F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 134/CSA del 10 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 102/CSA del 10 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO F.C. 5 CORIGLIANO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ; DISPUTA DELLE GARE INTERNE A PORTE CHIUSE FINO AL 31.12.2017; SQUALIFICA FINO AL 31.12.2020 AL SIG. FORACE LUIGI, INFLITTE SEGUITO GARA FC5 CORIGLIANO FUTSAL/FARMACIA CENTRALE PAOLA C5 DEL 11.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 615 del 15.2.2017)

RICORSO F.C. 5 CORIGLIANO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI1.500,00 ALLA SOCIETÀ; DISPUTA DELLE GARE INTERNE A PORTE CHIUSE FINO AL 31.12.2017; SQUALIFICA FINO AL 31.12.2020 AL SIG. FORACE LUIGI, INFLITTE  SEGUITO  GARA  FC5  CORIGLIANO  FUTSAL/FARMACIA  CENTRALE PAOLA C5 DEL 11.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 615 del 15.2.2017)

 

Con decisione del 15.2.2017, Com. Uff. n. 615, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, in riferimento alla gara svoltasi il 12.2.2017 tra la società FC5 Corigliano Futsal e la società Farmacia Centrale Paola C5, valevole quale 6° giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Calcio a 5, Serie B, infliggeva alla società FC5 Corigliano Futsal le seguenti sanzioni: “ tenuto conto che fin dai primi minuti di gioco, sostenitori della società ospitante rivolgendo corali ingiurie e minacce all’indirizzo degli arbitri. Considerato che, a seguito dell’espulsione dell’allenatore del Corigliano Sig. Forace Luigi questi nel ritardare l’uscita dal terreno di gioco si posizionava all’esterno dello stesso nei pressi del cronometrista ufficiale e proferiva gravi frasi minacciose all’indirizzo del secondo arbitro. Considerato, inoltre, che al minuto 18’41” del 1° tempo a seguito del provvedimento disciplinare adottato dal secondo arbitro nei confronti del calciatore De Luca Antonio, l’allenatore Sig. Forace Luigi rientrava nel terreno di gioco, correndo con fare minaccioso verso il secondo arbitro, tentando ripetutamente di colpirlo con calci e pugni senza riuscirvi perché bloccati da alcuni calciatori della Società, contemporaneamente altro sostenitore locale penetrava indebitamente sul terreno di gioco con fare minaccioso, nella circostanza il Sig. Forace, approfittando del trambusto creatosi si divincolava e riusciva a colpire con un violento calcio ad una gamba il secondo arbitro provocandogli forte dolore ed immediato rossore nella zona colpita. Rilevato, infine, che a seguito di tale episodio la terna riteneva che non vi fossero più le condizioni per poter proseguire l’incontro decretando quindi la sospensione definitiva della gara, decide:

a) Di comminare alla Soc. Corigliano Futsal la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6.

b) Di squalificare fino a tutto il 31.12.2020 il Sig.Forace Luigi, allenatore del Corigliano Futsal, per la condotta violenta posta in essere in danno del secondo arbitro e per il comportamento offensivo e minaccioso precedentemente tenuto nei confronti degli arbitri fino al momento della sospensione della gara.

c) Di ordinare che tutte le gare interne della Società Coregliano fino al 31.12.2017 siano disputate a porte chiuse, comminando altresì alla predetta società l’ammenda di € 1.500,00 per la condotta offensiva e minacciosa posta in essere dai propri sostenitori nei confronti degli arbitri ”.

Avverso tale decisione presentava reclamo la società FC5 Corigliano Futsal, la quale con ampia motivazione, pur ammettendo la rispondenza al vero di quanto riportato nel referto arbitrale, sosteneva l’eccessiva afflittività delle sanzioni inflitte delle quali chiedeva un ridimensionamento. In particolare la società appellante si doleva dell’ammenda di euro 1500, della squalifica del terreno di giuoco, con obbligo di disputa delle gare interne a porte chiuse, sino al 31 dicembre 2017 e della squalifica dell’allenatore sig. Forace Luigi sino al 31.12.2020.

Le doglianze difensive in ordine alle squalifiche del terreno di giuoco e dell’allenatore, possono a giudizio della Corte trovare accoglimento.

Ferma restando, infatti, la gravità dell’accaduto, fedelmente riportato dal direttore di gara il quale si era visto costretto addirittura ad interrompere la partita, circostanza che giustifica pienamente l’ ammenda inflitta alla società ospitante che non può essere ridotta in alcuna misura, vi è spazio, anche sulla scorta della costante giurisprudenza di questa Corte citata dalla stessa società appellante, per un riduzione della squalifica inflitta al terreno di giuoco ed al Forace in misura tale da adeguare la pena alla effettiva gravità del comportamento sanzionato.

In tale ottica, una puntuale dosimetria della sanzione conduce a ritenere più correttamente commisurate all’entità degli episodi la squalifica del terreno di giuoco sino al 30.6.2017 e quella dell’allenatore della società FC5 Corigliano Futsal Forace Luigi sino al 30.6.2019.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. 5 Corigliano Futsal di Corigliano Calabro (Cosenza) riduce le sanzioni:

- obbligo della disputa delle gare interne a porte chiuse fino al 30.6.2017;

- riduce la squalifica al sig. Forace Luigi fino al 30.6.2019. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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