F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 129/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 064/CSA del 13 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO U.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’ AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVELLINO/SALERNITANA DEL 24.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 70 del 27.12.2016)

RICORSO U.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLAMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVELLINO/SALERNITANA DEL 24.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 70 del 27.12.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto alla società US Avellino 1912 S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 12.000,00 “per avere i sostenitori, prima dell’inizio del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni che costringevano l’Arbitro a ritardare l’inizio della gara di circa sei minuti e per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, tre petardi, alcuni fumogeni e due bottigliette di plastica e, sul terreno di giuoco, quattro fumogeni ed una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) C.G.S. per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine ai fini preventivi e di vigilanza”.

La Società Avellino ha proposto ricorso avverso tale provvedimento deducendo l’eccessiva gravosità e severità della sanzione irrogata dal Giudice sportivo, per non avere lo stesso considerato, ai fini della determinazione della sanzione: a) che la società istante ha adottato i “modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti antisportivi di qualsiasi tipo, con impiego di risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo (art. 13 Cc. 1 lett.a C.G.S.)”;

b) la “indubbia” e meritoria attività di cooperazione con le forze dell’ordine e di collaborazione ed assistenza verso gli ufficiali di gara, svolta dalla società istante ai fini sia preventivi che di vigilanza (art. 13 c. 1 lett. b ed e C.G.S.); c) il fatto che la gara si sia svolta regolarmente a prescindere dagli episodi per cui è causa; d) i precedenti giurisprudenziali in materia.

E’ pacifico ed incontestato che la società Avellino abbia adottato, nella fattispecie, modelli di organizzazionegestione  al fine di prevenire comportamenti antisportivi da parte dei propri sostenitori, come è altrettanto non contestato che la stessa società abbia cooperato con le forze dell’ordine ed abbia prestato assistenza agli ufficiali di gara, tanto che l’incontro sportivo ha avuto un regolare svolgimento.

Tali comportamenti non possono essere ritenuti idonei ad escludere la responsabilità della società Avellino per la grave condotta tenuta dai propri tifosi.

La fattiva collaborazione della società reclamante, però, incide sicuramente sulla valutazione della responsabilità della stessa, che risulta attenuata in considerazione di tutte le misure adottate per prevenire il verificarsi degli eventi contestati.

Il Giudice Sportivo, nell’adottare la decisione impugnata, ha tenuto conto dell’attività di cooperazione e collaborazione prestata dalla Società Avellino, tant’è che ha attenuato la sanzione irrogata ex art. 14 n. 5, in relazione all’art. 13 c. 1 lett. a e b C.G.S..

Per tali motivi la Corte, considerato che la condotta tenuta dai sostenitori della società Avellino è stata di notevole gravità e prolungata nel tempo, ritiene che la sanzione, determinata quasi nel minimo edittale, appare congrua.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Avellino 1912 S.r.l. di Avellino.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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