F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 114/CSA del 11 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 103/CSA del 16 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL PARMA CALCIO 1913 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ SEGUITO GARA PARMA/FORLÌ DEL 06.03.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 07.03.2017) RICORSO DEL PARMA CALCIO 1913 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. D’AVERSA ROBERTO SEGUITO GARA PARMA/FORLÌ DEL 06.03.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 07.03.2017) RICORSO DEL PARMA CALCIO 1913 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. CALAIÒ EMANUELE SEGUITO GARA PARMA/FORLÌ DEL 06.03.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 07.03.2017)
RICORSO DEL PARMA CALCIO 1913 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ SEGUITO GARA PARMA/FORLÌ DEL 06.03.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 07.03.2017)
RICORSO DEL PARMA CALCIO 1913 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. D’AVERSA ROBERTO SEGUITO GARA PARMA/FORLÌ DEL 06.03.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 07.03.2017)
RICORSO DEL PARMA CALCIO 1913 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. CALAIÒ EMANUELE SEGUITO GARA PARMA/FORLÌ DEL 06.03.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 07.03.2017)
La S.r.l. Parma Calcio 1913 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 154 del 7.3.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra Parma Calcio/Forlì del 6.3.2017, ha comminato la squalifica per 2 gare effettive al sig. D’Aversa Roberto “per comportamento offensivo verso l’Arbitro al termine della gara”, la squalifica per 2 gare effettive al calciatore Calaiò Emanuele “per comportamento offensivo verso l’Arbitro al termine della gara” e l’ammenda di € 5.000,00 “perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze; perché persona non identificata ma riconducibile alla società, si introduceva indebitamente negli spogliatoi, al termine della gara, e avvicinatasi minacciosamente e con veemenza all’Arbitro gli rivolgeva reiterate frasi offensive cercando il contatto fisico, a stento trattenuta da altre persone presenti”.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo nei confronti del D’Aversa e del Calaiò da due ad una giornata e la revoca o la riduzione dell’ammenda a carico della società la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.
In particolare la ricorrente ha sostenuto che, sia per quanto riguarda il comportamento assunto dal D’Aversa che per quello tenuto dal Calaiò, si sarebbe trattato di comportamento irriguardoso e non offensivo. Per quanto attiene all’ammenda comminata la S.r.l. Parma Calcio ha rilevato che il Direttore di gara non ha subito alcuna conseguenza lesiva dal comportamento della persona che si è introdotta negli spogliatoi e che i dirigenti della società si sono prodigati per salvaguardare l’incolumità dello stesso.
Il ricorso va accolto per le sanzioni inflitte ai due tesserati in quanto il comportamento tenuto dal D’Aversa e dal Calaiò non è da configurarsi come offensivo, bensì come irriguardoso, con la conseguenza della riduzione della sanzione da 2 a 1 giornata di gara. Va invece rigettato per quanto attiene all’ammenda di € 5.000,00 comminata alla ricorrente in quanto congrua con riferimento al comportamento assunto dai sostenitori della Parma Calcio s.r.l. e dalla persona appartenente alla stessa.
Per questi motivi la C.S.A., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla società Parma Calcio 1913 di Parma in tre distinti ricorsi:
- respinge il ricorso avverso la sanzione della ammenda. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- accoglie il ricorso per il calciatore Roberto D’Aversa riducendo ad 1 giornata effettiva di gara la sanzione della squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- accoglie il ricorso per il calciatore Emanuele Calaiò riducendo ad 1 giornata effettiva di gara la sanzione della squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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