F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 135/CSA del 10 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 106/CSA del 24 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ATZORI FEDERICO SEGUITO GARA OLIMPUS ROMA/B&A SPORT C5 DEL 12.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 763 del 15.3.2017)

RICORSO A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ATZORI FEDERICO SEGUITO GARA OLIMPUS ROMA/B&A SPORT C5 DEL 12.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a CinqueCom. Uff. n. 763 del 15.3.2017)

Con reclamo del 20.3.2017 la società ASD Olimpus Roma ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque del 15.3.2017 (Com. Uff. n. 763) con la quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara al calciatore Atzori Federico per essere stato espulso nel corso della gara Olimpus Roma/B&A Sport C5 del 12.3.2017 per somma di ammonizioni e per aver rivolto all’arbitro frasi ingiuriose in occasione del suo allontanamento dal campo di gioco.

La società reclamante nulla osserva circa la squalifica conseguente all’espulsione: lamenta invece che il calciatore, essendosi limitato a protestare con l’espressione “arbitro sei ridicolo”, non avrebbe rivolto a quest’ultimo alcuna frase ingiuriosa, “trattandosi di un’offesa non ingiuriosa ma solo irriguardosa”. Inoltre il calciatore, al termine della gara, si sarebbe scusato con l’arbitro, circostanza che, secondo la reclamante, avrebbe dovuto essere valorizzata quantomeno in termini di attenuante. Infine, la società lamenta che analoga sanzione sarebbe stata comminata in fattispecie di frasi offensive reiterate e non già di una sola frase pronunciata.

La reclamante conclude quindi per un’equa riduzione della sanzione, da rapportarsi alla scarsa gravità dell’occorso evento.

Il reclamo della ASD Olimpus Roma non è meritevole di accoglimento.

Dovendosi premettere, a scanso di ogni equivoco, che l’art. 19, comma 4, C.G.S., non opera alcuna distinzione, sul piano della sanzione minima, tra condotta “irriguardosa” o “ingiuriosa” nei confronti degli ufficiali di gara (squalifica del calciatore per due giornate), risulta dal referto arbitrale (che, come è noto, ai sensi dell’art. 35, 1.1., C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare) che il calciatore Atzori Federico, a seguito del suo allontanamento dal terreno di gioco, non si limitò a pronunciare la frase “arbitro, sei ridicolo”, ma calciò con violenza il pallone verso l’esterno e, al richiamo dell’arbitro, lo apostrofò con la frase “sei un c……, pensa ad arbitrare, ridicolo”.

Non potendosi dubitare della portata ingiuriosa di siffatta espressione, peraltro pronunciata in un contesto di proteste violente e plateali, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere confermata.

Né alcun rilievo può rivestire la circostanza delle presunte scuse tardivamente presentate all’arbitro a fine gara, sia perché la circostanza non è provata, sia perché si dubita della sua configurabilità in termini di attenuante ex art.19 cit..

Infine, il paragone con altra fattispecie più grave che avrebbe comportato l’irrogazione della medesima sanzione è all’evidenza irrilevante, essendo rimessa alla discrezionalità del singolo organo giudicante la valutazione, ai fini della graduazione della sanzione, delle circostanze soggettive e oggettive con cui l’evento si è verificato.

Ciò premesso

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Olimpus Roma di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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