di approvazione della norma, ora trasfusa nel Codice di Autoregolamentazione all'art. 1, punto 1.1, Capo I, posta a base del richiamato addebito e di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o conseguenziale, nonché contro la nullità/annullamento degli atti di cessione di credito futuro con cui la ricorrente ha ceduto alla LNPB, a titolo di garanzia, tutti i crediti futuri che la società ricorrente maturerà nei confronti della LNPA. Riveste, dunque, carattere preliminare l’accertamento della competenza di questo Collegio a decidere sulla controversia in esame, ai sensi dell’art. 54, comma 3, CGS, in combinato disposto con l’art. 30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C. e dell’art. 6.15 dello Statuto della Lega di Serie B. Come è noto, l’art. 54, comma 3, CGS assegna alla competenza del Collegio di Garanzia la decisione, quale Giudice in unico grado, delle “controversie ad esso devolute (…) dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali”. L’art. 30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C. dispone che “Le controversie (…) per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali”. Ciò premesso, la società Hellas Verona era associata alla Lega di Serie B al tempo dell’adozione della delibera in oggetto. L’art. 6.15 dello Statuto della Lega di Serie B prevede che “Contro la validità delle Assemblee e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data dell’Assemblea da parte delle società presenti ed ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta prima della chiusura dei lavori dell’Assemblea. Le società che non hanno partecipato all’Assemblea possono proporre reclamo entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento del relativo verbale”. Pertanto, la ricorrente, ove avesse voluto impugnare la delibera per cui è causa, avrebbe potuto valersi della procedura di cui all’art. 6.15 sopra citato, ciò che, invece, non ha fatto, ma, al contrario, vi ha rinunciato, votando a favore della stessa delibera. Nel caso de quo, dunque, in assenza dell’esperimento dei gradi interni di giustizia federale, non è data azione innanzi a questo Collegio. Né si può ritenere che i termini per impugnare la delibera in questione si siano riaperti per la ricorrente in relazione alla circostanza che la stessa, dopo aver partecipato al campionato di Serie A negli anni 2013/20142014/15 e 2015/16 (ed aver corrisposto il contributo promozione per tre annualità), è retrocessa in Serie B (al termine della stagione 2015/16) ed è poi nuovamente stata promossa in Serie A, per la stagione sportiva 2017/18, con la conseguente rinnovata applicazione della regola, solo ora contestata, che l’Hellas Verona ha votato ed alla quale ha fatto più volte acquiescenza.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Quarta Sezione: Decisione n. 40 del 05/09/2016 – www.coni.it

Decisione impugnata: Accertamento del diritto della Lega Italiana Calcio Professionistico ad ottenere dal Vicenza Calcio S.p.a. il pagamento del contributo di mutualità dovuto per le stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016 e, in caso di rilascio, in favore del Vicenza Calcio, della Licenza Nazionale Serie B 2016/2017, anche per la stagione sportiva 2016/2017, con condanna delle resistenti, ciascuna per quanto di spettanza e ragione, al versamento, in favore della ricorrente, della somma di € 774.685,35, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, per ciascuna stagione sportiva

Parti: Lega Italiana Calcio Professionistico/Vicenza Calcio S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B

