F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 131/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 131/CSA del 03 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BREVI OSCAR ARNALDO SEGUITO GARA FORLÌ/PADOVA DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017)

RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BREVI OSCAR ARNALDO SEGUITO GARA FORLÌ/PADOVA DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017)

La società Calcio Padova S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017, con il quale, a seguito della gara Forlì/Padova del 22..2017, è stata inflitta al suo tesserato signor Brevi Oscar Arnaldo la seguente sanzione:

- squalifica per 2 giornate effettive di gara "per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso)".

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione ad una giornata effettiva di gara in considerazione delle parole effettivamente pronunciate dal tesserato, così come riportate esattamente nel referto arbitrale.

La Corte, esaminati gli atti e i fatti come accaduti e riportati nel rapporto del Giudice di Gara ritenuto nella valutazione complessiva del fatto che la frase effettivamente pronunciata non sia da ritenere un'offesa diretta alla persona dell'arbitro ma rappresenti, solo, una critica irriguardosa espressa nei confronti dell'operato dell'arbitro stesso, accoglie il reclamo proposto riducendo da 2 giornate ad una sola giornata effettiva di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova di Padova riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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