F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 129/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 064/CSA del 13 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 SEGUITO GARA ATALANTA/ROMA DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 22.11.2016)

RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 SEGUITO GARA ATALANTA/ROMA DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 22.11.2016)

Con atto, spedito in data 23.11.16, la società A.S. Roma ha preannunciato la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 80 del 22.11.2016 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Atalanta/Roma, disputatasi in data 20.11.2016, era stata irrogata alla Società ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società A.S. Roma ha fatto pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Alla seduta del 13.1.2017, è intervenuto, in rappresentanza della Società A.S. Roma, l’Avv. Conte che ha, preliminarmente, insistito nella richiesta, già formulata in ricorso, di audizione del sig. Robert Gombar, Responsabile della Sicurezza della Società A.S. Roma, del sig. Marco Seghi, collaboratore del primo e del sig. Valerio Cristoforo, Steward della società A.S.Roma; l’Avv. Conte ha chiesto, sempre preliminarmente, a questa Corte di volere disporre un supplemento di istruttoria avente ad oggetto l’audizione, a cura della Procura Federale, del dott. Mauro Fabozi, Responsabile della DIGOS della Questura di Roma in ordine all’attività di collaborazione prestata dalla società

A.S. Roma alla Questura capitolina in occasione dell’organizzazione della trasferta relativa alla gara Atalanta/Roma, disputatasi in data 20.11.2016.

Questa Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha respinto entrambe le richieste, ritenendo non necessario procedere ad un supplemento di istruttoria in ordine ai fatti di cui è giudizio, atteso che la documentazione in atti risulta più che sufficiente al fine della comprensione di quanto accaduto in occasione della gara Atalanta/Roma, disputatasi in data 20.11.2016.

Venendo al merito del ricorso, questa Corte ritiene che lo stesso sia infondato e che vada, pertanto, respinto.

La società ricorrente ha dedotto, riassuntivamente, l’illegittimità della delibera del Giudice Sportivo chiedendone, tenuto conto delle attenuanti previste ma non applicate dall’art.13, comma 1, lett. a), b) ed e), C.G.S., l’annullamento o, in subordine, la riduzione della sanzione.

A tal proposito, questa Corte ritiene che la società A.S. Roma non abbia fornito neppure un principio di prova in ordine alla ricorrenza nella fattispecie che ci occupa dell’esimente di cui all’art. 13, lett. e) C.G.S.; il che esclude qualsivoglia possibilità che la società reclamante possa essere esonerata da responsabilità.

Quanto, poi, alla richiesta, formulata in via subordinata, di riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, questa Corte, tenuto conto della effettiva gravità delle violazioni contestate, che presentano, peraltro, il carattere della reiterazione e che sono state, per così dire, prodromiche ai gravissimi episodi di violenza che si sono verificati al termine della gara, ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, anche in relazione alle attenuanti prospettate con il secondo motivo di ricorso, sia congrua sul piano edittale (l’ammenda irrogata di € 15.000,00 è molto vicina, peraltro, al minimo edittale) e che non si presti ad utili censure quanto all’entità complessivamente comminabile.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma

S.p.A. di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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