F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 132/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 078/CSA del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO CALC. PROVEDEL IVAN CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SPEZIA DELL’11.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 85 del 12.02.2017)

RICORSO CALC. PROVEDEL IVAN CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SPEZIA DELL’11.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 85 del 12.02.2017)

Con reclamo del 14.2.2017, preceduto da rituale preannuncio con procedura d’urgenza, il calciatore Ivan Provedel, tesserato per la società F.C. Pro Vercelli 1982 S.r.l., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di serie B del 12.2.2017 (Com. Uff. n. 85) con la quale gli è stata inflitta la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara “per avere, al 9° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro un’espressione irriguardosa”.

Il reclamante lamenta l’eccessiva gravosità della sanzione a fronte della portata assolutamente trascurabile dell’episodio contestato, risoltosi nella frase “siete scarsi” rivolta al direttore di gara, peraltro in un contesto di particolare concitazione in quanto, nonostante l’importanza dell’incontro e le conseguenti tensioni, era stata convalidata una rete segnata da un calciatore della compagine avversaria (Spezia) il quale, trovandosi in palese posizione di fuorigioco, aveva involontariamente deviato con la faccia il tiro scagliato da un proprio compagno. Il calciatore Provedel lamenta altresì che il Giudice Sportivo avrebbe erroneamente qualificato in termini di “irriguardosa” la frase da lui pronunciata, laddove invece, mancando il profilo della contrarietà al “buon costume” di siffatta espressione (ex art. 21 Cost.) e, soprattutto, in quanto non accompagnata da alcun atteggiamento blasfemo, minaccioso o provocatorio, la stessa doveva essere considerata in termini di mera critica all’operato dell’Arbitro, come tale insuscettibile di alcuna sanzione. A conforto, invocava numerosi precedenti giurisprudenziali di questa Corte.

Concludeva pertanto il reclamante per la riduzione della sanzione irrogata da due a una giornata di squalifica o, eventualmente, per la commutazione in sanzione pecuniaria della sospensione per il secondo turno.

Il reclamo del calciatore Provedel può essere accolto solo in parte.

Non sono difatti condivisibili quelle argomentazioni difensive finalizzate a qualificare in termini di mera critica all’operato dell’arbitro la frase: “siete scarsi”. Essa difatti, lungi dal limitarsi ad esprimere disaccordo o disapprovazione rispetto alla singola decisione assunta dal Direttore di Gara, manifesta invece un giudizio generale di aperto disvalore in ordine alle stesse capacità tecniche dell’arbitro e dei suoi assistenti, come tale irriguardoso e pacificamente riconducibile alla fattispecie punitiva di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a), C.G.S., con conseguente applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale.

Non può tuttavia ignorarsi che tale frase, l’unica, è stata pronunciata dal Provedel senza alcuna particolare enfasi e non accompagnata da alcuna altra intemperanza verbale, il tutto nel contesto del comprensibile disappunto per una rete da lui stesso subìta, quale portiere, in circostanze a dir poco rocambolesche, indipendentemente dalla sussistenza o meno della posizione di fuorigioco dell’avversario.

Ritiene pertanto questa Corte che la corretta valorizzazione di tali circostanze in termini di attenuanti possa comportare, in parziale accoglimento del reclamo, la commutazione della sanzione della squalifica della seconda delle due giornate comminate, nella sanzione dell’ammenda di € 2.000,00.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Provedel Ivan, riduce la sanzione della squalifica inflitta a 1 giornata effettiva di gara e commuta la seconda giornata nell’ammenda di € 2.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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