Massima: Il Collegio di Garanzia ha potestas iudicandi in ordine alla controversia introdotta dalla Lega Pro contro la società e la Lega di Serie B per ottenere il pagamento del contributo di mutualità dovuto per le stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016 e, in caso di rilascio, in favore della società, della Licenza Nazionale Serie B 2016/2017, anche per la stagione sportiva 2016/2017, con condanna delle resistenti, ciascuna per quanto di spettanza e ragione, al versamento, in favore della ricorrente, della somma di € 774.685,35, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, per ciascuna stagione sportiva. Come condivisibilmente affermato dal Tribunale Nazionale Federale, Sezione vertenze economiche, la previsione relativa alla possibilità che la controversia sia rimessa alla decisione di arbitri, ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del CGS del CONI, non comporta certamente deroga al principio di cui all’art. 3 del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge 17 ottobre 2003, n. 280, secondo cui la possibilità di adire il giudice ordinario per le controversie patrimoniali tra società, associazioni e atleti e il giudice amministrativo per le altre controversie presuppone che siano esauriti i gradi della giustizia sportiva. La possibilità di rimettere a collegi arbitrali la decisione delle controversie patrimoniali non esclude, infatti, la competenza degli organi di giustizia sportiva in ordine alle controversie ad essi devolute dagli Statuti e dai Regolamenti Federali (art. 4, 2° comma, del CGS) e dalle altre fonti dell’ordinamento sportivo. Va osservato, in proposito, che la controversia oggetto del presente giudizio rientra nel novero di quelle per le quali non sono previsti rimedi nell’ambito della giustizia federale. Il Codice della Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (art. 30, comma 28, lett. a) attribuisce alla competenza dell’organo di giustizia federale “le controversie di natura economica tra società, ivi comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 14”. La controversia in questione non è tra società. Essa, infatti, è stata promossa dalla Lega Pro, che agisce in nome proprio, sia pure al fine di tutelare un interesse economico delle società ad essa associate, nei confronti di una società calcistica e della Lega di Serie B. Si è, quindi, al di fuori delle previsioni della norma di cui al CGS della F.I.G.C., come rilevato dal Tribunale Nazionale Federale, Sezione vertenze economiche, che ha ritenuto, pertanto, l’incompetenza propria e di altri organi di giustizia federale sulla questione sollevata. Come già affermato da questa Sezione in una controversia che presentava problematiche almeno in parte analoghe (decisione n. 71 del 16 dicembre 2015), soccorrono al riguardo le previsioni che fanno del Collegio di Garanzia dello Sport l’organo di chiusura del sistema di tutela della giustizia sportiva. L’art. 54, 3° comma, del CGS del CONI prevede che “Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute (...) dagli Statuti e dai Regolamenti Federali (...). Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado”. L’art. 30 dello Statuto della F.I.G.C. dispone che “Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali”. In conclusione, non essendo previsti in ambito federale strumenti di tutela delle situazioni giuridiche dedotte nel presente giudizio, deve essere affermata, in applicazione delle norme richiamate, la potestas iudicandi dell’adito Collegio di Garanzia dello Sport in ordine alla controversia, anche nel merito e in unico grado.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Quarta Sezione : Decisione n. 71 del 29/12/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: Nullità/annullamento della nota del 25 settembre 2015 (comunicata il 5 ottobre 2015) con cui la predetta Lega Serie B ha disposto, a carico della ricorrente, l’addebito della somma di € 1.500.000,00 da valere a decurtazione delle somme che la Lega di Serie A distribuisce tra le squadre militanti nel massimo campionato e rinvenienti dalla commercializzazione dei diritti televisivi

Parti: U.S. Città di Palermo S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B

