F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 130/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 068/CSA del 27 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. MONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALOISI NICOLA SEGUITO GARA ALFONSINE CALCIO/ASD MONTICELLI DEL 15.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 18.1.2017)
RICORSO A.S.D. MONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALOISI NICOLA SEGUITO GARA ALFONSINE CALCIO/ASD MONTICELLI DEL 15.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 74 del 18.1.2017)
La A.S.D. Monticelli ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 74 del 18.1.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra A.S.D. Monticelli/Alfonsine FC 1921 ASD del 16.1.2017, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Alosi Nicola “per avere colpito un calciatore avversario con una testata”.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha affermato che il proprio calciatore non ha colpito violentemente l’avversario ma si è limitato ad appoggiare la testa all’altezza della fronte dello stesso.
Pertanto risulterebbe eccessiva la sanzione inflitta.
Il ricorso va rigettato in quanto la sanzione irrogata in considerazione del comportamento tenuto dal calciatore Alosi è congrua rispetto alle previsioni codicistiche.
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Monticelli di Ascoli Piceno.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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