F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 134/CSA del 10 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 102/CSA del 10 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO REAL CEFALÙ AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA REAL CEFALÙ/ODISSEA 2000 DEL 18.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 646 del 21.2.2017)

RICORSO REAL CEFALÙ AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA REAL CEFALÙ/ODISSEA 2000 DEL 18.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 646 del 21.2.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 646 del 21.2.2017 ha inflitto le sanzioni:

- disputa di 2 gare a porte chiuse e ammenda di € 2.500,00 alla società Real Cefalù perché per tutta la durata dell’incontro Real Cefalù/Odissea 2000 disputato il 18.2.2017, propri sostenitori rivolgevano agli arbitri frasi gravemente offensive e minacciose. Alla fine del primo tempo, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, alcuni di detti sostenitori, posizionati sopra l’entrata del tunnel, sputavano all’indirizzo dei calciatori della società avversaria attingendoli. Le medesime intemperanze, associate al lancio di getti d’acqua, si ripetevano a fine gara all’atto dell’uscita delle squadre dal terreno di gioco. Nella circostanza gli sputi ed i getti d’acqua attingevano anche gli arbitri. La terna, rientrata nel tunnel degli spogliatoi, constatava l’indebita presenza di 4 sostenitori locali che si avventavano contro i calciatori della società ospitata, colpendoli con numerosi calci e pugni. L’aggressione cessava con il completo rientro di tutta la compagine ositata nello spogliatoio ad essa riservato;

- inibizione a svolgere ogni attività fino all’8.3.2017 al signor Minutella Giuseppe per comportamento offensivo nei confronti dei componenti della compagine avversaria. Sanzione così determinata in quanto ammesso in panchina in qualità di dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Avverso tali provvedimenti la Società Real Cefalù ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 23.2.2017, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa l’8.3.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Real Cefalù di Cefalù (Palermo) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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