Massima: Il Collegio ritiene, preliminarmente, che la presente controversia rientri nella propria sfera di competenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI, dell’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva CONI e dell’art. 30 dello Statuto della FIGC. Quest’ultima disposizione, in particolare, prevede che: “Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali”. Ciò in coerenza con il principio che individua nel Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI l’organo di chiusura del sistema di tutela della giustizia sportiva.  La fattispecie oggetto del presente giudizio può ritenersi riconducibile al novero di quelle in relazione alle quali non sono previsti rimedi nell’ambito della giustizia federale. Invero, lo Statuto della Lega Nazionale Professionisti di Serie B prevede un reclamo alla Corte di Giustizia Federale avverso le deliberazioni dell’Assemblea della stessa Lega, proponibile nel termine di decadenza di dieci giorni (punto 6.15 dello Statuto) da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta prima della chiusura dei lavori dell’Assemblea. Rispetto alle società che non hanno partecipato all’Assemblea è previsto che il termine di dieci giorni per proporre reclamo decorre dal giorno di ricevimento del relativo verbale. La brevità del termine concesso per la proposizione del reclamo ha l’evidente fine di assicurare immediata certezza alla determinazioni assunte dall’organo assembleare. La citata previsione non risulta tuttavia applicabile alla fattispecie che interessa in questa sede. Essa, infatti, risulta dettata al fine di disciplinare il reclamo dei soggetti che, al momento dell’adozione della deliberazione, siano associati alla Lega. Ciò, a giudizio del Collegio, è desumibile dalle regole dettate riguardo alla proposizione del reclamo, attinenti alla presentazione di riserva scritta da parte degli associati presenti e alla decorrenza del termine dell’impugnazione dal ricevimento del verbale dell’Assemblea per gli associati che non hanno partecipato al voto. Quanto ora rilevato risulta evidente rispetto all’ipotesi dei soggetti che hanno partecipato all’assemblea, tenuti a formulare una riserva. Ma lo è altrettanto riguardo al caso di coloro che non hanno partecipato all’assemblea, giacché la comunicazione del verbale, che non ammette equipollenti, non può che avvenire nei confronti di soggetti che hanno la qualità di associati al momento dell’adozione della delibera e che non hanno potuto partecipare alla medesima. La presente fattispecie, oltre ad avere un oggetto in parte non coincidente rispetto a quelle cui risulta applicabile la previsione dello Statuto della Lega (coinvolgendo asseritamente anche atti e comportamenti della Lega di Serie A), trae origine dalla contestazione di una previsione oggetto di una delibera assembleare, inserita nel Codice di Autoregolamentazione della Lega, da parte di un soggetto che ha assunto la qualità di associato nella stagione successiva a quella di adozione della deliberazione, a seguito della retrocessione dalla massima serie. Tali caratteristiche della fattispecie appaiono incompatibili con il rimedio dell’immediato reclamo quale configurato dallo Statuto della Lega, che, come detto, collega la possibilità e l’onere di impugnazione a comportamenti e circostanze configurabili solo in relazione a soggetti che siano associati al momento dell’adozione della deliberazione, quali la formulazione di riserva scritta da parte dei dissenzienti e la comunicazione del verbale agli associati che non hanno partecipato all’Assemblea.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.: Decisione n. 12 del 06/05/2015  www.coni.it

Decisione impugnata: Richiesta per ottenere (in sintesi) la convocazione – da parte dell’adito Collegio di Garanzia dello Sport o da parte di un soggetto designato dallo stesso Collegio di Garanzia – dell’Assemblea della Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, per deliberare sull’ordine del giorno indicato nella medesima istanza (" a) revoca del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo; b) nomina, per il periodo intercorrente sino al termine del quadriennio olimpico in corso, del Presidente, dei due Vice Presidenti, nonché dei componenti del Consiglio Direttivo; c) esame ed approvazione del bilancio al 30 giugno 2014 della Lega Pro, corredato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti; d) azione di responsabilità nei confronti del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti previa autorizzazione della FIGC").

