F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 133/CSA del 10 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 080/CSA del 17 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO U.S. FIORENZUOLA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEZZI LORENZO SEGUITO GARA FIORENZUOLA 1922/COLLIGIANA DEL 05.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017)

RICORSO U.S. FIORENZUOLA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEZZI LORENZO SEGUITO GARA FIORENZUOLA 1922/COLLIGIANA DEL 05.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017)

Con atto del 10.02.2017 la U.S. Fiorenzuola 1922 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale era stata inflitta al calciatore Pezzi Lorenzo la sanzione della squalifica per 5 gare effettive, chiedendo la riduzione a 3 del numero delle giornate di squalifica.

La richiesta, formulata in termini molto sintetici da parte della reclamante, si basa sul fatto che per fatti analoghi sarebbero state in precedenza comminate sanzioni più lievi.

La censura è infondata ed il reclamo va respinto. Il Sig. Pezzi Lorenzo si è reso protagonista di una condotta particolarmente violenta, infatti ha “in reazione ad un regolare contrasto di gioco, colpito un calciatore avversario con una gomitata a pugno chiuso provocandogli fuoriuscita di sangue e deviazione del setto nasale”.

La sanzione comminata appare pertanto più che congrua, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 19 lett. IV c) C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Fiorenzuola 1922 di Fiorenzuola d’Arda Piacenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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