F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 114/CSA del 11 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 103/CSA del 16 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA S.S.D. VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 2.000,00; DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIVIALTOTEVERE- SANSEPOLCRO/SPORTING CLUB TRESTINA DEL 25.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 01.3.2017)

RICORSO DELLA S.S.D. VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00; DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIVIALTOTEVERE- SANSEPOLCRO/SPORTING CLUB TRESTINA  DEL  25.02.2017  (Delibera  del  Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 01.3.2017)

In data 9.3.2017 la Società Sportiva Dilettantistica Vivi Altotevere Sansepolcro S.r.l. proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata in Com. Uff. n. 99 del 1.3.2017, nella quale veniva comminata al sodalizio ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 e la disputa di una gara a porte chiuse «per avere i propri sostenitori, per l’intera durata della gara, rivolto espressioni gravemente offensive nonché contenenti discriminazione per motivi di provenienza territoriale nei confronti della terna arbitrale».

Ad avviso della reclamante le sanzioni dell’ammenda e della disputa di una gara a porte chiuse sono assolutamente eccessive sotto il profilo della ragionevolezza, nonché sproporzionate anche rispetto ai fatti effettivamente accaduti, che peraltro non corrisponderebbero integralmente a quelli che sono stati riportati nel comunicato ufficiale impugnato. Secondo quanto affermato dal sodalizio aretino, inoltre, vi sarebbe erronea interpretazione dell’art. 11 C.G.S. da parte del Giudice sportivo, il quale avrebbe applicato al caso di specie tale disposizione in luogo dell’art. 12 C.G.S., rubricato “Prevenzione di fatti violenti”, che prevede segnatamente sanzioni in caso si verifichino da parte del pubblico comportamenti di discriminazione territoriale.

Afferma la ricorrente che se deve individuarsi una prova la quale, nella forma e nella sostanza, possa giustificare l’intervento sanzionatorio, questa non può condurre senz’altro alla sanzione della disputa di una gara a porte chiuse a carico del Sansepolcro, in quanto la corretta qualificazione giuridica della violazione mitigherebbe l’entità della sanzione, anche in relazione al costante orientamento giurisprudenziale, in particolare a far data dalla modifica dell’art. 11 C.G.S. dell’agosto 2014 (cfr. Com. Uff. n. 58/A, 28.8.2014). La Società, altresì, sottolinea: in primo luogo, la portata limitata delle espressioni di discriminazione territoriale, che risulterebbe confermata anche dal fatto che nessuno degli altri componenti della terna arbitrale avrebbe refertato o relazionato alcunché in ordine agli epiteti discriminatori oggetto del presente procedimento, e che, quindi, se fossero stati effettivamente proferiti da un numero maggiore di persone, sarebbero stati percepiti anche da costoro; in secondo luogo, che la sanzione della gara a porte chiuse può essere applicata soltanto alle fattispecie più gravi, da valutare in ragione di comportamento recidivo della società, che nel caso che occupa non sarebbe stato contestato.

Ne consegue, dunque, ad avviso della ricorrente che il referto a fondamento del provvedimento sanzionatorio dell’ammenda, interpretato sia letteralmente che logicamente, non assumerebbe una portata tale da legittimare l’irrogazione delle sanzioni inflitte, poiché non rivestirebbe un grado di gravità così elevato al punto da giustificare la delibera impugnata. La reclamante, in definitiva, chiede di riformare la decisione resa dal giudice sportivo e così, in via principale, annullare la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e ridurre la sanzione dell’ammenda; in via subordinata, annullare la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse confermando la sanzione dell’ammenda; o, infine, in via ulteriormente subordinata, pronunciare la decisione ritenuta equa e di giustizia e comunque con l’annullamento della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse.

Ciò premesso, questa Corte non ritiene sia stata compiuta da parte del Giudice Sportivo un’erronea applicazione della normativa federale in tema di atti di discriminazione territoriale, posto che – come d’altronde evidenzia la stessa ricorrente – le sanzioni dell’ammenda e della disputa di una gara a porte chiuse sono previste anche dall’art. 12 C.G.S. in specifici casi.

Tuttavia, la ricorrente coglie nel segno là dove sostiene che la sanzione nel suo complesso sia sproporzionata. Questa Corte, in vero, ritiene fondato il motivo di gravame sulla pronuncia di primo grado nella parte in cui si sottolinea che la sanzione della disputa a porte chiuse richiede un comportamento recidivo specifico della Società accusata (ex art. 12, comma 6, C.G.S.), che dagli atti e dalla documentazione a disposizione non si rinviene. Va rammentato, infatti, che la c.d recidiva sportiva corrisponde, in realtà, alla sola recidiva specifica, vale a dire alla commissione, ripetuta, di fatti vietati della stessa natura (l’espressione «recidiva specifica» è riportata, ex multis, in Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 16 maggio 2012, n. 259/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 luglio 2010, n. 10/CGF; Corte giust. fed., Sez. un., 11 settembre 2008, in C.u. FIGC, 2 ottobre 2008, n. 31/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 1 ottobre 2012, n. 59/CGF. Si parla invece di

«recidiva specifica e reiterata» in Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 1 giugno 2012, n. 279/CGF e in Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 luglio 2010, n. 13/CGF).

Per questi motivi, la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Vivi Altotevere Sansepolcro di Sansepolcro (Arezzo), ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 2.000,00 con diffida, in luogo della disputa di una gara a porte chiuse.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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