F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 08/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 148/CSA del 09 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO HELLAS VERONA F.C. S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI – SEGUITO REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA SANZIONE INFLITTA CON COM. UFF. N. 225 DEL 10.5.2016 – INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/VICENZA DEL 30.4.2017, (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 111 del 3.5.2017)

RICORSO HELLAS VERONA F.C. S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI - SEGUITO REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA SANZIONE INFLITTA CON COM. UFF. N. 225 DEL 10.5.2016 - INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/VICENZA DEL 30.4.2017, (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 111 del 3.5.2017) Con atto, spedito in data 4.5.2017, la Società Hellas Verona F.C. S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 111 del 3.5.2017 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Hellas Verona/Vicenza, disputatasi in data 30.4.2017, era stata irrogata, a carico della predetta Società la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore “Curva Sud” privo di spettatori. A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Hellas Verona F.C. S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. All’esito della sedutadell’11.5.2017, questa Corte adottava ordinanza istruttoria disponendo l’audizione dei collaboratori della Procura Federale, A.M. Luciani e S. Rossano, presenti in occasione dell’incontro Verona/Vicenza, disputatosi in data 1.5.2017. L’incombente istruttorio veniva espletato nella seduta del 18.5.2017 ed il verbale dell’audizione dei predetti collaboratori della Procura Federale veniva trasmesso alla Società ricorrente in data 23.5.2017; la Società Hellas Verona F.C. S.p.A. faceva pervenire, in data 30.5.2017, le proprie osservazioni in merito al supplemento di indagine espletato da questa Corte. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato. La Società ricorrente incentra il proprio ricorso sulla circostanza che i collaboratori della Procura Federale, A.M. Luciani e S. Rossano, presenti in occasione dell’incontro Verona/Vicenza, disputatosi in data 1.5.2017, si sarebbero posizionati nell’impianto di giuoco in modo erroneo e, comunque, tale da non consentire loro di verificare la percettibilità in tutto o comunque nella preponderante area dello stadio dei cori di discriminazione razziale, verificatisi al 30° del s.t. quando il calciatore del Vicenza, Ebagua, è entrato sul terreno di giuoco, in sostituzione del calciatore De Luca; requisito, quest’ultimo, necessario ai fini dell’irrogazione della sanzione di cui è procedimento. La Società ricorrente denuncia, altresì, che quanto dichiarato dai predetti Collaboratori in sede di audizione circa il loro posizionamento contrasterebbe apertamente con quanto dagli stessi riportato, al proposito, nel proprio rapporto. In merito, questa Corte non può che ribadire quanto affermato in diverse occasioni ovvero che il corretto collocamento all’interno del campo dei collaboratori della Procura Federale è strumentale al fine di verificare, per così dire oggettivamente, la effettiva percezione dei cori di 2 discriminazione razziale in tutto o comunque nella preponderante area dello stadio; ed è proprio alla luce di tale giurisprudenza che sono state impartite dalla Procura Federale ai propri collaboratori indicazione operative in ordine al corretto posizionamento all’interno del campo. Quanto sopra vale, però, solo nel caso in cui i collaboratori della Procura Federale siano presenti all’incontro di calcio in un numero tale da consentire loro di coprire una parte significativa dell’impianto sportivo; il che accade nelle gare del Campionato di Serie A che vedono presenti i collaboratori della Procura Federale nel numero di tre; invece, nell’ipotesi in cui non siano presenti, all’incontro di calcio, tre Collaboratori ma uno o, come nel caso che ci occupa, due collaboratori è evidente che il posizionamento degli stessi, qualunque esso sia, non è, di per sé solo, tale da consentire la verifica della effettiva percezione dei cori di discriminazione razziale in tutto o comunque nella preponderante area dello stadio. Pertanto, nel caso che ci occupa, questa Corte non può fare discendere dall’errato posizionamento dei collaboratori, invocato dalla Società ricorrente, la conseguenza divisata da quest’ultima ovvero l’annullamento della sanzione e non può che rigettare il ricorso in considerazione del fatto che i collaboratori della Procura Federale, A.M. Luciani e S. Rossano, presenti in occasione dell’incontro Verona/Vicenza, disputatosi in data 1.5.2017, hanno confermato, in sede di audizione svoltasi in data 18.5.2017, che i cori di discriminazione razziale provenienti dalla Curva Sud, occupata dai tifosi del Verona, sono stati distintamente percepiti sia al 30° del p.t. che al 30° del s.t.. Purtuttavia, questa Corte evidenzia l’opportunità che la Procura Federale, nell’ipotesi in cui affidi, come nel caso di specie, a due Collaboratori, e non a uno soltanto, il c.d. “controllo-gara”, dia indicazioni perché gli stessi si collochino in punti diversi dell’impianto e non nella medesima posizione come avvenuto in occasione dell’incontro Verona/Vicenza, disputatosi in data 1.5.2017, in cui risulta acclarato che i Collaboratori si erano posizionati in una panchina coperta posta leggermente a sinistra della linea di metà campo. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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