F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 143/CSA del 07 Giugno 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 107/CSA del 29 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO S.S.D. AVIS PLEIADE POLICORO A.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 4.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE INTERNE A PORTE CHIUSE SINO AL 30.6.2018; PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVIS PLEIADE POLICORO/META C5 DELL’11.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 708 del 3.3.2017)

RICORSO S.S.D. AVIS PLEIADE POLICORO A.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI4.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE INTERNE A PORTE CHIUSE SINO AL 30.6.2018; PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA  AVIS  PLEIADE  POLICORO/META  C5  DELL’11.2.2017  (Delibera  del  Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a CinqueCom. Uff. n. 708 del 3.3.2017)

La SSD AVIS Pleiade Policoro A.R.L. in data 14.3.2017 propone reclamo avverso delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata in Com. Uff. n. 708 del 3.3.2017, con la quale veniva comminata alla ricorrente per le gravi intemperanze poste in essere dai propri sostenitori in danno dei componenti della compagine avversaria: un’ammenda di € 4.000,00 con ulteriore sanzione dell’obbligo di disputare a porte chiuse tutte le gare interne fino al 30.6.2018; nonché una penalizzazione in classifica di 6 punti totali, così ripartiti: punti 3, dovuti alla menomazione del potenziale tecnico e atletico inferto alla compagine avversaria dall’aggressione dei propri sostenitori ex art. 17 comma 1, seconda parte, C.G.S.; ulteriori punti 3, per il condizionamento dianzi specificato subìto dalla società A.S.D. Meta C5 nell’ultima parte dell’incontro.

Da quanto emerge dal referto di gara degli arbitri e dal rapporto del commissario di campo, i fatti si sono così svolti: la gara era stata sospesa per circa 20 minuti intorno al 17mo minuto del secondo tempo per poi concludersi regolarmente perché un sostenitore della squadra locale aveva spinto con forza la panchina in plexiglass, dove erano seduti i componenti della società ospitata facendo sobbalzare questi ultimi e in particolar modo l’allenatore in seconda Giuffrida Sebastiano Alfio, che per il violento impatto subìto cadeva a terra lamentando un forte dolore al capo. Mentre il Giuffrida veniva medicato a terra dal pronto intervento del medico sociale della società ospitata, il medesimo sostenitore entrava in campo, scavalcando la recinzione, e cercava di colpire con un pugno alcuni calciatori della società ospitata senza riuscirci, dopodiché lo stesso veniva braccato è allontanato con la forza all’esterno del rettangolo di gioco. Contestualmente, altro sostenitore, anch’esso penetrato indebitamente sul terreno di gioco, dopo essere venuto a diverbio con un calciatore della società ospitata, lo colpiva con un violente pugno al viso. In seguito poi il Giuffrida veniva portato in ospedale per controlli clinici del caso. Nel frattempo, su iniziativa del commissario di campo, veniva richiesto l’intervento della forza pubblica, la quale sopraggiungeva al palazzetto dopo circa 10-15 minuti dall’accaduto. Rispristinato l’ordine pubblico, e risistemata la panchina, la gara veniva ripresa fino al termine senza ulteriori incidenti. Inoltre, viene altresì sottolineato dagli arbitri nel rapporto di gara, che per tutta la durata dell’incontro e anche durante gli episodi in narrativa, sia la terna arbitrale che la società ospitata veniva minacciata è offesa ripetutamente da diversi sostenitori locali.

La reclamante ritiene che il Giudice sportivo abbia erroneamente applicato il dettato normativo provvedendo ad un’operazione di cumulo tanto nella parte dell’ammenda che nella parte della penalizzazione con obbligo di disputa a porte chiuse delle gare interne. Segnatamente, sottolinea la reclamante, che l’articolo 17, comma 1, C.G.S. dispone che i fatti o situazioni imputabili a sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni del potenziale atletico, consente di punire la società ritenuta responsabile con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara (id est 3 punti), mentre, nel seguito, il codice di rito, per l’applicazione di differenti e/o ulteriori sanzioni, esige una decisiva valutazione in merito alla gradazione dei fatti, sui quali si lamenta una mancata qualificazione da parte del Giudice di prime cure. In questa prospettiva, gli strumenti a disposizione degli Organi di giustizia sportiva – evidenzia il Policoro – possono identificarsi in due tipologie. A tenore dell’art. 17 C.G.S., un primo strumento consisterebbe in una sanzione sostitutiva: in vero, nel caso  di  fatti  riconosciuti  di  particolare  tenuità,  la  sanzione  della  penalizzazione  può  essere

«sostituita» con una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), ed f) dell’art. 18, comma 1. Altro strumento, diversamente, avrebbe carattere integrativo. Infatti, nel caso di accadimenti riconosciuti di particolare gravità, alla sanzione principale della penalizzazione si applica «inoltre» un’altra costituita da una delle sanzioni di cui alle lettere d) e) ed f) dell’art. 18, comma 1.

