F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 131/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 131/CSA del 03 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO A.C. TUTTOCUOIO 1957 S.M. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TUTTOCUOIO/LUPA ROMA DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017)

RICORSO A.C. TUTTOCUOIO 1957 S.M. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TUTTOCUOIO/LUPA ROMA DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017)

La A.C. Tuttocuoio impugnava, con ricorso presentato nei modi e termini di legge, la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata sanzionata con l’ammenda di € 5.000,00 perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria”.

Risulta, infatti, dai rapporti del commissario di campo e del collaboratore della Procura Federale che…al 42’ del secondo tempo veniva espulso il calciatore n. 9 della Lupa Roma, Fofana, e lo stesso durante il tragitto di uscita dal campo e di discesa nel tunnel è stato investito da cori provenienti dalla tifoseria della tribuna e da altri sostenitori che si trovavano nell’area sotto tribuna. Il coro era di discriminazione razziale e consisteva nel gridare “bu-bu-bu”.

In altra occasione un gruppetto di altri sostenitori, situati nei pressi della rete delimitante il recinto di gioco, profferiva all’indirizzo del Fofana, che si era posizionato in prossimità del campo per guardare la partita, frasi dal seguente tenore negro di merda e mangia banane”, udibili dalle panchine e dalla tribuna.

Nel proprio reclamo la A.C. Tuttocuoio sostiene che nessun illecito disciplinare sarebbe configurabile nel caso di specie, dal momento che non sarebbe sussistente il requisito della dimensione e percezione reale del fenomeno, e, comunque, evidenzia la eccessività e la sproporzionalità della sanzione rispetto a quanto realmente accaduto e, pertanto,  chiede alla Corte di annullare il provvedimento del Giudice di prime cure o, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata.

Il reclamo è infondato.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come i cori e le frasi provenienti dai tifosi della società ricorrente abbiano incontestabilmente natura discriminatoria e razziale. Tuttavia, ai fini della sanzionabilità ai sensi dell’art. 11 C.G.S., nella specie appare certamente fare difetto il requisito della “dimensione”, in considerazione della percentuale dei tifosi autori di tali condotte, per come riportata nella relazione del componente della Procura Federale. Ciò nonostante, questa Corte ritiene che la medesima condotta, in particola i cori indicati dal primo giudicante, siano sussumibili nel disposto di cui all’art. 12 C.G.S. e, come tali, sanzionabili proprio con la tipologia e la misura delle sanzioni irrogate. Infatti, l’art. 12 citato prevede un perimetro sanzionatorio compreso da un minimo di € 3.000,00 a un massimo di € 5.000,00.

Tali gravi espressioni sono pervenute da due settori specifichi dello stadio ove erano ubicati sostenitori della squadra ospitante e sono state distintamente percepite sia dal Commissario di campo che dal collaboratore della Procura Federale all’interno del recinto di gioco, con ciò sussistendo tutti i requisiti previsti dal C.G.S. ai fini della configurabilità e sanzionabilità della condotta tenuta dai tifosi della compagine casalinga, ai sensi dell’art. 12 citato.

Quanto, infine, alla sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, il Collegio ritiene che la stessa sia assolutamente congrua e proporzionata alla gravità dei fatti verificatisi in occasione della gara ed alla misura edittale prevista.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Tuttocuoio 1957 S.M. di San Miniato (Pisa).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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