F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 135/CSA del 10 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 106/CSA del 24 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO F.C. LUPA ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DAVID DI MICHELE SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/LUPA ROMA DELL’11.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 158/DIV del 14.3.2017)

RICORSO F.C. LUPA ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DAVID DI MICHELE SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/LUPA ROMA DELL’11.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 158/DIV del 14.3.2017)

La Società Lupa Roma FC S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara, inflitta all’allenatore David Di Michele dal Giudice Sportivo presso la FIGC - Lega Pro (Com. Uff. n. 158/DIV del 14.3.2017) in relazione alla gara valida per il Campionato Lega Pro, Girone A, Giana Erminio S.r.l. vs. Lupa Roma FC S.r.l. del 11.03.2017. Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per reiterato comportamento irriguardoso nei confronti dell’assistente arbitrale e dell’ arbitro durante la gara (espulso).”

La Società ricorrente ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio allenatore, David Di Michele, non in linea con quanto realmente accaduto durante la partita in oggetto.

Infatti, a detta della società reclamante, la parola “cazzo”, usata dal Sig. Di Michele nel dialogo con l’arbitro, non era all’indirizzo degli ufficiali di gara ma sarebbe stata usata esclusivamente come rafforzativo dei concetti espressi.

La società Lupa Roma FC S.r.l., ha quindi chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “che la S.V. Ill.ma, voglia, ricorrendone nella fattispecie presupposti e condizioni, così provvedere: a ridurre la sanzione di due gare ad una gara, già interamente scontata.”.

Alla riunione del 24.3.2017 nessuno è comparso per la società appellante. Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

La Corte Sportiva d’Appello, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi ritiene che le motivazioni addotte dalla società reclamante siano pretestuose e infondate.

Il reiterato comportamento di protesta, gli alti toni della voce, gli ampi gesti rivolti nei confronti degli ufficiali di gara, unitamente alle espressioni usate nella circostanza dal Sig. David Di Michele, a parere di questa Corte, sono meritevoli di sanzione perché integranti gli estremi del comportamento irriguardoso, privo di rispetto nei confronti del Direttore di Gara e del suo assistente.

Questa Corte, pertanto, alla stregua di quanto sopra evidenziato, ricordando che quanto riportato nel referto arbitrale costituisce prova privilegiata in merito ai fatti accaduti sul terreno di giuoco, ritiene di non poter accogliere le domande di parte reclamante avendo il Giudice Sportivo, correttamente determinato la sanzione rispetto alla portata complessiva della condotta tenuta dall’allenatore, Sig. David Di Michele, nel caso di specie.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Lupa Roma

F.C. S.r.l. di Tivoli (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it