F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 144/CSA del 07 Giugno 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 144/CSA del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO S.S. MONOPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RICUCCI SIMONE SEGUITO GARA CATANZARO/MONOPOLI DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 21.3.2017)

RICORSO S.S. MONOPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RICUCCI SIMONE SEGUITO GARA CATANZARO/MONOPOLI DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 160/DIV del 21.3.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 160/DIV del 21.3.2017, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Ricucci Simone.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Catanzaro/Monopoli disputata il 19.3.2017, il calciatore durante la stessa gara come riportato sul referto redatto dall’Arbitro sig. Riccardo Annaloro “colpiva con una gomitata volontaria al viso un calciatore avversario durante un’azione di gioco con il pallone in gioco e vicino con fine di fermarlo vista l’azione promettente degli avversari.

Contro tale provvedimento la società S.S. Monopoli ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 22.3.2017, formulando contestuale richiesta di “Atti ufficiali”.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la società S.S. Monopoli deducendo i seguenti motivi:

- la valutazione degli atti ufficiali ed, in particolare, il referto arbitrale del sig. Annaloro, esclude chiaramente che il calciatore ha commesso quell’atto così grave che possa aver giustificato una sanzione di squalifica così penalizzante;

- l’intervento del calciatore durante l’azione teso a contrastare l’avversario in possesso del pallone, aveva il solo intento di fermare la sua corsa verso la propria area di rigore;

- la decisione dell’arbitro è stata influenzata anche dalla presenza delle persone che sostavano in piedi sulla panchina avversaria, distante appena 10 metri dall’azione;

- la società evidenzia che in casi similari è stata inflitta una sanzione meno grave.

Conclusivamente la società reclamante chiede la riduzione della squalifica a 1 sola giornata effettiva di gara.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

In via preliminare si evidenzia che, la ripresa della immagini non è utilizzabile in questa sede, a differenza di quanto afferma la società reclamante.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale, contrariamente a quanto sostiene la società Monopoli nel proprio reclamo, si evince che il calciatore Ricucci Simone ha posto in essere un’azione volontaria e violenta, tesa a contrastare l’azione del calciatore avversario al fine di evitare che lo stesso potesse concludere a danno della propria squadra. E’ evidente che lo scopo dell’atto volontario e violento, chiaramente dal referto arbitrale, era quello di evitare un’azione pericolosa per la propria squadra.

Non vi è prova negli atti ufficiali che il referto arbitrale è stato influenzato dalla presenza di persone che sostavano sulla panchina avversaria.

Per quanto riguarda l’asserzione della società Monopoli secondo cui in casi similari è stata inflitta una sanzione inferiore, non viene fornita alcuna prova in merito, a parte il fatto che le fattispecie comportamentali non son mai uguali e identiche, per cui fare dei raffronti appare molto difficile.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Monopoli di Monopoli (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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