F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 131/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 131/CSA del 03 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO CALC. GERALDINO DOS SANTOS GALVAO JOAO PEDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/CAGLIARI DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 124 del 24.1.2017)

RICORSO CALC. GERALDINO DOS SANTOS GALVAO JOAO PEDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE  SEGUITO  GARA ROMA/CAGLIARI  DEL 22.1.2017  (Delibera  del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 124 del 24.1.2017)

Con atto, spedito in data 25.1.2017, il sig. Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao, calciatore della Società Cagliari Calcio S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso Lega Professioisti Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 124 del 24.1.2017 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Roma/Cagliari, disputatasi in data 22.1.2017, era stata irrogata, a carico dello stesso Joao Pedro, la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Joao Pedro faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal sig. Joao Pedro;  al proposito, si  evidenzia l’inammissibilità del mezzo probatorio offerto dal ricorrente, in quanto l’art. 35, comma 1.2, C.G.S., pone un chiaro sbarramento all’utilizzo, al didelle ipotesi specificamente dalla stessa indicate, di fonti di conoscenza e di prova diverse dagli atti ufficiali di gara. Nel caso di specie, appunto, non è possibile dare ingresso ad immagini fotografiche, considerato che non si versa nella fattispecie dell’errore di persona,si è tratta di un episodio sfuggito alla diretta percezione degli Ufficiali di Gara.

Con riferimento alla condotta, posta in essere dal sig. Joao Pedro, non vi è alcun dubbio che la stessa, alla luce di quanto riportato dal Direttore di Gara nel proprio referto, vada qualificata come violenta in quanto consistita nel colpire con un violento calcio all’altezza della tibia un avversario, senza, peraltro, avere alcuna possibilità di giocare il pallone; circostanza, quest’ultima, che preclude, in radice, la derubricazione della stessa condotta, invocata dal reclamante, alla stregua di una condotta antisportiva o gravemente antisportiva e alla quale andrebbe, semmai, attribuita valenza aggravante.

Quanto, poi, all’entità della sanzione inflitta, questa Corte ritiene che non possa farsi luogo ad una riduzione della stessa (sanzione della squalifica che il ricorrente chiede, in via principale, sia ridotta addirittura ad una sola giornata effettiva di gara), atteso che la comminazione, da parte del Giudice Sportivo, della squalifica per tre giornate effettive di gara costituisce il minimo edittale con riferimento alla condotta violenta, posta in essere dal calciatore Joao Pedro.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Geraldino Dos Santos Galvao Joao Pedro.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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