F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 128/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 019/CSA del 28 Settembre 2016 (dispositivo) – RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLYMPIA AGNONESE/MADREPIETRA DAUNIA DEL 21.8.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 8 del 02.09.2016)

RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLYMPIA AGNONESE/MADREPIETRA DAUNIA DEL 21.8.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 8 del 02.09.2016)

Con reclamo in data 15.9.2016 la Società Polisportiva Olympia Agnonese, a seguito della gara Polisportiva Olympia Agnonese/A.S.D. Madrepietra Daunia del 21.8.2016, proponeva impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n.8 del 2.9.2016) che aveva (i) respinto la richiesta avanzata dalla stessa Società di “infliggere alla A.S.D. Madrepietra Daunia la perdita della gara; (ii) convalidato il risultato di 2 a 1 in favore della Madrepietra Daunia; (iii) addebitato la tassa di reclamo sul conto della Olympia Agnonese; (iv) condannato la Olympia Agnonese per lite temeraria.

Nei motivi tempestivamente depositati, la Società reclamante (come già dedotto nella prima istanza al Giudice Sportivo) assumeva sostanzialmente che l’impiego dei  calciatori  Carbone, Valido, Montuori, De Luca e Ciranna nella gara del 21 settembre u.s. ne inficiava la regolarità a causa del mancato tesseramento dei predetti a quella data. E ciò in quanto il sistema telematico federale in uso alla Lega Nazionale Dilettanti, alla data del 22 agosto, consentiva ancora di simulare il tesseramento dei calciatori de quibus, che pertanto non sarebbero potuti risultare regolarmente tesserati in precedenza.

La Corte, esaminati gli atti, osserva.

A norma dell’art. 39, co.3 delle N.O.I.F., “la data del deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza”. La stessa disposizione prevede inoltre che “solo se si tratta di calciatore professionista” è necessario il “visto di esecutività” da parte della Lega competente. Nel caso di specie, dalla documentazione acquisita a seguito di ordinanza di supplemento istruttorio e segnatamente dai tabulati federali estratti dal sistema emerge incontrovertibilmente che: Carbone Vito Antonio risulta tesserato a decorrere dal 19.8.2016; Valido Benito dal 5.8.2016; Montuori Massimiliano dal 5.8.2016; De Luca Fabrizio dal 19.8.2016 e Ciranna Diego dal 19.8.2016. Dal “Dettaglio Documento” relativo alla “pratica” di ciascun calciatore e dalla sequenza dei campi ivi riportati emerge inoltre che il momento costitutivo ai fini della decorrenza del tesseramento è rappresentato dalla data del “Firmato”, da intendersi quale data nella quale il documento è stato firmato digitalmente ovvero quale “data del deposito” della richiesta di tesseramento, secondo la previsione dell’art.39, co.3 sopra richiamato. Deve pertanto ritenersi documentalmente provata la regolarità della posizione dei citati calciatori alla data del 21.8.2016 e conseguentemente della gara disputatasi in pari data, attesa l’anteriorità della data del tesseramento dei calciatori medesimi.

Non può invece condividersi, a giudizio della Corte, la valutazione di temerarietà dell’iniziativa promossa dalla società reclamante, considerate le ragioni dedotte nei motivi di reclamo. È plausibile infatti che la verifica della regolarità del tesseramento mediante la descritta operazione di simulazione di nuovo tesseramento sul sistema informatico della LND possa aver indotto in errore circa la fondatezza del reclamo in esame.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese di Agnone (Isernia), annulla la sanzione dell’ammenda per lite temeraria. Conferma nel resto la decisione del Giudice di prime cure.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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