F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 03/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 101/CSA del 09 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ARMELLINO MARCO SEGUITO GARA FOGGIA/MATERA DEL 18.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 21.02.2017)

RICORSO MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ARMELLINO MARCO SEGUITO GARA FOGGIA/MATERA DEL 18.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 21.02.2017)

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale,

    • Vista l’impugnata delibera del Giudice Sportivo Lega Pro in data 21.2.2017, con la quale è stata inflitta al calciatore Marco Armellino, tesserato con la Società Matera Calcio, la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara in seguito alla gara Foggia/Matera del 18.2.2017 “per doppia ammonizione, entrambe per condotta scorretta verso un avversario; espulso, avvicinava l’arbitro e dopo avergli appoggiato le mani sul petto gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose”;
    • Esaminato il reclamo presentato in data 1.3.2017, proposto dalla Matera Calcio S.r.l. e le relative contestazioni, in fatto e diritto;
    • Appurato che il referto del direttore di gara, Signor Fabio Piscopo, registra testualmente nella Sezione “Espulsione” che, successivamente alla doppia ammonizione, in ciascun caso per comportamento antisportivo nei confronti di un avversario, “Alla notifica del cartellino rosso il giocatore Armellino marco mi veniva incontro con fare minaccioso poggiando le sue mani sul mio petto e dicendo: ‘sei uno st(..)o, sei uno scandalo, vedi cosa ti combino fuori’ e veniva allontanato a fatica solo grazie all’intervento di due compagni di squadra. Nel recarsi verso gli spogliatoi continuava a ripetere nuovamente le frasi sopra citate”;
    • Tenuto conto che nel reclamo la Società sostiene che il comportamento ascritto al calciatore non merita la sanzione inflitta, che risulta sproporzionata rispetto al reale disvalore dello stesso, atteso che egli “pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meritava (e non merita) un trattamento punitivo così oneroso ed afflittivo” (così, testualmente, alla seconda pagina del ricorso proposto);

- Constatato che la condotta ascritta al calciatore risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto del direttore di gara che, per costante avviso di questa Corte assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il giocatore tesserato con il Matera ha indirizzato all’arbitro parole la cui valenza non solo irrispettosa ed irriguardosa, ma più propriamente offensiva, secondo il comune sentire, non può essere posta in dubbio nella sua portata oggettiva, rivolgendole direttamente allo stesso. A ciò si aggiunga che il calciatore, dopo aver ricevuto la sanzione dell’espulsione, piuttosto che allontanarsi dal campo di gioco, ha affrontato minacciosamente il direttore di gara venendo a contatto con lo stesso, attraverso una azione frontale e con manifestazioni violente, dimostrate dalla circostanza che è stato necessario l’intervento di due compagni di squadra per allontanarlo dal luogo ove si trovava il direttore di gara ed a forza. A ciò si aggiunga che, uscendo dal campo, il calciatore in questione ha continuato ad offendere e a minacciare l’arbitro. In altri termini, l’intera azione posta in essere dal calciatore Marco Armellino è stata caratterizzata sia dal pronunciamento di parole, all’indirizzo del direttore di gara che lo aveva espulso per doppia ammonizione, la cui  indubitabile forza offensiva è del tutto oggettiva ed unanimemente condivisa in qualsiasi contesto sociale, peraltro reiterate al momento dell’uscita dal terreno di gioco, sia da un agire violento e minaccioso che ha raggiunto l’acme con il contatto fisico verso l’arbitro;

- Ritenuto quindi che, per quanto si è sopra osservato, non si apprezzano incongruenze o erroneità nella decisione del Giudice sportivo qui gravata, considerata la infondatezza delle censure dedotte, anche sotto il profilo della congruità della sanzione assegnata, per come emerge dalla circostanza che al tesserato della Società Matera Calcio è stata inflitta la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di campionato, in ragione della gravità ed offensività delle parole ingiuriose rivolte all’indirizzo dell’arbitro, reiterandone il pronunciamento con atteggiamento plateale all’uscita dal campo, accompagnato da un comportamento violento e minaccioso che solo l’energico intervento di due compagni di squadra ha potuto interrompere, cosicché il ricorso va respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Matera Calcio di Matera.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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