F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 144/CSA del 07 Giugno 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 144/CSA del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO CATANZARO CALCIO 2011 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/AKRAGAS DEL 18.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146 del 21.2.2017)

RICORSO CATANZARO CALCIO 2011 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/AKRAGAS DEL 18.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146 del 21.2.2017)

La società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. ha proposto reclamo, avverso la sanzione irrogata in data 21.2.2017 dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, per i fatti accaduti in occasione della gara tra l’attuale ricorrente e la società Akragas, svoltasi, il giorno 18.2.2017, presso l’impianto sportivo comunale N. Ceravolo di Catanzaro.

In particolare, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana calcio professionistico comminava la sanzione di1.500,00 alla società ricorrente per condotta gravemente antisportiva : ”in quanto i raccattapalle dopo il vantaggio della squadra di casa rallentavano sistematicamente la restituzione dei palloni per la ripresa del giuoco “.

Avverso tale determinazione ha proposto appello la società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l., affidando il reclamo ad un unico motivo di gravame.

Riferisce la parte ricorrente che l’episodio è stato segnalato dal solo Commissario di campo ed il referto arbitrale non menziona affatto tali rilevati ritardi nella riconsegna del pallone da parte dei raccattapalle per ritardare la ripresa del giuoco.

Tale contraddizione dovrebbe comportare, a dire dell’appellante, l’accoglimento del gravame, anche alla luce delle precedenti decisioni assunte da questa Corte Sportiva di appello in episodi simili.

Osserva la Corte.

Le funzioni affidate ai commissari di campo sono definite nell’art. 68 delle norme organizzative interne della FIGC.

Con riferimento all’episodio oggetto del presente scrutinio è evidente che il rilievo circa il comportamento assunto dai raccattapalle, chiaramente volto a rallentare la ripresa del  giuoco, attiene agli aspetti organizzativi della gara, essendo tale “ servizio” affidato alla squadra ospitante e si inserisce, all’evidenza, nel contesto logistico programmatico dell’evento sportivo.

Non solo.

Tali comportamenti emulativi possono comportare, specialmente come nel caso di specie in cui la squadra ospite stava perdendo, inconsulte reazione dei tifosi con conseguente pregiudizio dell’ordine pubblico.

Conseguentemente il Commissario di campo ha titolarità per segnalare al Giudice Sportivo tali incongruenze organizzative.

Ciò detto l’appellante si è limitato, nei motivi di reclamo, ad evidenziare la mancata refertazione  del  fatto  da  parte  del  giudice  di  gara,  senza  però  contestare  l’esistenza  stessa dell’episodio. Che, quindi, in base alla sua segnalazione da parte di un soggetto legittimato a tale tipo di refertazione e alla contestazione meramente generica effettuata dalla Società reclamante, si deve ritenere pienamente provato e fondatamente sanzionato.

Quanto alla determinazione della sanzione, in parziale accoglimento del gravame, la Corte, considerati i positivi precedenti dell’appellante, la mancata reazione dei tifosi ospiti ed il recupero effettuato dal direttore di gara, ritiene equo accogliere parzialmente il ricorso proposto e ridurre la sanzione pecuniaria ad € 800,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Catanzaro Calcio 2011 di Catanzaro, riduce la sanzione dell’ammenda a € 800,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it