F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 128/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 019/CSA del 28 Settembre 2016 (dispositivo) – RICORSO U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FRANCESCUTTI ELIA SEGUITO GARA VARESE/FOLGORE CARATESE DEL’11.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 18 del 14.09.2016)

RICORSO U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FRANCESCUTTI ELIA SEGUITO GARA VARESE/FOLGORE CARATESE DEL11.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 18 del 14.09.2016)

Con reclamo del 16.9.2016 la US Folgore Caratese ASD (d’ora in avanti, per semplicità “Caratese”) impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo della LND (Com. Uff. n. 18 del 14.09.2016) nella parte in cui comminava a carico del calciatore Francescutti Elia la squalifica per tre gare effettive “per avere, a gioco in svolgimento ma al di fuori del contesto di giuoco, colpito un calciatore avversario on una manata sul collo ed una sul mento”.

La reclamante chiedeva che la condotta fosse derubricata da violenta a meramente antisportiva, con applicazione del minimo edittale, e, in via subordinata, nell’ipotesi di conferma della condotta violenta, fosse, anche in questo caso, applicato il minimo edittale.

A sostegno del ricorso deduceva una erronea qualificazione dei fatti da parte del Giudice sportivo in quanto il giocatore Francescutti si sarebbe limitato a poggiare la mano aperta sul collo del giocatore avversario senza alcun intento violento ma al solo fine di allontanarlo nel corso di un contatto.

Il Francescutti, una volta espulso, si sarebbe allontanato dal campo celermente senza proteste. La Caratese, invocava poi una serie di precedenti giurisprudenziali dai quali sarebbe emerso che in ipotesi di comportamenti simili ma più gravi (colpo con una manata all’avversario) la relativa condotta era stata sanzionata con una sanzione identica a quella inflitta al Francescutti. Da qui la sproporzione della sanzione.

Il reclamo può essere parzialmente accolto.

In effetti il comportamento, per come descritto negli atti di gara, pur certamente esecrabile e contrario allo spirito della lealtà sportiva, non sembra potersi qualificare come violento. La doglianza è, pertanto, parzialmente fondata e ad essa consegue la rideterminazione della sanzione in una giornata effettiva.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S. Folgore Caratese di Carate Brianza (Monza/Brianza) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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