F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 03/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 101/CSA del 09 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO CALC. PALMIERI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE\ SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM TROFEO GIACINTO FACCHETTI FROSINONE/NOVARA DEL 18.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 150 del 21.2.2017)

RICORSO CALC. PALMIERI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE\ SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM TROFEO GIACINTO FACCHETTI FROSINONE/NOVARA DEL 18.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 150 del 21.2.2017)

Con ricorso ritualmente proposto il Sig. Palmieri Nicola, tesserato per la società Frosinone Calcio, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 150 del 21.02.2017, con la quale, in relazione alla gara Frosinone/Novara del 18.2.2017, veniva comminata la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara peraver colpito un calciatore avversario, con il pallone non a distanza di gioco, con una gomitata al fianco”.

Con i motivi di gravame, il ricorrente, dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti, si è doluto della eccessività della sanzione chiedendo la riduzione della stessa.

Il Palmieri, in relazione all’episodio che ha determinato l’irrogazione della squalifica da parte del Giudice di prime cure, ritiene più idonea l’applicazione della sanzione di cui alla lett. a) del comma 4 dell’art. 19 del C.G.S..

Evidenziava, infatti, che l’intervento fisico posto in essere nei confronti di un avversario sia avvenuto a gioco in svolgimento e non sia stato caratterizzato da violenza e da alcuna intenzionalità lesiva, tanto che lo stesso non ha necessitato nemmeno delle cure mediche.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo possa essere parzialmente accolto.

E’ opinione della Corte, infatti, che non sia ipotizzabile la fattispecie dell’atto di violenza quando il soggetto passivo non riporti danni fisici e non avverta sensazioni di dolore. In questa ipotesi, fra la quale va ricondotta quella che ci occupa, è ravvisabile la fattispecie della condotta gravemente antisportiva, per la quale è sanzione congrua la squalifica per 2 gare.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Palmieri Nicola, riduce a 2 giornate la squalifica inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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