Parti: A.C. Tuttocuoio 1957 San Miniato/ Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport dichiara inammissibili le istanze avanzate dalle società e tendenti ad  ottenere (in sintesi) la convocazione – da parte dell’adito Collegio di Garanzia dello Sport o da parte di un soggetto designato dallo stesso Collegio di Garanzia – dell’Assemblea della Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, per deliberare sull’ordine del giorno indicato nella medesima istanza (" a) revoca del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo; b) nomina, per il periodo intercorrente sino al termine del quadriennio olimpico in corso, del Presidente, dei due Vice Presidenti, nonché dei componenti del Consiglio Direttivo; c) esame ed approvazione del bilancio al 30 giugno 2014 della Lega Pro, corredato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti; d) azione di responsabilità nei confronti del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti previa autorizzazione della FIGC"). Preliminarmente, conviene ricordare, sia pure in sintesi, gli argomenti di diritto portati dalle Società istanti a sostegno della loro domanda. Le Società istanti hanno osservato che “Lo statuto della Lega Pro non contempla l’ipotesi della convocazione coattiva dell’assemblea nel caso di inascoltata richiesta avanzata da società associate; né tale ipotesi è espressamente considerata dal codice della giustizia sportiva”. Tuttavia, secondo le Società istanti, non si potrebbe certamente sostenere “che un diritto corporativo (così intenso quale quello di ottenere che l’assemblea si riunisca e decida su determinati argomenti), al quale corrisponde un preciso obbligo statutariamente enunciato (quale quello di convocare l’assemblea richiesta dalla minoranza qualificata), non sia giustiziabile”; con la conseguenza che, “nell’anzidetto vuoto disciplinare”, sarebbe corretto “fare riferimento all’art. 20 cod. civ., il quale dispone che l’assemblea di un’associazione riconosciuta (ma il precetto è certamente applicabile anche alle associazioni non riconosciute) deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, e che, se gli amministrativi non vi provvedono, la convocazione è ordinata dal presidente del tribunale” (cfr. pag. 9 della istanza). Quindi, le Società istanti hanno richiamato il vincolo di giustizia sportiva, osservando che – in virtù di esso “tutte le controversie tra tesserati, Federazioni, società affiliate, soggetti e organismi che svolgono attività di carattere comunque rilevante per l’ordinamento federale devono trovare soluzione nell’ambito della giustizia sportiva e che quelle per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale sono devolute alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport”; il quale – secondo le istanti - oltre ad essere “giudice di ultimo grado della giustizia sportiva”, avrebbe “residualmente, competenza a decidere su ogni controversia relativa a decisioni non altrimenti impugnabili”. Poste queste premesse, le Società istanti hanno concluso che sarebbe “dunque codesto Collegio che può adottare i provvedimenti di cui all’art. 20 cod. civ. che qui si richiedono” (cfr. pag. 9 della istanza). La tesi sostenuta dalle Società istanti, pur finemente argomentata, con il richiamo ai principi civilistici che regolano le associazioni e, in particolare, alle disposizioni dell'art. 20 del cod. civ., non può essere condivisa, tenuto conto delle caratteristiche proprie dell’ordinamento e della giustizia sportiva, come essa è disciplinata dal vigente Codice della Giustizia Sportiva (approvato con deliberazione n. 1518 del Consiglio Nazionale del CONI del 15 luglio 2014 e recentemente modificato con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1532 del 10 febbraio 2015, ma solo con riferimento alla disciplina del contenzioso in materia di Licenze UEFA e iscrizione ai campionati professionistici di calcio e pallacanestro) (di seguito, per brevità, designato anche come CGS). In particolare, occorre rilevare che le funzioni del Collegio di Garanzia dello Sport sono espressamente stabilite e rigidamente tipizzate dal Codice della Giustizia Sportiva, il quale ha istituito tale nuovo organo della giustizia sportiva prevedendone puntualmente i compiti, le attività e i poteri, disciplinandone le procedure e gli atti. L'art. 3 del Codice della Giustizia Sportiva configura il Collegio di Garanzia dello Sport, secondo la previsione e nei limiti stabiliti dallo Statuto del CONI (art. 12 bis dello Statuto del CONI, adottato dal Consiglio Nazionale l’11 giugno 2014), come “organo di giustizia di ultimo grado” (cfr. art. 3 del CGS). Come dispone l’art. 54 del CGS, il Collegio di Garanzia è chiamato a decidere controversie, a giudicare in ordine a “tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia ….” (art. 54, 1° comma del CGS). Il ricorso al Collegio di Garanzia, come Giudice di ultima istanza, presuppone, dunque, che si sia svolta una fase di giustizia nell’ambito dell’ordinamento federale e che ne sia contestato l’esito. Ne offre conferma l’art. 59 del CGS, ai sensi del quale l’instaurazione del giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia è proposto con ricorso da depositarsi “ .. entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata”. E nello stesso senso depongono le altre disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva che fanno costante riferimento a ‘controversie’, a ‘decisioni’ e al ‘giudizio’ del Collegio di Garanzia (cfr. artt. 54, 56, 58, 59, 61, 62 del CGS). La sfera di competenza del Collegio di Garanzia può essere estesa anche ad altre controversie, purché “ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d’intesa con il Coni” (art. 54, 3° comma, del CGS). In tali casi il giudizio – che pur sempre di giudizio deve trattarsi – “può essere anche di merito e in unico grado”. Il Collegio di Garanzia può svolgere anche funzioni consultive, ma solo nei limiti previsti dall’art. 12 bis dello Statuto del Coni, vale a dire “per il CONI e, su richiesta presentata per il tramite del CONI, per le singole Federazioni sportive” (art. 12 bis, 5° comma, dello