F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 135/CSA del 10 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 106/CSA del 24 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO F.C. LUPA ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENTA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL TORNEO BERRETTI LUPA ROMA/GUBBIO DELL’11.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 108/TB del 15.3.2017)

RICORSO F.C. LUPA ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENTA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL TORNEO BERRETTI LUPA ROMA/GUBBIO DELL’11.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 108/TB del 15.3.2017)

Con reclamo spedito il 16.3.2017 la società Lupa Roma F.C. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 15.3.2017 (Com. Uff. n. 108/TB) con la quale le è stata inflitta la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 “per assenza della forza pubblica nonché per mancanza della relativa richiesta; per mancanza di assistenza alla terna arbitrale da parte dei dirigenti; perché al termine della gara persone non identificate, ma riconducibili alla società Lupa Roma, posizionate nell’area antistante gli spogliatoidove si erano introdotte perché i cancelli di protezione erano stati lasciati aperti – insultavano e minacciavano la terna arbitrale, cercando di venire a contatto con gli ufficiali di gara e, non riuscendovi, grazie all’intervento del custode, le stesse persone continuavano a insultare e minacciare l’arbitro; inoltre il direttore di gara constatava che la sua autovettura, parcheggiata nell’apposita area privata dell’impianto sportivo, era stata danneggiata sul lato destro”.

La società si affida a cinque motivi di reclamo, evidenziando, in particolare: 1) che la richiesta della forza pubblica era stata regolarmente inoltrata al Commissariato di zona a mezzo fax;

2) che il direttore di gara non aveva richiesto, aveva avuto bisogno, di alcuna assistenza, tanto che il medesimo non era giunto a contatto con alcuno, né aveva avuto impedimenti o difficoltà nel raggiungere gli spogliatoi; 3) che non vi era alcuna prova che le persone che avevano inveito all’indirizzo della terna arbitrale fossero riconducibili ad essa società reclamante; 4) che il custode del campo era il proprio magazziniere; 5) che non vi era prova che il danno all’autovettura dell’arbitro fosse stato procurato durante la sosta all’interno dell’impianto di gioco e non prima, posto che l’auto non era stata visionata da alcuno al momento del suo arrivo.

Conclude quindi la reclamante per una congrua riduzione della sanzione, anche per l’oggettiva sproporzione della sua misura, in quanto comminata in occasione di una gara del torneo giovanile “Berretti”.

Il reclamo della società Lupa Roma F.C. può essere accolto parzialmente, nei limiti di quanto in dispositivo.

La società, difatti, ha dimostrato (producendo copia del relativo documento) che la richiesta della forza pubblica presso il Centro Sportivo “Urbetevere” per la gara Lupa Roma/Gubbio del 11.3.2017 era stata inoltrata con fax del 7.3.2017 al Commissariato di P.S. “Monteverde” al n. 0658391347. Ne deriva che non sussiste la relativa violazione contestata dal Giudice Sportivo e, conseguentemente, neppure può sussistere la contestata violazione circa la mancanza sul posto della forza pubblica, non essendo ciò imputabile alla società medesima.

Infondati, invece, appaiono gli altri motivi di reclamo.

Premessa l’irrilevanza della qualifica del soggetto (se mero custode del campo o magazziniere della società) che, peraltro assai tardivamente, provvide alla chiusura dei cancelli, risulta incontestabilmente dai referti sia dell’arbitro che dell’assistente (entrambi assistiti da fede privilegiata): che il cancello di accesso all’area antistante gli spogliatoi, nonché il cancello di comunicazione delle tribune con il terreno di gioco, erano aperti e che così erano rimasti nonostante i solleciti dell’arbitro a provvedere alla loro chiusura; che all’interno dell’area antistante gli spogliatoi, sia durante l’intervallo tra i due tempi, sia al termine della partita, si trovavano alcuni soggetti che avevano pesantemente insultato e minacciato tanto l’arbitro che l’assistente, tentando addirittura di aggredire entrambi; che tali soggetti erano riconducibili alla società Lupa Roma F.C. in quanto gli indumenti da costoro indossati recavano il logo della società; che al termine della gara, l’auto utilizzata dall’arbitro, parcheggiata all’interno dell’impianto, era risultata danneggiata da un graffio lungo tutta la fiancata destra, palesemente procurato nell’immediatezza in quanto ancora risultavano visibili scaglie di vernice. Tale danno era stato constatato alla presenza di un dirigente della società Lupa Roma F.C. e del fatto era stata sporta regolare denunzia al Commissariato di P.S. di Roma “Aurelio”.

A fronte di tali le emergenze probatorie, ferma restando la responsabilità della società odierna reclamante, si stima congrua la riduzione della sanzione a € 3.0000,00 di ammenda.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Lupa Roma S.r.l. di Tivoli (Roma) riduce la sanzione dell’ammenda a € 3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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