F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 129/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 064/CSA del 13 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO CAGLIARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI; -AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/SASSUOLO DEL 22.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 112 del 27.12.2016)

RICORSO CAGLIARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI; -AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTE  ALLA RECLAMANTE SEGUITO  GARA   CAGLIARI/SASSUOLO   DEL 22.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 112 del 27.12.2016)

La Cagliari Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicata sul Com. Uff. n. 112 del 27.12.2016, con la quale, in riferimento alla gara tra Cagliari Calcio e Sassuolo del 22.12.2016, ha comminato, in applicazione dell’art. 14 C.G.S. e data la recidiva specifica e la diffida in atti, la sanzione della disputa di due gare con il settore “curva nord” privo di spettatori e dell’ammenda di € 20.000,00 (sanzione complessivamente attenuata ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b) ed e) C.G.S.) in conseguenza del lancio di un petardo sul terreno di giuoco al 14’ del secondo tempo da parte dei sostenitori del Cagliari Calcio assiepati sugli spalti della curva nord, petardo che veniva raccolto da uno degli addetti al servizio di sicurezza anti incendio, il quale subiva lesioni gravissime ad una mano, con rischio di amputazione di alcune falangi e perdita dell’uso di dita della medesima mano a causa dello scoppio del petardo stesso.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale l’annullamento e/o la revoca della sanzione; in via subordinata la riduzione dell’ammenda, commutando la sanzione delle due gare con il settore curva nord privo di spettatori con ulteriore pena pecuniaria e, in via ulteriormente subordinata, la riduzione ad una delle gare con il settore curva nord privo di spettatori con riduzione, per quanto di giustizia, dell’ammenda la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha rilevato che il Giudice Sportivo ha riconosciuto in favore del Cagliari Calcio due circostanze attenuanti in applicazione dell’art. 13 comma 1 lett. b) ed e) C.G.S., di cui la prima relativa alla concreta cooperazione da parte della società con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni e la seconda relativa alla prevenzione e vigilanza da parte della società. A dire della ricorrente, però, la decisione del Giudice Sportivo risulterebbe erronea in quanto avrebbe potuto applicarsi anche l’attenuante di cui all’art. 13 lett. a) C.G.S. relativa all’adozione da parte della società di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quello verificatosi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo. Per queste ragioni la ricorrente ha sostenuto in via principale doversi annullare e/o revocare la sanzione irrogata in linea con la previsione dell’art. 13

C.G.S. secondo cui la società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’art. 12 C.G.S. (prevenzione di fatti violenti) se ricorrono congiuntamente almeno tre delle circostanze attenuanti o esimenti previste dal citato art. 13 C.G.S..

In subordine la ricorrente ha richiesto la attenuazione della sanzione richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali e mettendo in evidenza il fatto che l’episodio ha coinvolto un solo tifoso che è stato prontamente individuato e fermato soprattutto per merito del sistema di registrazione audio-video posizionato all’interno dell’impianto e idoneo a monitorare la condotta dei tifosi per l’individuazione dei responsabili in caso di incidenti.

La Corte ritiene doversi respingere il ricorso.

Infatti, la decisione del Giudice Sportivo appare in linea con l’art. 14 C.G.S. che prevede che “le società rispondano dei fatti violenti commessi in occasione della gara sia all’interno del proprio impianto sportivo sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti… se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o piò persone”. E prevede altresì al comma 2 la sanzione dell’ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A nonché, qualora la società sia stata sanzionata più volte la squalifica del campo, congiunta all’ammenda, non inferiore a 2 giornate.

Inoltre la Corte rileva che la Cagliari Calcio, nel corso del girone di andata della stagione 2016/2017, era stata già oggetto di sanzioni ben quattro volte a seguito delle partite con la Roma, con l’Atalanta, con la Sampdoria e con il Napoli sempre per fatti analoghi a quelli accaduti durante la partita con il Sassuolo, ciò che aveva determinato l’applicazione di consistenti ammende e della diffida specifica.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Cagliari Calcio di Cagliari.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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