Statuto del CONI, cit.); e, come stabilisce l’art. 54, 4° comma, del CGS, in tali casi, l’istanza volta allo svolgimento delle funzioni consultive può essere proposta soltanto “dal Coni o, suo tramite, dalle Federazioni”. Orbene l’attività che le Società istanti vorrebbero demandare al Collegio di Garanzia non rientra in alcuna di quelle previste dal Codice della Giustizia Sportiva, non risiede in un ‘giudizio’ ed esula dai poteri del Collegio. Proprio il richiamo all'art. 20 del codice civile, sul quale si fonda l'istanza in esame, dimostra che la domanda delle Società istanti mira ad una attività di volontaria giurisdizione ed implica perciò l'esercizio di un potere che non spetta al Collegio. Come è noto, secondo una interpretazione pacifica, sia in dottrina che in giurisprudenza, il provvedimento di convocazione dell’assemblea, emesso dal Presidente del Tribunale, ai sensi dell’art. 20 del cod. civ., è volto a svolgere una mera supplenza di una omessa attività di un soggetto privato; esso non consiste in un ‘giudizio’, nella decisione di una controversia, ma “è inteso a tutelare il generale interesse al regolare funzionamento dell’organismo societario e pertanto, nella fattispecie, l’autorità giudiziaria è chiamata ad esercitare quelle funzioni amministrative in senso lato che si riassumono nel concetto della c.d. volontaria giurisdizione” (in questi termini v. la risalente, ma non contraddetta, Corte di Appello di Venezia, 7.12.1987, in Rep.Foro it. 1988, Società [6270], n. 368). Peraltro, anche a voler seguire la tesi prospettata dalle Società istanti e facendo applicazione dei principi fissati nell'art. 20 del cod. civ., la domanda in esame risulterebbe comunque proposta ad un 'giudice' incompetente: l'art. 20 del cod. civ. prevede, infatti, che la domanda sia rivolta al presidente del Tribunale, e, dunque, al giudice di prima istanza, mentre, nel caso in esame, la domanda è stata presentata al giudice di ultima istanza (che, peraltro, si colloca fuori dall’ambito della giustizia endofederale e può essere adito solo quando siano esauriti i gradi di giudizio ivi previsti). Né, nel caso in esame, potrebbe ipotizzarsi la possibilità di un ricorso per saltum, tenuto conto che il Collegio di Garanzia non potrebbe comunque svolgere attività di volontaria giurisdizione (senza neppure considerare il problema della dubbia reclamabilità del provvedimento di convocazione dell’assemblea di una associazione, ai sensi dell’art. 20 del cod. civ.).  Per i motivi che precedono l’istanza proposta dalle Società ricorrenti deve essere dichiarata inammissibile. Solo per completezza della motivazione il Collegio ritiene opportuno svolgere alcune brevi ulteriori considerazioni in merito ad un profilo di carattere generale sollevato anche in sede di discussione orale. Le Società istanti hanno rilevato che sarebbe inconcepibile un sistema associativo nel quale gli associati non abbiano la possibilità di ottenere la convocazione di una assemblea della associazione per decidere su determinati argomenti; e nel quale una minoranza qualificata sia priva di qualunque rimedio dinanzi all’inerzia (nella convocazione dell’assemblea) da parte degli organi sociali di gestione. Un sistema di tal fatta “entrerebbe in insanabile conflitto con il principio fondamentale della democrazia partecipativa che permea di sé l’ordinamento di tutte le formazioni collettive” (cfr. pag. 15 della istanza delle Società ricorrenti). E proprio per colmare tale denunciato ‘vuoto disciplinare’ le Società istanti hanno ritenuto di poter invocare i principi desumibili dall’art. 20 del cod. civ. Il Collegio di Garanzia – ribadita l’inammissibilità delle domande così come proposte – ritiene invece che il problema segnalato dalle Società istanti possa trovare soluzione nell’ambito dell’ordinamento sportivo e, specificamente, nell’ambito dell’ordinamento federale sicuramente ispirato dal principio della democrazia interna e della garanzia partecipativa; ordinamento del quale deve essere salvaguardata l’autonomia organizzativa e di gestione. Come è noto, ai sensi dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio – F.I.G.C., nell’ambito dell’ordinamento federale le Leghe stabiliscono autonomamente le rispettive articolazioni organizzative, ma “nel rispetto dello Statuto e degli indirizzi del CONI e della FIGC, nonché dei principi di democrazia interna” (art. 9, 2° comma dello Statuto della FIGC). Ed è significativo rilevare che i regolamenti o gli statuti delle Leghe sono trasmessi ai fini della approvazione alla FIGC alla quale spetta di valutarne “la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione” (art. 9, 2° comma dello Statuto della FIGC). Gli Statuti e i regolamenti delle Leghe costituiscono fonti dell’ordinamento federale gerarchicamente subordinate allo Statuto federale, alle norme organizzative interne federali, al Codice di Giustizia Sportiva e alle altre disposizioni emesse dal Consiglio Federale. Il funzionamento di ciascuna Lega, pur autonomamente organizzato, deve pur sempre porsi in aderenza alla normativa federale e rispettarne i principi informatori, tra i quali, in particolar modo, quello della democrazia interna. Orbene, anche il problema generale del diritto di partecipazione e di tutela delle minoranze sollevato dalle Società istanti può e deve trovare risposta nell’ambito dell’ordinamento federale, nel quale un ruolo centrale nella soluzione dei problemi organizzativi spetta al Consiglio Federale. Basti ricordare che il Consiglio Federale, con le modalità previste dall’art. 9, 9° comma dello Statuto della FIGC, può “dichiarare la decadenza dei dirigenti responsabili di una Lega, per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività ad essa demandate ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento”. Ed ove la Lega interessata non provveda “alla immediata sostituzione dei dirigenti decaduti”, il Consiglio federale può perfino nominare un Commissario straordinario o un Commissario ad acta.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.- Sezione Consultiva: Parere n. 2 del 23/02//2015  www.coni.it

