F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 136/CSA del 10 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 117/CSA del 13 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO U.S. MASSESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DELLA PINA NICOLA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES MASSESE/SCANDICCI DEL 25.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale -– Com. Uff. n. 77 del 29.3.2017)

RICORSO U.S. MASSESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DELLA PINA NICOLA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES MASSESE/SCANDICCI DEL 25.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale -– Com. Uff. n. 77 del 29.3.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 77 del 29.3.2017 ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Della Pina Nicola. Tale  decisione  è  stata  assunta  perché,  al  termine  l’incontro  del  Campionato  Nazionale Juniores Massese/Scandicci disputato il 25.3.2017, il Della Pina afferrava con la mano destra il

collo di un avversario spingendolo in avanti per circa tre metri.

Avverso tale provvedimento la società U.S. Massese 1919 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 31.3.2017, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 13.4.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Massese 1919 di Massa (Massa-Carrara) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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