F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 114/CSA del 11 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 103/CSA del 16 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CALCIATORE GIUSEPPE TORROMINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/LECCE DEL 5.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 7.3.2017)

RICORSO DEL CALCIATORE GIUSEPPE TORROMINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/LECCE DEL 5.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 154/DIV del 7.3.2017)

Il calciatore Torromino Giuseppe, tesserato con la U.S. Lecce S.p.A., ha proposto reclamo avverso la sanzione, di 2 giornate effettive di squalifica, irrogata, in data 7.3.2017, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana calcio professionistico, per un fatto contestato in occasione della gara, del 5.3.2017, tra il la società Virtus Francavilla ed il Lecce.

In particolare, al 42° del II tempo il calciatore del Lecce, odierno ricorrente, veniva espulso perché colpiva un avversario con un forte calcio sulla gamba, malgrado il pallone fosse già lontano da entrambi i giocatori.

Osserva la Corte.

In disparte il clima ostile tra le opposte tifoserie segnalato, sia dal commissario di campo, che dal collaboratore della Procura Federale, nonché il comportamento scorretto da parte di un dirigente del Lecce, rilevato dall’assistente dell’arbitro, l’episodio oggetto della contestazione disciplinare è stato chiaramente colto dall’assistente che ha, immediatamente, provveduto a richiamare l’attenzione dell’arbitro circa la gravità del comportamento rilevato, proprio perché estraneo al contesto di giuoco e finalizzato esclusivamente a colpire, in modo violento, l’avversario.

Con l’articolato ricorso, avanzato dal calciatore, in uno con la società Lecce, si contesta la ricostruzione fattuale dell’episodio come configurato dal giudice di prime cure :” condotta violenta e/o gravemente antisportiva”, in quanto, a dire della difesa, lo stesso doveva essere esattamente definito come condotta non gravemente antisportiva e ciò in considerazione della diversa ricostruzione del fatto operata dalla parte ricorrente.

In particolare, è opportuno rilevare che il calcio alla gamba dell’avversario non è contestato dalla difesa ricorrente ma, di contro, questa lo ha interpretato quale normale contrasto di giuoco, dovuto al fatto che al momento dell’intervento falloso il calciatore avversario si era già liberato del pallone passandolo ad un proprio compagno e che, quindi, il ricorrente, nel tentativo di impedire tale passaggio, non aveva potuto fermare la propria corsa ed il conseguente contrasto.

Tale condotta, pertanto, per la parte ricorrente, non evidenziava alcuna volontà offensiva e l’episodio dovuto all’esclusivo impeto di giuoco, neppure tanto violento in quanto non si rendeva necessario neppure l’intervento dei sanitari.

Tale tesi non può essere condivisa.

In realtà l’assistente arbitrale ha ben percepito e valutato, nell’immediatezza, l’esatta dinamica dell’episodio ed ha puntualmente riportato che l’azione fallosa si è inserita in un contesto estraneo al giuoco proprio perché non vi era: “la possibilità di giocare il pallone in quanto già lontano da entrambi i calciatori”.

Nella chiara ed univoca dizione letterale il referto dell’assistente rappresenta, in modo obiettivo, che tale condotta non poteva, in nessun modo, ricondursi, come sostiene il ricorrente, ad un episodio connesso e collegato alla concitazione della gara, ormai in fase conclusiva, ma doveva e deve esattamente riportarsi ad una azione violenta non giustificabile.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Giuseppe Torromino.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

 

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