Istanza: Richiesta CONI su ultrattività TNAS

Massima: Non pare possa revocarsi in dubbio che la novella legislativa, così come l’avvicendamento che ne è fatalmente conseguito, abbia determinato tre distinti momenti, rectius, fasi di amministrazione giurisdizionale delle controversie, nitidamente individuabili. Infatti, secondo il disposto dell’art. 65, comma 2, del Codice, il termine del 30 giugno 2014 deve essere considerato inequivocabilmente quale dies ad quem per il radicamento di procedimenti innanzi al Tnas, a prescindere dalla specifica tipicità dell’origine delle questioni controverse. Sul punto la norma non appare suscettibile di diverse interpretazioni, poiché il rinnovato modello organizzativo della giustizia sportiva presso il Coni, postulava, evidentemente, l’individuazione di un esatto termine conclusivo per la proponibilità e l’ammissibilità dei ricorsi innanzi al prefato organo arbitrale. Pertanto, l’ultrattività del Tnas, rispetto al termine individuato tassativamente dalla norma, ha riguardato esclusivamente la conclusione dei procedimenti arbitrali precedentemente radicatisi, nel senso che si è provveduto esclusivamente ad esaurire il contenzioso già incardinato. Diversamente, con riferimento ai provvedimenti federali impugnabili ratione materiae originariamente innanzi al Tnas, ma pubblicati in data successiva al 1 luglio 2014, è da considerarsi quanto previsto dal ricordato art. 65, comma 2, in combinato disposto con il comma 1, laddove si dispone che “al Collegio di Garanzia dello sport è devoluta la cognizione delle controversie la cui decisione non altrimenti impugnabile nell’ambito dell’ordinamento federale è pubblicata a far data dal 1 luglio 2014”. Inoltre, si è dato, ma solo in via esclusivamente transitoria, che i provvedimenti federali impugnati successivamente a quella data, benché rientranti nelle originarie competenze del Tnas, dovessero essere impugnati esclusivamente innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport che ha, evidentemente, continuato nelle more ad agire in funzione di Tnas, atteso il generico termine ordinario di impugnazione di 30 giorni. Successivamente, si è incontestabilmente perfezionata un’esclusiva ed autonoma competenza del nuovo organo giurisdizionale presso il Coni, il Collegio di Garanzia dello Sport appunto, senza più alcuna superstite e residua attività legittimamente imputabile, o comunque a qualsivoglia titolo riferibile, tanto al Tnas, quanto all’Alta Corte. Pertanto, l’esatta interpretazione della norma spinge indubbiamente verso la pacifica considerazione della cessazione di ogni attività da parte del Tnas che, oltre ad aver esaurito da tempo tutto il contenzioso precedentemente ivi incardinato, non dispone più di una propria struttura amministrativa di riferimento. Analogamente, può considerarsi ragionevolmente esaurita, altresì, la provvisoria competenza del Collegio di Garanzia dello Sport in funzione di Tnas, che ha amministrato le controversie ad esso devolute, con tale modalità, solo relativamente ai limitati casi di impugnazioni di provvedimenti federali depositate a far data dal 1 luglio 2014.

