F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 129/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 064/CSA del 13 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO CALCIATORE SABBIONE ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/CARPI DEL 17.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Serie B – Com. Uff. n. 68 del 20.12.2016)

RICORSO CALCIATORE SABBIONE ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/CARPI DEL 17.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Serie B – Com. Uff. n. 68 del 20.12.2016)

Il calciatore della "Carpi F.C. 1909", Sabbione Alessio ha presentato in data 23,12,2016 reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara inflitta al reclamante, seguito gara Salernitana/Carpi del 17.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Serie B Com. Uff. n. 68 del 20 dicembre 2016), per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 17° minuto del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, rivolto all'arbitro un'espressione ingiuriosa.

Il ricorrente ricostruisce gli avvenimenti in modo differente rispetto a quanto riportato nel referto dell'arbitro. In particolare pone in evidenza l'insussistenza di alcuna condotta ingiuriosa da parte sua nei confronti del direttore di gara, bensì di una mera esclamazione priva di destinatario, dopo aver subito la seconda ammonizione.

In virtù di quanto sopra esposto il ricorrente chiede l'annullamento della sanzione o, in subordine, facendo riferimento a precedenti decisioni di questa Corte in merito ad analoghi episodi, chiede che la sanzione venga diminuita e contenuta nei minimi edittali.

La Corte,  letto ed esaminato  il ricorso  e udito l'arbitro,  oltre a ribadire che il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine agli eventi durante le gare, ritiene di confermare i fatti come riportati nel referto stesso e di confermare la sanzione già irrogata

Per questi motivi

la C.S.A. sentito l’Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Sabbione Alessio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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