F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 132/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 078/CSA del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO PARMA CALCIO 1913 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.3.2017 E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA AL SIG. DANIELE FAGGIANO SEGUITO GARA PARMA/PORDENONE DEL 05.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 134/DIV del 07.02.2017)

RICORSO PARMA CALCIO 1913 AVVERSO LA SANZIONE DELLINIBIZIONE FINO AL 31.3.2017 E AMMENDA DI  € 1.500,00 INFLITTA AL SIG. DANIELE FAGGIANO SEGUITO GARA PARMA/PORDENONE DEL 05.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 134/DIV del 07.02.2017)

Con reclamo del 14.2.2017, preceduto da rituale preannuncio, la società Parma Calcio 1913

S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro del 7.2.2017 (Com. Uff. n. 134/DIV) con la quale sono state inflitte al proprio dirigente sig. Daniele Faggiano le sanzioni della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale a tutto il 31.3.2017, nonchè dell’ammenda di € 1.500,00, “perché, al termine della gara, indebitamente presente nella zona antistante gli spogliatoi, assumeva atteggiamento provocatorio  nei confronti  dei  tesserati della squadra  avversaria causando un principio di colluttazione; invitato dall’arbitro ad allontanarsi rivolgeva allo stesso frasi irriguardose ed offensive”.

La società reclamante censura siccome eccessivamente gravose sia la sanzione dell’inibizione che la misura dell’ammenda, assumendo che il comportamento tenuto nell’occasione dal proprio Direttore Sportivo sig. Daniele Faggiano, pur astrattamente stigmatizzabile, risultava privo di alcuna connotazione provocatoria nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, anche perché circoscritto ad un breve ed isolato momento di tensione che non aveva prodotto conseguenze di alcun tipo, il tutto come rilevabile dai referti delassistente arbitrale e del Commissario di Campo. Quanto alle espressioni rivolte all’arbitro, esse non potevano considerarsiirriguardoseoffensive, essendo al più da qualificarsi in termini di “irrispettose” e comunque non offensive o ingiuriose. Inoltre, sempre nella prospettiva quantomeno di un’attenuazione della sanzione, la reclamante evidenziava l’unitarietà delle varie condotte contestate al dirigente, con conseguente applicabilità dell’istituto della continuazione e dei connessi benefici.

A sostegno delle proprie tesi, la reclamante richiamava precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia Federale.

Concludeva pertanto, quanto all’inibizione, per una riduzione da limitarsi al periodo già scontato o nella misura ritenuta di giustizia e, quanto all’ammenda, per l’annullamento o comunque per una sensibile diminuzione.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Gli ufficiali di gara e i rappresentanti di Federazione e Lega (Collaboratore Procura Federale e Commissario di Campo) sono concordi nel riferire che il sig. Daniele Faggiano, Direttore Sportivo della società Parma Calcio, già abusivamente presente nella zona antistante gli spogliatoi in quanto non inserito in distinta, di propria iniziativa e senza essere stato da alcuno provocato, interveniva in un banale battibecco in corso tra i calciatori delle due squadre, di fatto facendolo degenerare in un accenno di rissa (per fortuna immediatamente sedata) sia spintonando ed appoggiando una mano sulla faccia di un calciatore della squadra avversaria, sia cercando ripetutamente il contatto fisico anche con i compagni di quest’ultimo. A ciò si aggiunga che, invitato dall’arbitro ad allontanarsi, gli rispondeva con la frase “entratene dentro e pensa per te che io faccio come mi pare”.

Con siffatte premesse, non sembra potersi negare l’atteggiamento provocatorio e minaccioso mantenuto dal Faggiano nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, addirittura sfociato, come si è visto, nelle vie di fatto. il tutto può ritenersi circoscritto, come sostiene la reclamante, ad un breve momento di tensione, posto che il Faggiano già in precedenza era entrato arbitrariamente sul terreno di gioco e, dopo aver apostrofato alcuni calciatori del Pordenone, aveva ignorato l’invito delassistente ad allontanarsi. Neppure può negarsi che la frase pronunciata all’indirizzo del Direttore di Gara, al di là di oziosi esercizi semantici ed indipendentemente dalla sua portata offensiva, integrasse comunque gli estremi di una grave mancanza di rispetto ostentata nei confronti di quest’ultimo.

Inoltre, come si è visto, si tratta di episodi che non si sono svolti in un unico contesto e che, come tali, non sono sussumibili sotto la fattispecie di unitarietà del fatto bensì, in ipotesi, della mera continuazione che, nella valutazione del primo Giudice, è stata evidentemente già applicata ai fini di un ridimensionamento delle sanzioni.

In definitiva, considerato anche il ruolo di importante responsabilità ricoperto dal Faggiano all’interno della società (Direttore Sportivo) e la conseguente gravità della sua condotta, le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo appaiono congrue, anche in applicazione dell’istituto della continuazione.

Tanto premesso

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Parma Calcio 1913 di Parma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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