F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 130/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 068/CSA del 27 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL F.C.5 CORIGLIANO FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FC5 CORIGLIANO FUTSAL/CATAFORIO DEL 19.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 245 del 23.11.2016)
RICORSO DEL F.C.5 CORIGLIANO FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FC5 CORIGLIANO FUTSAL/CATAFORIO DEL 19.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 245 del 23.11.2016)
Con atto del 23.11.2016 la società F.C.5 Corigliano Futsal, preannunciava l’intenzione di ricorrere avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con il quale veniva inflitta la sanzione dell’ammenda di € 750,00 alla reclamante perché durante tutta la durata del secondo tempo dell’incontro Corigliano Futsal/Cataforio disputato il 19.11.2016, propri sostenitori intonavano corali ingiurie e minacce nei confronti della terna arbitrale. Tra i detti sostenitori si distingueva per particolare accanimento nei confronti dei due direttori di gara una persona riconducibile alla società reclamante, che per tutta la durata dell’incontro profferiva ingiurie e minacce nei confronti degli arbitri, seguendoli lungo le transenne, disturbandone l’operato e cercando di esasperarne la direzione di gara.
Contestualmente formulava richiesta di atti ufficiali.
L’ufficio di Segreteria della Corte Sportiva di Appello, quindi, provvedeva all’invio dei documenti in data 25.11.2016 con trasmissione mail, ricevuta in pari data dalla società reclamante.
Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione.
La reclamante, a seguito della ricezione degli atti ufficiali, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33, comma 6 e 37, comma 1 lett. a), C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione.
Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società F.C.5 Corigliano Futsal di Corigliano Calabro (Cosenza).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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