F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 05/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 137/CSA del 11 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO U.S. SALERNITANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/FROSINONE DEL 1°.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 111 del 3.05.2017)

RICORSO U.S. SALERNITANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00         INFLITTA ALLA                   RECLAMANTE                                   SEGUITO             GARA SALERNITANA/FROSINONE DEL 1°.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 111 del 3.05.2017)

La U.S. Salernitana 1919 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n.111 del 3.5.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra U.S. Salernitana 1919/Frosinone dell’1.5.2017, ha comminato alla società l’ammenda di  € 10.000,00 “per avere suoi  sostenitori, al  45° del  primo tempo, lanciato una monetina che colpiva l’Arbitro all’addome senza procurargli dolore; per avere inoltre, suoi sostenitori, al 51° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione comminata la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che la sanzione irrogata appare eccessiva non tenendo conto dell’impegno profuso dalla squadra di casa”.

Il ricorso va respinto sulla scorta del referto arbitrale e della decisione del Giudice di primo grado, essendo la misura della sanzione applicata ai sensi dell’art. 14 C.G.S. congrua considerata la gravità dell’accaduto. Quanto all’operato della  Salernitana evidenziato nel ricorso è stato già considerato dal Giudice Sportivo attenuando la sanzione ai sensi del disposto dell’art. 14 n. 5 C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana di Salerno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it