F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 132/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 078/CSA del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO S.S. SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERETTI” SAMBENEDETTESE/MODENA DEL 28.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 75/TB del 01.02.2017)

RICORSO S.S. SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERETTI” SAMBENEDETTESE/MODENA DEL 28.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 75/TB del 01.02.2017)

La "S.S. Sambenedettese A R.L." ha presentato in data 1.2.2017 ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 ad essa inflitta, seguito gara di campionato nazionale "D.Beretti" Sambenedettese/Modena del 28.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 75/DB del 1.2.2017), per mancanza di adeguata assistenza alla terna arbitrale all'arrivo all'impianto sportivo; perché un proprio sostenitore, durante la gara, minacciava pesantemente, anche esibendo un coltello, l'allenatore della società "Modena" rivolgendogli anche reiterate frasi offensive.

La ricorrente contesta l'eccessiva sanzione ad essa inflitta ed in genere quanto descritto nel referto arbitrale in ordine a fatti e responsabilità, sostenendo la completa estraneità della Società stessa in merito sia all'adeguatezza dell'impianto sportivo che al comportamento del pubblico all'esterno della recinzione.

A sostegno di ciò, la ricorrente precisa di aver messo in atto quanto prescritto dal regolamento in tema di gare ufficiali, allegando al ricorso la preventiva richiesta della forza pubblica.

Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente chiede l'annullamento dell'ammenda ad essa irrogata o, in subordine, una diminuzione della stessa.

La Corte, letto il ricorso ed udita la parte, pur rilevando che il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti accaduti durante la gara e ribadendo, come riportato dal C.G.S., la responsabilità in capo alla Società ospitante in riferimento all'ordine, di comportamento e adeguatezza, da mantenere nell'impianto sportivo, rileva che la sanzione irrogata alla Società è eccessiva rispetto alla responsabilità ad essa ascrivibile in merito ai fatti accaduti.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Sambenedettese ARL di San Benedetto del Tronto (AP), riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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