F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 135/CSA del 10 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 106/CSA del 24 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO PIACENZA/PRATO DEL 4.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 7.3.2017)

RICORSO A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO PIACENZA/PRATO DEL 4.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 7.3.2017)

La società A.C. Prato S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 154/DIV del 7.3.2017,con la quale, a seguito della gara Pro Piacenza/Prato del 4.3.2017, è stata inflitta alla reclamante la seguente sanzione:

- ammenda di e 1.000,00 (mille) "per indebita presenza negli spogliatoi nell'intervallo della gara di persona non autorizzata ".

La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo in via principale l'annullamento della sanzione irrogata, esplicitando che dagli atti ufficiali redatti dal Commissario di Campo e dal Collaboratore della Procura Federale si evince in maniera estremamente chiara l'accaduto e gli stessi atti dimostrano che il signor Paolo Toccafondi, ovvero la persona riconducibile alla suddetta società, non è entrato nell'area federale e negli spogliatoi, ma si è limitato ad una richiesta di ingresso.

La Corte, esaminati i fatti come accaduti e risultanti dai referti ufficiali di gara, rilevato che l'accesso negli spogliatoi della persona non autorizzata non sia di fatto mai avvenuto, ma altresì, ritenendo che comunque i comportamenti tenuti dalla stessa persona siano da qualificare come tentativo di accesso che ha assunto profili rilevanti disciplinarmente per i modi tenuti per esperire il tentativo stesso che acquisiscono rilevanza disciplinare, accoglie in parte il ricorso presentato e riduce la sanzione pecuniaria come già inflitta, da e 1.000,00 ad e 500,00.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Prato S.p.A. di Prato riduce la sanzione dell’ammenda a € 500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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