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 aprile 2004 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera dalla FIGC relativa all’organizzazione del Campionato di Calcio di Serie A 2003/2004, con particolare riferimento all’iscrizione ad esso delle squadre partecipanti - www.figc.it

Parti: Piacenza Football Club S.P.A.contro F.I.G.C. + Altri.

Massima: E’ inammissibile alla Camera di Conciliazione la domanda di risarcimento del danno richiesta dalla società con riferimento all’iscrizione al Campionato di Serie A 2003/2004 di altra società per mancato esaurimento dei ricorsi interni, ai sensi dell’art. 27, comma 2, dello Statuto F.I.G.C. e dagli artt. 3 e 7 del Regolamento della Camera. Infatti il presupposto del risarcimento del danno è l’iscrizione al campionato di altra società in luogo della ricorrente. Consegue che andava impugnato il provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale della FIGC con cui tale società è stata ammessa al campionato, innanzi al competente organo federale. Infatti, a mente del Comunicato Ufficiale n. 151/A della F.I.G.C. recante “Disposizioni in ordine alla ammissione ai campionati 2003/2004”, «Le Leghe Professionistiche, effettuati gli accertamenti previsti a loro carico dalla presente normativa e dai rispettivi regolamenti, provvederanno con delibera del Consiglio di Lega alla iscrizione delle società ai campionati di competenza, comunicando alla F.I.G.C. l’organico relativo entro il 22 luglio 2003. L’eventuale ricorso avverso le decisioni come sopra assunte deve essere proposto alla F.I.G.C. con atto motivato, da far pervenire a quest’ultimo, ed in copia alla Lega competente, entro il termine perentorio del 24 luglio 2003 ore 19.00». Pertanto,  autorità competente a conoscere delle eventuali doglianze sulle ammissioni a Campionato 2003/2004, così come deliberate dalla Lega, è la F.I.G.C. e, in particolare, il Consiglio Federale, ex art. 24 Statuto F.I.G.C. A tale organo, dunque, la società avrebbe dovuto indirizzare le proprie istanze, atteso che la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport è competente, in virtù del combinato disposto dell’art. 27, comma 2, dello Statuto F.I.G.C. e dagli artt. 3 e 7 del Regolamento della Camera, solo previo esaurimento dei ricorsi interni alla Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva associata o Ente di promozione sportiva, ovvero in presenza di atti non soggetti a impugnazione nell’ambito della Giustizia Federale.

Massima: E’ inammissibile alla Camera di Conciliazione la domanda di risarcimento del danno richiesta dalla società con riferimento all’iscrizione al Campionato di Serie A 2003/2004 di altra società per tardività dell’istanza quando è stata avanzata alla Camera decorso il termine i 60 giorni dalla data di conoscenza dell’atto contestato.

Massima: E’ inammissibile alla Camera di Conciliazione la domanda di risarcimento del danno richiesta dalla società con riferimento all’iscrizione al Campionato di Serie A 2003/2004 di altra società per carenza di interesse per carenza di interesse ad agire, allorquando in seguito all’esclusione della società è stato emesso dalla F.I.G.C. il Comunicato Ufficiale 57/A, con il quale è stato deliberato, e successivamente approvato dal C.O.N.I., l’allargamento a 24 squadre dei partecipanti al Campionato di Serie B. Ciò significa, dunque, che la società, anche in caso di esclusione dell’altra società, avrebbe suddiviso in ugual misura la cd. “mutualità”; il numero di partite da disputare sarebbe rimasto immutato; i diritti televisivi sarebbero stati ripartiti per lo stesso numero di partecipanti al torneo. Il profilo di inammissibilità è assorbente e vieta ogni ed ulteriore pronuncia nel merito.

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