F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 03/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 101/CSA del 09 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO A.C. CHIEVO VERONA 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/NAPOLI DEL 19.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 149 del 21.2.2017)

RICORSO A.CCHIEVO VERONA 1929  AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/NAPOLI DEL 19.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 149 del 21.2.2017)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Chievo Verona/Napoli, disputato in data 19.2.2017 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla A.C. Chievo Verona 1929 S.r.l. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”) la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, per averi suoi sostenitori, al 1° minuto del primo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale sostiene che nessun illecito disciplinare sarebbe configurabile nel caso di specie, in quanto, in primo luogo, la parola “Terron”, ripetuta nel coro intonato dalla propria tifoseria, non sarebbe valutabile in un’ottica di discriminazione territoriale, in ragione della relativa etimologia. Inoltre, la Società aggiunge che, nella fattispecie in esame, troverebbe applicazione l’esimente di cui all’art. 599 c.p., secondo il quale se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori”, dal momento che i cori oggetto del presente procedimento sarebbero stati intonati dai tifosi del Chievo Verona in risposta al coro della tifoseria ospite. Per questi motivi, la Società chiede, in via principale, l’annullamento integrale dell’ammenda irrogata ed, in via subordinata, la riduzione della predetta sanzione.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 9.3.2017, per la Società nessuno è comparso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come il termine “terron” debba in ogni caso essere considerato alla stregua di un insulto, soprattutto nel caso di specie quando tale parola è stata pronunciata dalla tifoseria del Chievo Verona proprio con l’intento di offendere i tifosi della squadra avversaria.

Quanto alle considerazioni svolte dalla Società con riferimento alle norme del codice penale, la Corte rileva come - al di là della relativa applicazione effettiva alla fattispecie in esame - tale disposizione non vincoli la Corte stessa a non punire gli offensori, ma disciplini una facoltà del giudice in tal senso. Ciò detto, la Corte ritiene, comunque, opportuno sanzionare il comportamento della predetta tifoseria in ragione di quanto sopra argomentato e rileva coma la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo nei confronti della Società debba ritenersi congrua.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Chievo Verona 1929 di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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