F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 130/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 068/CSA del 27 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO U.S.D. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VITTIGLIO MARCO SEGUITO GARA SPORTING RECCO/LAVAGNESE DELL’8.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 dell’11.1.2017)
RICORSO U.S.D. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VITTIGLIO MARCO SEGUITO GARA SPORTING RECCO/LAVAGNESE DELL’8.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 72 dell’11.1.2017)
La U.S.D. Lavagnese 1919 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 72 dell’11.1.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra U.S.D. Lavagnese 1919/Sporting Recco dell’8.1.2017, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Vittiglio Marco con la seguente motivazione: “calciatore in panchina protestava in modo plateale avverso una decisione del Direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione irriguardosa all’indirizzo del medesimo Ufficiale di gara”.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.
In particolare essa ha affermato che il calciatore non aveva alcuna intenzione di ledere l’immagine dell’Arbitro con frase irriguardosa nei suoi confronti e che al termine della partita si è recato presso lo spogliatoio dello stesso per presentare le sue scuse.
Pertanto risulterebbe eccessiva la sanzione inflitta.
Il ricorso va accolto in parte in quanto la condotta tenuta dal Vittiglio si configura come condotta irriguardosa nei confronti dell’Ufficiale di gara e va sanzionata, ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. con 2 giornate di squalifica.
Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Lavagnese 1919 di Lavagna (Genova) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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