F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 134/CSA del 10 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 102/CSA del 10 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO CALCIATORE FERRANDO FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/GHIVIZZANO DEL 15.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 16.2.2017)

RICORSO CALCIATORE FERRANDO FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/GHIVIZZANO DEL 15.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 92 del 16.2.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 92 del 16.2.2017 ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore  Ferrando Federico.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Savona/Ghivizzano disputato il 15.2.2017, il Ferrando veniva espulso per somma di ammonizioni, al termine della gara, avvicinava la terna arbitrale rivolgendo espressioni offensive.

Avverso tale provvedimento il calciatore Ferrando Federico ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 17.2.2017, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 3.3.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Ferrando Federico dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it