F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 133/CSA del 10 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 080/CSA del 17 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.S. OSTIAMARE L.C. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.500,00; DELLA DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OSTIAMARE/RIETI DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.S. OSTIAMARE L.C. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.500,00; DELLA DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OSTIAMARE/RIETI DEL 12.2.2017 (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento  Interregionale   Com.  Uff.  n.  90  del 15.2.2017)

In data 15.2.2017 l’A.S. Ostiamare L.C. impugnava Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata nel Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017, nella quale la reclamante veniva sanzionata con l’ammenda di € 1.500,00 ed una gara a porte chiuse a seguito delle espressioni dal contenuto discriminatorio per ragioni di razza rivolte all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria da parte di alcuni sostenitori. Sanzione così determinata in ragione della recidiva di cui al Com. Uff. n. 45 del 16.11.2016.

Nelle memorie difensive la ricorrente precisava che, al primo accenno dei cori summenzionati, lo speaker della società aveva provveduto a richiamare gli spettatori ad una condotta più costumata. Chiedeva pertanto a questa Corte la possibilità di differire la squalifica a gara successiva oppure, in alternativa, di chiudere il solo settore riservato alla tifoseria locale. Con riferimento alla prima richiesta veniva rappresentato dalla Associazione Ostia Mare che la domenica successiva, in occasione dell'incontro Ostia Mare-Arzachena valido per la settima giornata di ritorno del campionato nazionale di serie D, l’incasso sarebbe stato devoluto alla Onlus happy family Grajau per beneficienza.

Le argomentazioni addotte non sono fondate. Diversamente, questa Corte evidenzia che la prima diffida comminata alla reclamante a causa delle azioni dei propri sostenitori aveva ad oggetto uno scontro tra opposte tifoserie, come indicato nel Com. Uff. n. 45 del 16.11.2016, richiamato dal giudice di prime cure nelle sue motivazioni.

In vero, ai sensi dell’art. 21 C.G.S. (“Recidiva”) si afferma che «alle società, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che abbiano subíto una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni». Ne deriva, pertanto, che non appare corretta la decisione del giudice di primo grado, il quale non ha tenuto in considerazione che ai fini della valutazione della recidiva essa deve necessariamente riferirsi «a fatti della stessa natura»: altro sono gli scontri tra opposte tifoserie, altro sono i cori discriminatori. Come affermato in dottrina e giurisprudenza, la recidiva sportiva corrisponde, in realtà, alla sola recidiva specifica, vale a dire alla commissione, ripetuta, di fatti vietati della stessa natura, mentre non è prevista la recidiva generica, quella cioè che viene applicata per il solo fatto di aver già realizzato un altro comportamento illecito, anche se del tutto diverso dal precedente (l’espressione «recidiva specifica» è riportata, ex multis, in Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 16 maggio 2012, n. 259/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 luglio 2010, n. 10/CGF; Corte giust. fed., Sez. un., 11 settembre 2008, in C.u. FIGC, 2 ottobre 2008, n. 31/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 1 ottobre 2012, n. 59/CGF. Tratta, invece, di «recidiva specifica e reiterata» Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 1 giugno 2012, n. 279/CGF e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 luglio 2010, n. 13/CGF).

Per questi motivi, la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società A.S. Ostiamare L.C. di Roma ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 1.800,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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