Ad avviso della ricorrente, dunque, nel provvedimento qui impugnato non è possibile scorgere la ragione valutativa del Giudice Sportivo, il quale avrebbe utilizzato tutte le previsioni sia sostitutive che integrative, non dando espressamente una valutazione e dunque una qualificazione in merito alla gravità dei fatti.

La ricorrente – invocando l’applicazione di attenuanti – evidenzia, inoltre, di essersi prodigata per evitare gli incedenti che si sono comunque prodotti, ribadendo di aver messo in atto un modello organizzativo utile in sinergia con le forze dell’ordine.

In ragione di ciò, la società Policoro chiede, in riforma della delibera del Giudice sportivo, di annullare o decisamente ridurre le sanzioni patite, quali la penalizzazione in classifica di punti 6, l’ammenda e l’obbligo di disputare a porte chiuse le gare interne fino al 31.6.2018.

Le argomentazioni proposte dalla ricorrente sono in parte fondate.

Vero è che la sanzione dell’ammendanei casi di particolare tenuitàex artt. 17 e 18 C.G.S. si pone quale “alternativa” alla sanzione della penalizzazione di punti in classifica, come indicata nella prima parte dell’art. 17 C.G.S.. Vero è anche che l’obbligo di disputare le gare interne a porte chiuse rappresenta sanzione “ulteriore” rispetto ad accadimenti di particolare gravità (cfr. sempre art. 17 C.G.S.). Vero è, tuttavia, che gli eventi descritti dal referto arbitrale e dal rapporto di gara del commissario di campo, ad avviso di questa Corte, vanno qualificati come estremamente gravi, anche e soprattutto in virtù del comportamento recidivo della Società Policoro nella stagione in corso (cfr. sul punto, da ultimo, Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, in Com. Uff. n. 725 dell’8 marzo 2017, confermata da Corte sportiva d’appello nazionale, in Com. Uff. n. 107/CSA, del 29 marzo 2017, ove la ricorrente veniva sanzionata con ammenda di euro 2.000,00 per aver violato l’obbligo di disputare la gara interna a porte chiuse), e dunque devono essere censurati con fermezza.

Ciò premesso, questa Corte ritiene di:

- dover confermare, ex art. 17 C.G.S., per alterazione del potenziale atletico della società avversaria ASD Meta C5, la sanzione della penalizzazione in classifica, la quale, in proporzione agli eventi verificatesi, va tuttavia rideterminata nella misura di 3 punti, da scontarsi nell’attuale Stagione Sportiva;

- dover annullare, di conseguenza, ex art. 17 C.G.S., la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00, non compatibile con la gravità dei fatti descritti e dunque con la sanzione della penalizzazione;

- dover sanzionare il sodalizio lucano con la squalifica del campo e con l’obbligo di disputare a porte chiuse le gare interne fino al 31.12.2017, in ragione del comportamento specificamente recidivo tenuto dalla ricorrente nell’attuale Stagione Sportiva, ex artt. 17, 18 e 21 C.G.S..

Tale scelta – va ribadito – si giustifica in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività (cfr., ex plurimis, Comm. disc. naz., in C.u. FIGC, 29 gennaio 2014, n. 48/CDN), nonché del ricorrere di circostanze recidive (ex art. 18, in combinato disposto con gli artt. 16, comma 1, e 21 C.G.S.) come nel caso che occupa.

Per questi motivi, la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Avis Pleiade Policoro di Policoro (Matera), annulla la sanzione dell’ammenda e ridetermina le sanzioni:

- della penalizzazione di 3 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva;

- della squalifica del campo con obbligo di disputa delle gare interne a porte chiuse fino al 31.12.2017.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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