F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 134/CSA del 10 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 102/CSA del 10 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. D’ANTONI ALESSANDRO SEGUITO GARA CUNEO/CASALE FBC DEL 26.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 1°.3.2017)

 

RICORSO A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. D’ANTONI ALESSANDRO SEGUITO GARA CUNEO/CASALE FBC DEL 26.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 99 del 1°.3.2017)

Con decisione del 1.3.2017, Com. Uff. n. 99, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore della società reclamante, Sig. D’Antoni Alessandro, per averea gioco in svolgimento, colpito con un pugno al volto un calciatore avversario”.

A motivo del proposto gravame la società Cuneo ha eccepito l’errata refertazione del rapporto arbitrale, in base al quale era stata irrogata la squalifica, rappresentando che il D’Antoni non ha colpito con un pugno un calciatore avversario, ma che si è trattato di un normale scontro di gioco dove il proprio tesserato, con l’intenzione di difendere la posizione acquisita sul campo e tornare in possesso del pallone, allargava istintivamente il braccio ma senza alcuna intenzionalità di arrecare danno.

A sostegno della propria tesi difensiva, la reclamante ha chiesto a questa Corte di visionare un video riproducente il filmato della vicenda in controversia.

Tale diversa ricostruzione dei fatti, fatta dalla società ricorrente, è priva di valido riscontro probatorio e, pertanto, il reclamo è infondato e va rigettato.

Ad avviso di questa Corte, l’episodio contestato al calciatore D’Antoni, resosi colpevole di un atto violento nei confronti di un avversario che colpiva al volto con un pugno, risulta incontrovertibilmente provato dal referto arbitrale che forma, ai sensi di regolamento, fonte di prova privilegiata.

D’altro canto non può essere utilizzata, ai fini probatori, la ripresa filmata prodotta dalla reclamante, posto che la descrizione dei fatti da parte del Direttore di gara, estremamente chiara, non fa dubitare dell’operato dello stesso della precisa individuazione del D’Antoni quale autore dell’episodio a lui addebitato, precludendo, ai sensi dell’art. 35 1.2 del C.G.S., il ricorso alla prova televisiva richiesta, il cui presupposto risiede nella errata individuazione del soggetto ammonito, espulso o allontanato.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. di Cuneo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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